Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè di nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136.

Decreto legislativo 6 settembre 2011 n.199

Dettagli della notizia

L’URP informa che nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28

settembre 2011 – Suppl. Ordinario n.214, è stato pubblicato il decreto legislativo 6 settembre 2011 n.199,

recante:”Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché di nuove disposizioni in

materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136.”


/>
Il decreto legislativo suddetto, composto da 120 articoli, è così strutturato: 

/>


LIBRO I 

Le misure di prevenzione


Titolo I 


LE MISURE

DI PREVENZIONE PERSONALI


Capo I

Le misure di prevenzione personali applicate dal questore

(artt. 1 – 3)


Capo II

Le misure di prevenzione personali applicate

dall’autorità giudiziarie


Sezione I 


Il procedimento applicativo (artt.

4 – 9 )


Sezione II 

Le impugnazioni (art. 10)


Sezione

III 


L’esecuzione (artt. 11 – 15)


Titolo II 

LE MISURE DI

PREVENZIONE PATRIMONIALI


Capo I


 Il procedimento applicativo ( artt. 16 – 26 )




Capo II 

Le impugnazioni (art. 28 )


Capo III 

Le

revocazioni della confisca ( art. 29)


Capo IV

Rapporti con i procedimenti penali ( artt.

30 – 31 )


Capo V

Le misure di prevenzione patrimoniali diverse dalla confisca (

artt. 31 – 34)


Titolo III

L’AMMINISTRAZIONE, LA GESTIONE E LA DESTINAZIONE DEI

BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI


Capo I

L’amministrazione dei beni sequestrati e

confiscati ( artt. 35 – 39 )


Capo II

La gestione dei beni sequestrati e confiscati (

artt. 40 – 44 )


Capo III 

La destinazione dei beni confiscati ( artt. 45 –

49 )


Capo IV

Regime fiscale dei beni sequestrati o confiscati ( artt. 50 – 51)

/>


Titolo IV

LA TENUTA DEI TERZI E I RAPPORTI CON LE PROCEDURE CONCORSUALI

/>


Capo I

Disposizioni generali ( artt. 52 – 56 )


Capo II

/>
Accertamento dei diritti dei terzi ( artt. 57 – 62)


Capo III

Rapporti con le

procedure concorsuali ( artt. 63 – 65)


Titolo IV

EFFETTI, SANZIONI E DISPOSIZIONI

FINALI


Capo I

Effetti delle misure di prevenzione ( artt. 66 – 69 )

/>


Capo II

La riabilitazione ( art. 70 )


Capo III

Le sanzioni (

artt. 71 -76 )


Capo IV

Disposizioni finali (artt. 77 – 81)

/>


Libro II

Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia


Capo I



Disposizioni di carattere generale (artt. 82- 83 )


Capo II

Documentazione

antimafia ( artt. 84 – 86 )


Capo III

Comunicazioni antimafia ( artt. 87 – 89 )




Capo IV

Informazioni antimafia ( artt. 90 – 95 )


Capo V

/>
Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ( artt. 96 – 99 )


Capo VI

/>
Disposizioni concernenti gli enti locali sciolti ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto

2000 n.267 ( artt. 100 – 101)


Libro III

Attivita’ informativa ed investigativa

nella lotta contro la criminalita’ organizzata. agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei

beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata


Titolo I

ATTIVITÀ

INFORMATIVE ED INVESTIGATIVE NELLA LOTTA CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA


Capo I

/>
Direzione distrettuale antimafia e direzione nazionale antimafia ( artt. 102 – 106 )

/>


Capo II

Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata e direzione

investigativa antimafia ( artt. 107 – 109 )


Titolo II

L’AGENZIA NAZIONALE PER

L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA ( artt.

110 – 114) 


Libro IV

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e

alla legislazione penale complementare. abrogazioni. disposizioni transitorie e di coordinamento ( artt. 115 – 120

).


 


 

Per opportuna conoscenza, si trascrive il testo degli articoli da 82 a 101

( privo delle relative note) del succitato decreto legislativo.

