Conferimento di funzioni amministrative al sistema delle autonomie locali in attuazione della Legge Regionale 19 dicembre 2008, n. 36: funzioni inerenti l'approvvigionamento idrico.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTAREGIONALE 23 febbraio 2010, n. 178
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L'URP rende noto che nel Bollettino
ufficiale della Regione Puglia n.42 del 4 marzo 2010, è stato pubblicato il decreto del Presidente della Giunta Regionale
23.2.2010 n.178, recante:"Conferimento di funzioni amministrative al sistema delle autonomie locali in
attuazione della Legge Regionale 19 dicembre 2008, n. 36: funzioni inerenti l'approvvigionamento
idrico."
Per opportuna consocenza, si trascrive di seguito il testo degli articoli 1 , 3
e 6 del suindicato
decreto.
"
Art. 1
Conferimento
I compiti e le funzioni
amministrative in materia di approvvigionamento idrico, come specificamente individuati dal presente decreto, sono
conferiti alle Province ed ai Comuni della Regione Puglia secondo le seguenti
disposizioni.
Art. 3
/>
Compiti e funzioni dei Comuni
I Comuni svolgono i compiti e le
funzioni individuati all'art. 26 della L.R. n. 17 del 30 novembre 2000 e, in particolare:
lett a): adozione
dei provvedimenti di polizia
idraulica;
lett b): esecuzione delle piccole manutenzioni nel settore
della difesa del suolo e pulitura dei tratti degli alvei dei fiumi, dei torrenti e dei corsi d'acqua (acque
pubbliche).
Art. 6
/>
Decorrenza
L'esercizio delle funzioni
conferite avrà decorrenza dal 1 ° luglio 2010 e, comunque, contestualmente alle assegnazioni disposte ai sensi
dell'articolo 4 del presente decreto.
Da tale data le Province e i Comuni assicureranno l'ordinario
svolgimento delle funzioni rispettivamente conferite ai sensi dei precedenti artt. 2 e 3 garantendo, previa tempestiva
azione di informa zione a tutti gli utenti, l'adeguata organizzazione
del servizio.
La Regione
Puglia rimane titolare, fino alla definizione della relativa procedura, dei procedimenti incardinati presso i propri
uffici fino al 30 giugno 2010.
Il presente Decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Decreti del
Presidente della Regione, sarà pubblicato sul B.U.R.P., ai sensi del comma a) dell'articolo 6 della L.R. 12 aprile
1994, n. 13."