Comunicazione della cessione di fabbricati
Articolo 2 del Decreto - Legge 20 giugno 2012 n.79
Dettagli della notizia
Per opportuna conoscenza, si riporta di seguito il testo dell'articolo 2 del decreto -
legge 20 giugno 2012, n.79 (Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalita' del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonche' in materia di
Fondo nazionale per il Servizio civile), che ha apportato modifiche in materia di comunicazione di cessione
fabbricati.
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p; "Art. 2
Comunicazione della
cessione di fabbricati
1. La registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di
fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, assorbe l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo
1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.
2. L'Agenzia delle
entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero dell'interno, individua, nel quadro delle informazioni acquisite
per la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al comma 1, nonche' dei contratti di
trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari di cui all'articolo 5, commi 1,
lettera d), e 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,
n. 106, quelle rilevanti ai fini di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 59 del1978, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 191 del 1978, e le trasmette in via telematica, al Ministero dell'interno.
3.
Nel caso in cui venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche
verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso, l'obbligo di comunicazione all'autorita' locale di
pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, puo' essere assolto anche attraverso l'invio di un modello
informatico approvato con decreto del Ministero dell'interno, adottato entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, che ne stabilisce altresi' le modalita' di trasmissione.
4. Le
disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per la comunicazione all'autorita' di pubblica
sicurezza, di cui all'articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la quale resta
fermo quanto ivi previsto. Con il decreto di cui al comma 3 sono definite le modalita' di trasmissione della
predetta comunicazione anche attraverso l'utilizzo di un modello informatico approvato con il medesimo
decreto.
5. L'articolo 3, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e'
soppresso. Al medesimo articolo 3, comma 6, primo periodo, le parole: «ai commi da 1 a 5» sono
sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 2, 4 e 5».
6. Dall'attuazione del presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.