/>


                 &n

bsp;                   &nb

sp;        "Art. 82

/>
                   &

nbsp;                   &n

bsp;     Oggetto


1. II presente Libro disciplina la

documentazione antimafia ed i suoi effetti, istituisce la banca dati nazionale unica delIa documentazione antimafia, di

seguito denominata «banca dati», e introduce disposizioni relative agli enti locali i cui organi sono stati

sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testa unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreta

legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

/>


                

;                    

        
Art. 83

Ambito di applicazione della

documentazione antimafia


1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici,

anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le

societa' o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonche' i concessionari di opere

pubbliche, devono acquisire la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 prima di stipulare, approvare o

autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o

consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai

generali di cui all'articolo 176 del decreto legislativo 2006, n. 163, di seguito denominati «contraente

generale». 3. La documentazione di cui al comma 1 non e' comunque richiesta:

a) per i rapporti fra i

soggetti pubblici di cui al comma 1;

b) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed altri

soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono

sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilita' tali da

escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'articolo 67;

/>


c) per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorita'

nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;

d) per la stipulazione o approvazione di contratti e per la

concessione di erogazioni a favore di chi esercita attivita' agricole o professionali, non organizzate in forma di

impresa, nonche' a favore di chi esercita attivita' artigiana in forma di impresa individuale e attivita' di lavoro

autonomo anche intellettuale in forma individuale;

e) per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni

il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro.

/>


                

;                    

      
Art. 84

/>
                   &

nbsp;                  Definizioni




1. La documentazione antimafia e' costituita dalla comunicazione antimafia e

dall'informazione antimafia.

2. La comunicazione antimafia consiste nell'attestazione delia sussistenza o

meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67.

3. L'informazione

antimafia consiste nell'attestazione delia sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di

divieto di cui all'articolo 67, nonche', fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 7, nell'attestazione

delia sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli

indirizzi delle societa' o imprese interessate indicati nel comma 4.

4. Le situazioni relative ai tentativi di

infiltrazione mafiosa che danno luogo all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva di cui al comma 3 sono

desunte:

a) dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna

anche non definitiva per taluni dei delitti di cui agli articoli 353, 353-bis, 629, 640-bis, 644, 648-bis, 648-ter del

codice penale, dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e di cui all'articolo

12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;



b) dalla proposta o dal provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione;

c) salvo

che ricorra l'esimente di cui all'articolo 4 delia legge 24 novembre 1981, n. 689, dall'omessa denuncia

all'autorita' giudiziaria dei reati di cui agli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo

7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, da parte

dei soggetti indicati nella lettera b) dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in assenza

nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi

previste;

d) dagli accertamenti disposti dal prefetto anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento

delegati dal Ministro dell'interno ai sensi del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni,

dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, ovvero di quelli di cui all'articolo 93 del presente decreto;

e) dagli

accertamenti da effettuarsi in altra provincia a cura dei prefetti competenti su richiesta del prefetto procedente ai

sensi delia lettera d);

f) dalle sostituzioni negli organi sociali, nella rappresentanza legale delia societa'

nonche' nella titolarita' delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, effettuate da chiunque conviva

stabilmente con i soggetti destinatari dei provvedimenti di cui alle lettere a) e b), con modalita' che, per i tempi in

cui vengono realizzati, il valore economico delle transazioni, il reddito dei soggetti coinvolti nonche' le qualita'

professionali dei

subentranti, denotino l'intento di eludere la norrnativa sulla docurnentazione antirnafia.



/>


                

;                    

          
Art. 85

/>
                  Soggetti

sottoposti alla verifica antimafia



1. La documentazione antimafia, se si tratta di

imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.

2. La documentazione

antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, societa', consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve

riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:

a) per le associazioni, a chi ne ha la legale

rappresentanza;

b) per le societa' di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice

civile, per le societa' cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II,

sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione,

nonche' a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle societa' consortili detenga una partecipazione superiore al

10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale

riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le

societa' consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

c)

per le societa' di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di societa' con un numero di soci pari 0 inferiore a

quattro, ovvero al socio in caso di societa' con socio unico;

d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del

codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o societa' consorziate;

e) per le societa'

semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;

f) per le societa' in accomandita semplice, ai soci

accomandatari;

g) per le societa' di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano

stabilmente nel territorio dello Stato;

h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti

il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalita' indicate nelle lettere precedenti;

i)

per le societa' personali ai soci persone fisiche delle societa' personali o di capitali che ne siano socie.

