Comunicazione d'infortunio a fini statistici - informativi (T.U. Sicurezza, D.Lgs 8 aprile 2008 n.81, art. 18, comma 1, lettera r)
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L'INAIL comunica che ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della lettera r) del Testo Unico Sicurezza i datori di lavoro sono obbligati ad inviare (su apposito modulo predisposto dall'INAIL) a fini statistici ed informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento.
La comunicazione deve essere effettuata per fax o per posta ordinaria alla Sede INAIL competente e non deve essere usata la denuncia di infortunio on line, che è invece dedicata alle finalità assicurative.