L'URP informa che
nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2010, è stato pubblicato il decreto 20 maggio 2010 del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, recante:"Criteri e disposizioni procedurali per la concessione di un
contributo ai Comuni con meno di 50.000 abitanti, per la stabilizzazione di lavoratori impegnati in attività socilamente
utili presso gli stessi Enti con oneri carico del bilancio comunale da almeno otto anni, nei limiti di un milione di euro
per l'annualità 2008."
Si riporta di di seguito il testo degli articoli 1, 2 e 3 del
suinidicato decreto
ministeriale:
"Art.
1
1. Il contributo di cui all'art. 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è
assegnato, per l'annualità 2008, ai Comuni con meno di 50.000 abitanti per la stabilizzazione di lavoratori impegnati in
attività socialmente utili con oneri a carico del bilancio del Comune stipulante a decorrere dal 1 ° gennaio 2000 0 da una
data precedente.
Art.
2
1. Ai fini dell'ammissione al contributo di cui all'art. 2, comma 552, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, i Comuni devono spedire con raccomandata o consegnare a mano apposita domanda al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali Direzione Generale ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, Divisione III
(via Fornovo 8, 00192 Roma) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Officiale, a
pena di decadenza. A tal fine farà fede la data risultante dal timbro dell'ufficio postale, in caso di spedizione con
raccomandata, o apposta dalla Divisione III suindicata, che ha ricevuto la domanda, in caso di consegna a mano.
/>
2. La domanda, sottoscritta dal Sindaco, deve indicare: il numero degli abitanti del Comune richiedente;
/>
il numero complessivo dei soggetti che svolgono attività socialmente utili con oneri a carico del Comune
richiedente a decorrere dal 1 ° gennaio 2000 o da una data precedente;
il numero ed i nominativi dei soggetti
suindicati che lo stesso Comune intende stabilizzare, can il contributo di cui all'art. 2, comma 552, della legge 24
dicembre 2007, n. 244;
dichiarazione del Comune richiedente che gli oneri relativi a tali lavoratori
socialmente utili sono sempre stati, a decorrere dal 1 ° gennaio 2000 o da una data precedente, a totale carico del Comune
medesimo.
3. Inoltre, la domanda deve recare:
esplicita dichiarazione che le assunzioni, se previste
presso un Comune con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, sono conformi ai limiti di spesa per il personale imposti
dall'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e dall'art. 76 del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonchè l'esplicito
impegno al rispetto dell'art. 77-bis del predetto decreto-legge n. 112 del 2008 concernente il Patto di stabilità
interno per gli Enti Locali;
esplicita dichiarazione che le assunzioni, se previste presso un Comune con
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, sono conformi ai limiti di spesa per il personale imposti dall'art. 1, comma
562, della predetta legge n. 296 del 2006 e dall'art. 76 del predetto decreto-legge n. 112 del 2008.
/>
Art. 3
1. Ai
fini della ripartizione delle risorse disponibili pari a
€ 1.000.000 - il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali predispone apposita graduatoria dei Comuni che hanno presentato istanze ammissibili.
2.
L'ammontare delle risorse spettanti a ciascun Comune ammesso in graduatoria è determinato in base alla seguente formula:
€ 1.000.000 diviso il numero complessivo dei lavoratori socialmente utili che i Comuni ammessi in graduatoria intendono
stabilizzare, i cui nominativi sono stati indicati nell'apposita domanda di ammissione al contributo, moltiplicato il
numero delle stabilizzazioni richieste dal singolo Comune.
3. La graduatoria dei Comuni ammessi al contributo e
la corrispondente ripartizione delle risorse, è approvata con apposito decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di tale decreto, ciascun Comune inserito in
graduatoria presenta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale ammortizzatori sociali e
incentivi all'occupazione, Divisione III (via Fornovo 8, 00192 Roma) un Piano di stabilizzazione occupazionale dei
lavoratori socialmente utili per i quali è concesso il contributo ed i cui nominativi, pertanto, dovranno corrispondere a
quelli indicati nella relativa domanda.
4. Il Piano di stabilizzazione può prevedere una o più delle seguenti
alternative:
assunzione dei lavoratori socialmente utili con contratto di lavoro a tempo indeterminato oppure a
tempo determinato superiore a 12 mesi presso lo stesso Ente Locale, relativamente alle qualifiche di cui all'art. 16
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni. In tal caso, il Piano deve recare l'espressa
dichiarazione del Sindaco di conformità delle stabilizzazioni ai vincoli finanziari vigenti in materia di assunzioni e di
contenimento della spesa per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni;
assunzione dei lavoratori
socialmente utili presso privati con contratto di lavoro a tempo indeterminato oppure determinato superiore a 12 mesi;
erogazione di un incentivo all'autoimprenditorialità da erogare ai lavoratori socialmente utili con
indicazione del relativo ammontare.
A fronte dei Piani di stabilizzazione occupazionale presentati, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipula le Convenzioni con i Comuni ai fini del trasferimento delle
risorse, con le modalita' che saranno definite nelle Convenzioni medesime.
5. Entro tre mesi dalla stipula
della convenzione, i Comuni che hanno previsto di stabilizzare i lavoratori socialmente utili mediante la loro assunzione
presso lo stesso Ente locale, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica
ed al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, la convenzione
sottoscritta unitamente al citato Piano di stabilizzazione, contenente l'analisi di impatto sull'organizzazione, sulla
dotazione organica, nonchè sulla spesa per il personale così come definita dalle disposizioni vigenti in materia, anche
ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno."
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