/>
3. L'informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui ai commi 1 e 2, deve riferirsi anche ai familiari

conviventi.





/>
                   &

nbsp;                   &n

bsp;  
Art. 86

/>
              Validità della documentazione

antimafia


1. La comunicazione antimafia e' utilizzabi1le per un periodo di sei

mesi dalla data del rilascio, anche per altri procedimenti riguardanti i medesimi soggetti. E' consentito

all'interessato di utilizzare la comunicazione, in corso di validita' conseguita per altro procedimento, anche in copia

autentica.

2. L'informazione antimafia e' utilizzabile per un periodo di dodici mesi dalla data del rilascio,

qualora non siano intervenuti mutamenti nell'assetto societario e gestionale dell'impresa oggetto dell'informazione.

Essa e' utilizzabile anche per altri procedimenti riguardanti i medesimi soggetti. E' consentito all'interessato di

utilizzare l'informazione antimafia, in corso di validita' conseguita per altro procedimento, anche in copia autentica.



3. I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta

modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto, che ha

rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai

soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'articolo 85.

4. La violazione dell'obbligo di cui al

comma 3 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 60.000 euro. Per il procedimento di

accertamento e di contestazione dell’infrazione, nonche' per quello di applicazione della relativa sanzione, si

applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione e' irrogata dal

prefetto.

5. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che acquisiscono la comunicazione antimafia, di

data non anteriore a sei mesi, o l'informazione antimafia, di data non anteriore a dodici mesi, adottano il

provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti

sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di validita' della predetta documentazione antimafia.

/>




/>
                   &

nbsp;                   &n

bsp;        
Art. 87

     

Competenza al rilascio della comunicazione antimafia


1. La comunicazione antimafia

e' rilasciata dal prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno

sede, ovvero, se richiesta da persone fisiche, imprese, associazioni a consorzi, dal prefetto della provincia in cui gli

stessi risiedono o hanno sede, ed e' conseguita mediante consultazione della banca dati nazionale da parte dei soggetti

di cui all'articolo 97, comma 1, debitamente autorizzati. La richiesta da parte dei soggetti privati interessati deve

essere corredata della documentazione di cui all'articolo 91, comma 4, lettera b).

2. Nei confronti dei

soggetti aventi residenza a sede all'estero, la comunicazione antimafia e' rilasciata dal prefetto della provincia dove

ha inizio l'esecuzione dei contratti e dei subcontratti pubblici nonche' delle attività oggetto dei

provvedimenti indicati nell'articolo 67.

3. Ai fini del rilascio della comunicazione antimafia le prefetture

usufruiscono del collegamento alla banca dati di cui al successivo capo v.







/>
                   &

nbsp;                   &n

bsp;    
Art. 88

Termini per il rilascio della comunicazione antimafia

/>


1. Il rilascio della comunicazione antimafia e' immediatamente conseguente alla consultazione

della banca dati quando non emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo

67. In tali casi, la comunicazione antimafia liberatoria attesta che la stessa e' emessa utilizzando il collegamento

alla banca dati.

2. Quando dalla consultazione della banca dati emerge la sussistenza di cause di decadenza, di

sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, il prefetto effettua le necessarie veri fiche e accerta la

corrispondenza dei motivi ostativi emersi dalla consultazione della banca dati alla situazione aggiornata del soggetto

sottoposto agli accertamenti.

3. Qualora le veri fiche effettuate ai sensi del comma 2 diano esito positivo, il

prefetto rilascia la comunicazione antimafia interdittiva ovvero, nel caso in cui le verifiche medesime diano esito

negativo, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia liberatoria attestando che la stessa e' emessa utilizzando il

collegamento alla banca dati.

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, il prefetto rilascia comunicazione

antimafia entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Quando le verifiche disposte siano di

complessita', il prefetto ne da' comunicazione senza ritardo ai soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e

2, e fornisce la comunicazione antimafia entro ulteriori trenta giorni.





