Contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada
Art.31 del decreto - legge 24 gennaio 2012, n.1 ("Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e della competitività ")
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Per opportuna conoscenza, si trascrive di seguito il testo
dell'art.31 del decreto - legge 24 gennaio 2012, n.1 ("Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo
delle infrastrutture e della competitività"):
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bsp; "Art. 31
Contrasto della contraffazione dei contrassegni
relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi per i danni derivanti dalla
circolazione dei veicoli a motore su strada
1. Al fine di contrastare la contraffazione dei
contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi per danni derivanti
dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISVAP, con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, definisce le modalita' per la progressiva
dematerializzazione dei contrassegni, prevedendo la loro sostituzione o integrazione con sistemi elettronici o
telematici, anche in collegamento con banche
dati, e prevedendo l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli,
dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del codice della
strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il regolamento di cui al primo periodo definisce
le caratteristiche e i requisiti di tali sistemi e fissa il termine, non superiore a due anni dalla data della sua
entrata in vigore, per la conclusione del relativo processo di dematerializzazione.
2. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi dei dati forniti gratuitamente dalle compagnie di assicurazione, forma
periodicamente un elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilita'
civile verso i terzi prevista dall'articolo 122 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica ai rispettivi proprietari
l'inserimento dei veicoli nell'elenco di cui al primo periodo, informandoli circa le conseguenze previste a loro carico
nel caso in cui i veicoli stessi siano posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. Il
predetto elenco e' messo a disposizione delle forze di polizia e delle prefetture competenti in ragione del luogo di
residenza del proprietario del veicolo. Agli adempimenti di cui al comma 1 e di cui al primo periodo del presente comma
si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. La
violazione dell'obbligo di assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli puo'
essere rilevata, dandone informazione agli automobilisti interessati, anche attraverso i dispositivi, le apparecchiature
e i mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di
circolazione, approvati o omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, attraverso i dispositivi e le apparecchiature per il
controllo a distanza dell'accesso nelle zone a traffico limitato, nonche' attraverso altri sistemi per la registrazione
del transito dei veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio. La violazione deve essere documentata con
sistemi fotografici, di ripresa video o analoghi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della
riservatezza personale, consentano di accertare, anche in momenti successivi, lo svolgimento dei fatti costituenti
illecito amministrativo, nonche' i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione.
Qualora siano utilizzati i dispositivi, le apparecchiature o i mezzi tecnici di cui al presente comma, non vi e'
l'obbligo di contestazione immediata. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'ISVAP e, per i profili di tutela della riservatezza, il
Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche dei predetti sistemi di rilevamento a
distanza, nell'ambito di quelli di cui al primo periodo, e sono stabilite le modalita' di attuazione del presente
comma, prevedendo a tal fine anche protocolli d'intesa con i comuni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica."