Contratto di disponibilita'

Art.44 del decreto - legge 24 gennaio 2012, n.1 ("Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e della competitività ")

Dettagli della notizia

Per

opportuna conoscenza, si trascrive di seguito il testo dell'art.44 del decreto - legge 24 gennaio 2012, n.1

("Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e della

competitività
"):















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                 &

nbsp;                   &n

bsp;           "Art. 44

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                   &

nbsp;            Contratto di disponibilita'

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1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, dopo il comma 15-bis, e' inserito il seguente:

"15

-bis.1. Il "contratto di disponibilita'" e' il contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spesa

dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di

proprieta' privata destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. Si intende per messa

a disposizione l'onere assunto a proprio rischio dall'affidatario di assicurare all'amministrazione aggiudicatrice la

costante fruibilita' dell'opera, nel rispetto dei parametri di funzionalita' previsti dal contratto, garantendo allo

scopo la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti.";

b)

all'articolo 3, comma 15-ter, secondo periodo, dopo le parole:

"la locazione finanziaria," sono

inserite le seguenti: "il contratto di disponibilita',";

c) alla rubrica del capo III, della parte

II, del titolo III, dopo le parole: "della locazione finanziaria per i lavori" sono aggiunte le seguenti:

"e del contratto di disponibilita'";

d) dopo l'articolo 160-bis, e' inserito il seguente:

/>
"Art. 160-ter (Contratto di disponibilita'). 1. L'affidatario del contratto di disponibilita' e'

retribuito con i seguenti corrispettivi, soggetti ad adeguamento monetario secondo le previsioni del contratto:

/>
a) un canone di disponibilita', da versare soltanto in corrispondenza alla effettiva disponibilita' dell'opera;

il canone e' proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o nulla disponibilita' della stessa per

manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientrante tra i rischi a carico dell'amministrazione aggiudicatrice ai sensi

del comma 3;

b) l'eventuale riconoscimento di un contributo in corso d'opera, comunque non superiore al

cinquanta per cento del costo di costruzione dell'opera, in caso di trasferimento della proprieta'

/>
dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice;

c) un eventuale prezzo di trasferimento, parametrato, in

relazione ai canoni gia' versati e all'eventuale contributo in corso d'opera di cui alla precedente lettera b), al

valore di mercato

residuo dell'opera, da corrispondere, al termine del contratto, in caso di trasferimento

della proprieta' dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice.

2. L'affidatario assume il rischio della

costruzione e della gestione tecnica dell'opera per il periodo di messa a disposizione dell'amministrazione

aggiudicatrice.

3. Il bando di gara e' pubblicato con le modalita' di cui all'articolo 66 ovvero di cui

all'articolo 122, secondo l'importo del contratto, ponendo a base di gara un capitolato prestazionale, predisposto

dall'amministrazione aggiudicatrice, che indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali che deve

assicurare l'opera costruita e le modalita' per determinare la riduzione del canone di disponibilita', nei limiti di

cui al comma 6.

Le offerte devono contenere un progetto preliminare rispondente alle caratteristiche indicate

nel capitolato prestazionale e sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 75; il soggetto aggiudicatario e'

tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 113. Dalla data di inizio della messa a disposizione da

parte dell'affidatario e' dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di

tutti gli obblighi contrattuali relativi alla messa a disposizione dell'opera, da prestarsi nella misura del dieci per

cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalita' di cui all'articolo 113; la mancata presentazione di

tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale. L'amministrazione aggiudicatrice valuta le offerte

presentate con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa di cui all'articolo 83. Il bando indica i

criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le

diverse offerte. Gli oneri connessi agli eventuali espropri sono considerati nel quadro economico degli investimenti e

finanziati nell'ambito del contratto di disponibilita'.

4. Al contratto di disponibilita' si applicano le

disposizioni previste dal presente codice in materia di requisiti generali di partecipazione alle procedure di

affidamento e di qualificazione

degli operatori economici.

5. Il progetto definitivo, il progetto

esecutivo e le eventuali varianti in corso d'opera sono redatti a cura dell'affidatario; l'affidatario ha la facolta'

di introdurre le eventuali varianti finalizzate ad una maggiore economicita' di costruzione o gestione, nel rispetto del

capitolato prestazionale e delle norme e provvedimenti di pubbliche autorita' vigenti e sopravvenuti; il progetto

definitivo, il progetto esecutivo e le varianti in corso d'opera sono ad ogni effetto approvati dall'affidatario,

previa comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice e, ove prescritto, alle terze autorita' competenti. Il rischio

della mancata o ritardata approvazione da parte di terze autorita' competenti della progettazione e delle eventuali

varianti e' a carico

dell'affidatario.

6. L'attivita' di collaudo, posta in capo alla stazione

appaltante, verifica la realizzazione dell'opera al fine di accertare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale

e delle norme e disposizioni cogenti e puo' prescrivere, a questi soli fini, modificazioni, varianti e rifacimento di

lavori eseguiti ovvero, sempreche' siano assicurate le caratteristiche funzionali essenziali, la riduzione del canone di

disponibilita'. Il contratto individua, anche a salvaguardia degli enti finanziatori, il limite di riduzione del canone

di disponibilita' superato il quale il contratto e' risolto.

L'adempimento degli impegni

dell'amministrazione aggiudicatrice resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione

dell'opera ed alla messa a disposizione della stessa secondo le modalita' previste dal contratto di disponibilita'.



7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle infrastrutture di cui alla parte II, titolo

III, capo IV. In tal caso l'approvazione dei progetti avviene secondo le procedure previste agli articoli 165 e

seguenti".





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