/>
                   &

nbsp;                   &n

bsp;      
Art. 89

/>
                   &

nbsp;                 

Autocertificazione


1. Fuori dei casi in cui e' richiesta l'informazione

antimafia, i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture dichiarati urgenti ed i provvedimenti di

rinnovo conseguenti a provvedimenti gia' disposti, sono stipulati, autorizzati o adottati previa acquisizione di

apposita dichiarazione con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto,

di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67. La dichiarazione deve essere sottoscritta con le modalita' di cui

all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. La predetta

dichiarazione e' resa dall'interessato anche quando gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione

riguardano:

a) attivita' private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su

segnalazione certificata di inizio attivita' da parte del privato alla pubblica amministrazione competente;

b)

attivita' private sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso, indicate nella tabella C annessa al regolamento

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modificazioni.



/>


/>
                   &

nbsp;                   &n

bsp;   
Art. 90

       Competenza al rilascio

dell’informazione antimafia


1. L'informazione antimafia e' rilasciata dal

prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede ovvero in cui

hanno residenza o sede Ie persone fisiche, Ie imprese, Ie associazioni, Ie societa' o i consorzi interessati ai

contratti e subcontratti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e c) 0 che siano destinatari degli atti di

concessione o erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1 ed e' conseguita mediante consultazione della banca

dati nazionale da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1, debitamente autorizzati.

2. Nei

confronti dei soggetti aventi residenza o sede all'estero, l'informazione antimafia e' rilasciata dal prefetto della

provincia dove ha inizio l'esecuzione dei contratti e dei subcontratti di lavori, servizi o forniture pubblici nonche'

delle attivita' oggetto dei provvedimenti indicati nell'articolo 67.

3. Ai fini del rilascio

dell'informazione antimafia Ie prefetture usufruiscono del collegamento alIa banca dati di cui al capo V. 

/>




/>
                   &

nbsp;                   &n

bsp;       





/>
                   &

nbsp;                   &n

bsp;    
Art. 91

/>
                   &

nbsp;           Informazione antimafia



1.

I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, devono acquisire l'informazione di cui all'articolo 84, comma 3, prima

di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti

indicati nell'articolo 67, il cui valore sia:

a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in

attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori servizi pubblici e pubbliche forniture,

indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati;

b) superiore a 150.000 euro per Ie concessioni di acque

pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi,

finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni della stesso tipo per lo svolgimento di attivita'

imprenditoriali;

c) superiore a 150.000 euro per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni, cottimi,

concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche.

2.

E' vietato, a pena di nullita', il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiuto allo

scopo di eludere l'applicazione del presente articolo.

3. La richiesta dell'informazione antimafia deve

essere effettuata attraverso la banca dati al momento dell'aggiudicazione del contratto ovvero trenta giorni prima della

stipula del subcontratto.

4. L'informazione antimafia e' richiesta dai soggetti interessati di cui

all'articolo 83, commi 1 e 2, che devono indicare:

a) la denominazione dell'amministrazione, ente, azienda,

societa' o impresa che procede all'appalto, concessione o erogazione o che e' tenuta ad autorizzare il subcontratto,

la cessione 0 il cottimo;

b) l'oggetto e il valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione;

/>
c) gli estremi della deliberazione dell'appalto o della concessione ovvero del titolo che legittima l'erogazione;



d) le complete generalita' dell'interessato e, ove previsto, del direttore tecnico o, se trattasi di

societa', impresa, associazione o consorzio, la denominazione e la sede, nonche' le complete generalita' degli altri

soggetti di cui all'articolo 85;

e) nel caso di societa' consortili o di consorzi, le complete generalita'

dei consorziati che detengono una quota superiore al 10 per cento del capitale o del fondo consortile e quelli che

detengono una partecipazione inferiore al 10 per cento e che hanno stipulato un patto parasociale riferibile a una

partecipazione pari o superiore al 10 per cento, nonche' dei consorziati per conto dei quali la societa' consortile o

il consorzio opera nei confronti della pubblica amministrazione.

5. II prefetto competente estende gli

accertamenti pure ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa.

II prefetto, anche sulla documentata richiesta dell'interessato, aggiorna l'esito dell'informazione al venir meno

delle circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa.

6. Il prefetto

puo', altresi' , desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa da provvedimenti di condanna anche non definitiva per

reati strumentali all'attivita' delle organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi da cui risulti che

l'attivita' d'impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attivita' criminose o esserne in qualche modo

condizionata. In tali casi, entro il termine di cui all'articolo 92, rilascia l'informazione antimafia interdittiva.



7. Con regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della

giustizia, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi

dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, sono individuate le diverse tipologie di attivita' suscettibili

di infiltrazione mafiosa nell'attivita' di impresa per le quali, in relazione allo specifico settore d'impiego e alle

situazioni ambientali che determinano un maggiore rischio di infiltrazione mafiosa, e' sempre obbligatoria

l'acquisizione della documentazione indipendentemente dal valore del contratto, subcontratto, concessione, erogazione o

provvedimento di cui all'articolo 67.





/>
                   &

nbsp;                   &n

bsp;         
Art. 92

/>
                   

Termini per il rilascio delle informazioni


1. Il rilascio dell'informazione

antimafia e' immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati quando non emerge la sussistenza di cause di

decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui

all'articolo 84, comma 4. In tali casi l'informazione antimafia liberatoria attesta che la stessa e' emessa

utilizzando il collegamento alla banca dati.

2. Fermo restando quanta previsto dall'articolo 91, comma 7,

quando dalla consultazione della banca dati emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di

cui all'articolo 67 0 di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, il prefetto rilascia

l'informazione antimafia interdittiva entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Quando le verifiche

disposte siano di particolare complessita', il prefetto ne da' comunicazione senza ritardo all'amministrazione

interessata e fornisce le informazioni acquisite entro i successivi trenta giorni.

3. Decorso il termine di cui

al comma 2, ovvero, nei casi di urgenza, decorso il termine di quindici giorni dalla ricezione della richiesta, i

soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia. In tale caso, i

contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui al comma 1 sono corrisposti sotto condizione

risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai

contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere gia' eseguite e il rimborso delle spese sostenute per

l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite.

4. La revoca e il recesso di cui al comma 3

si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla

stipula del contratto, alla concessione dei lavori a all'autorizzazione del subcontratto.

5. Il versamento

delle erogazioni di cui alla lettera f) dell'articolo 67 puo' essere in ogni caso sospeso fino a quando pervengono le

informazioni che non sussistono le cause di divieto o di sospensione di cui al medesimo articolo ovvero elementi relativi

a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4.





/>
                   &

nbsp;                   &n

bsp;       
Art. 93

/>
              Poteri di accesso e accertamento del

prefetto




1. Per l'espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei

pubblici appalti, il prefetto dispone accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di

lavori pubblici, avvalendosi, a tal fine, dei gruppi interforze di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro

dell'interno 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004.

2. Ai fini di cui al

comma 1 sono imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo

nel cicIo di realizzazione dell'opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli

di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti.

3. Al termine

degli accessi ed accertamenti disposti dal prefetto, il gruppo interforze redige, entro trenta giorni, la relazione

contenente i dati e Ie informazioni acquisite nella svolgimento dell'attivita' ispettiva, trasmettendola al prefetto

che ha disposto l'accesso.

4. II prefetto, acquisita la relazione di cui al comma 3, fatta salva l'ipotesi di

cui al comma 5, valuta se dai dati raccolti possano desumersi, in relazione all'impresa oggetto di accertamento e nei

confronti dei soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo Ie scelte o gli indirizzi dell'impresa stessa,

elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91, comma 7. In

tal caso, il prefetto emette, entro quindici giorni dall'acquisizione della relazione del gruppo interforze,

l'informazione interdittiva, previa eventuale audizione dell'interessato secondo Ie modalita' individuate dal

successive comma 7.

5. Qualora si tratti di impresa avente sede in altra provincia, il prefetto che ha disposto

l'accesso trasmette senza ritardo gli atti corredati dalla relativa documentazione al prefetto competente, che provvede

secondo Ie modalita' stabilite nel comma 4.

6. Ai fini dell'adozione degli ulteriori provvedimenti competenza

di altre amministrazioni, dell'informazione e' data tempestiva comunicazione, anche in via telematica, a cura prefetto,

ai seguenti soggetti:

a) stazione appaltante;

b) Camera di commercio del luogo ove ha sede l'impresa

oggetto di accertamento;

c) prefetto che ha disposto l'accesso;

d) Osservatorio centrale appalti

pubblici, presso la direzione investigativa antimafia;

e) Osservatorio dei contratti pubblici relativi a

lavori, servizi e forniture istituito presso l'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici, ai fini dell'inserimento

nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

f)

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

g) Ministero dello sviluppo economico.

7. Il prefetto

competente al rilascio dell'informazione, ove lo ritenga utile, sulla base della documentazione e delle informazioni

acquisite invita, in sede di audizione personale, i soggetti interessati a produrre, anche allegando elementi

documentali, ogni informazione ritenuta utile.

8. All'audizione di cui al comma 7, si provvede mediante

comunicazione formale da inviarsi al responsabile legale dell'impresa, contenente l'indicazione della data e

dell’ora e dell'Ufficio della prefettura ove dovra' essere sentito l’interessato ovvero persona da lui

delegata.

9. Dell'audizione viene redatto apposito verbale in originale, di cui uno consegnato nelle mani

dell'interessato.

10. I dati acquisiti nel corso degli accessi di cui al presente articolo devono essere

inseriti a cura della Prefettura della provincia in cui e' stato effettuato l'accesso, nel sistema informatico,

costituito presso la Direzione investigativa antimafia, previsto dall'articolo 5, comma 4, del citato decreto del

Ministro dell'interno in data 14 marzo 2003.

11. Al fine di rendere omogenea la raccolta dei dati di cui al

precedente comma su tutto il territorio nazionale, il personale incaricato di effettuare le attivita' di accesso e

accertamento nei cantieri si avvale di apposite schede informative predisposte dalla Direzione investigativa antimafia e

da questa rese disponibili attraverso il collegamento telematico di interconnessione esistente con le Prefetture - Uffici

Territoriali del Governo.





/>
                   &

nbsp;                   &n

bsp;        
Art. 94

/>
                   

Effetti delle informazioni del prefetto


1. Quando emerge la sussistenza di cause

di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui

all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91, comma 7, nelle societa' o imprese interessate, i soggetti di cui

all'articolo 83, commi 1 e 2 cui sono fornite Ie informazioni antimafia, non possono stipulare, approvare o autorizzare

i contratti o subcontratti, ne' autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni.

/>
2. Qualora il prefetto non rilasci l'informazione interdittiva entro i termini previsti, ovvero nel caso di lavori

o forniture di somma urgenza di cui all'articolo 92, comma 3 qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata

nell'articolo 67 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, ed

all'articolo 91 comma 7, siano accertati successivamente alla stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 83,

commi 1 e 2, salvo quanto previsto al comma 3, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti fatto

salvo il pagamento del valore delle opere gia' eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del

rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite.

3. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, non

procedono alle revoche o ai recessi di cui al comma precedente nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione

ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora

il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si

applicano anche nel caso in cui emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione.





/>
                   &

nbsp;                   &n

bsp;  
  Art. 95

/>
              Disposizioni relative ai contratti

pubblici



1. Se taluna delle situazioni da cui emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa,

di cui all'articolo 84, comma 4, ed all'articolo 91, comma 7, interessa un'impresa diversa da quella mandataria che

partecipa ad un'associazione o raggruppamento temporaneo di imprese, le cause di divieto o di sospensione di cui

all'articolo 67 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti quando la predetta impresa sia estromessa o

sostituita anteriormente alla stipulazione del contratto. La sostituzione puo' essere effettuata entro trenta giorni

dalla comunicazione delle informazioni del prefetto qualora esse pervengano successivamente alla stipulazione del

contratto.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nel caso di consorzi non obbligatori.

3.

Il prefetto della provincia interessata all'esecuzione dei contratti di cui all'articolo 91, comma 1, lettera a) e'

tempestivamente informato dalla stazione appaltante della pubblicazione del bando di gara e svolge gli accertamenti

preliminari sulle imprese locali per le quali il rischio di tentativi di infiltrazione mafiosa, nel caso di

partecipazione, e' ritenuto maggiore. L'accertamento di una delle situazioni da cui emerge un tentativo di

infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4, ed all'articolo 91, comma 7, comporta il divieto della stipula

del contratto, nonche' del subappalto, degli altri subcontratti, delle cessioni o dei cottimi, comunque denominati,

indipendentemente dal valore.





/>
                   &

nbsp;                   &n

bsp;    
Art. 96

Istituzione della banca dati nazionale unica della

documentazione antimafia



1. Presso il Ministero dell'interno, Dipartimento per le politiche

del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie e' istituita la banca dati

nazionale unica della documentazione antimafia, di seguito denominata «banca dati».

2. Al fine di

verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un

tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, la banca dati e' collegata telematicamente con il

Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121.





/>
                   &

nbsp;                   &n

bsp;    
Art. 97

/>
                   &

nbsp;    Consultazione della banca dati



1. Ai fini del rilascio della

documentazione antimafia, la banca dati puo' essere consultata, secondo Ie modalita' di cui regolamento previsto

dall'articolo 99, da:

a) i soggetti indicati dal1'articolo 83, commi 1 e 2, del presente decreto;

/>
b) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

c) gli ordini professionali.

/>




/>
                   &

nbsp;                   
em>     Art. 98

/>
                   &

nbsp;  Contenuto della banca dati



1. Nella banca dati sono contenute le

comunicazioni e le informazioni antimafia, liberatorie ed interdittive.

2. La banca dati, tramite il

collegamento al sistema informatico costituito presso la Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo 5, comma

4, del decreto del Ministro dell'interno in data 14 marzo 2003, consente la consultazione dei dati acquisiti nel corso

degli accessi nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici disposti dal prefetto.

/>
3. La banca dati, tramite il collegamento ad altre banche dati, puo' contenere ulteriori dati anche provenienti

dall'estero.





/>
                   &

nbsp;                   &n

bsp;    
Art. 99

/>
               Modalità di

funzionamento della banca dati


1. Con uno o piu' regolamenti ai sensi

dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in

vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della pubblica

amministrazione e dell'innovazione, della giustizia, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti,

sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalita':

a) di funzionamento

della banca dati;

b) di autenticazione, autorizzazione e di registrazione degli accessi e delle operazioni

effettuate sulla banca dati;

c) di accesso da parte del personale delle Forze di polizia e

dell'Amministrazione civile dell'interno;

d) di accesso da parte della Direzione nazionale antimafia per lo

svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale;

e) di consultazione da

parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1;

f) di collegamento con il Centro Elaborazione Dati di cui

all'articolo 96.

2. Il sistema informatico, comunque, garantisce l'individuazione del soggetto che effettua

ciascuna interrogazione e conserva la traccia di ciascun accesso.



/>
                   &

nbsp;                   &n

bsp;   
Art. 100

Obbligo di acquisizione della documentazione antimafia nel

quinquennio successivo allo scioglimento ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267




1. L’ente locale, sciolto ai sensi dell’articolo 143 del decreto

legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni, deve acquisire, nei cinque anni successivi allo

scioglimento, l’informazione antimafia precedentemente alla stipulazione, all’approvazione o

all’autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero precedentemente al rilascio di qualsiasi

concessione o erogazione indicati nell’articolo 67 indipendentemente dal valore economico degli stessi.

/>


/>
                   &

nbsp;                   &n

bsp;   
Art. 101

        Facoltà di

avvalersi della Stazione unica appaltante



1. Lente locale, i cui organi sono stati

sciolti ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni,

può deliberare di avvalersi, per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica del

commissario nominato, della stazione unica appaltante per lo svolgimento della procedure di evidenza pubblica di

competenza del medesimo ente locale.

2. Gli organi eletti in seguito allo scioglimento di cui

all’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni, possono deliberare di

avvalersi, per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica degli organi elettivi, della stazione

unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale.

"





Direttiva per la qualità dei servizi on line e la misurazione della soddisfazione degli utenti

Commenta la seguente affermazione: "ho trovato utile, completa e corretta l'informazione."
  • 1 - COMPLETAMENTE IN DISACCORDO
  • 2 - IN DISACCORDO
  • 3 - POCO D'ACCORDO
  • 4 - ABBASTANZA D'ACCORDO
  • 5 - D'ACCORDO
  • 6 - COMPLETAMENTE D'ACCORDO

Il presente modulo utilizza i cookies di Google reCaptcha per migliorare l'esperienza di navigazione. Disabilitando i cookie di profilazione del portale, il form potrebbe non funzionare correttamente.