Criteri e modalità  di utilizzo da parte di taluni beneficiari, della "Carta Acquisti"

Decreto 2 settembre 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

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L'URP

segnala che nella Gazzetta Ufficiale n.10 del 14 gennaio 2010, è stato pubblicato il decreto 2 settembre 2009 del

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, avente ad oggetto:"Criteri e modalità  di

utilizzo da parte di taluni beneficiari, della "Carta

Acquisti".



Per opportuna conoscenza, si riportano di seguito i primi

3 articolo del suindicato decreto ministeriale.


  


                                                                                            

"Art.

1


                                                                                    Definizioni



1. Ai

soli fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:


a)  «Amministrazioni responsabili »: il

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle

finanze;


b)  «Soggetto Attuatore: l'Istituto nazionale previdenza sociale;


c)

 «Carta Acquisti »: la carta acquisti di cui al citato art. 81, comma 31, del decreto-legge n.112 del

2008;


d)  «Beneficiario »: il cittadino residente in possesso dei requisiti per l'ottenimento della

Carta Acquisti.



                                                                                                 Art.

2


       Destinatari, entità  e modalità  di erogazione del

beneficio



1. Il Soggetto Attuatore, secondo direttive impartite dalle

Amministrazioni responsabili nell'ambito dei poteri di direttiva di cui all'art.2, comma 1, lettera c), del decreto del

Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 89030 del

16 settembre 2008, e successive modificazioni e integrazioni, dispone l'accredito di un importo aggiuntivo ai

beneficiari della Carta Acquisti nati nel corso del 2009.


2. L'importo aggiuntivo di cui al comma 1,

a titolo di concorso alle spese occorrennti per l'acquisto di latte artificiale e pannolini, è disposto dal Soggetto

Attuatore al primo accreditamento utile secondo direttive emanate dalle Amministrazioni responsabili ai sensi del comma

1. L'importo aggiuntivo è concesso sulla Carta Acquisti la cui richiesta è stata presentata entro il 31 marzo

2010.


3. L'importo aggiuntivo unitario è quantificato in euro 25,00.


4. Le risorse

giacenti al termine dell'esercizio finanziario 2009, sul Conto corrente infruttifero n. 25012  «MEF DIPTES FONDO ART81 L.

133-08  » intestato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro in essere presso la Tesoreria

Centrale dello Stato, sono ripartite proporzionalmente tra tutti i beneficiari del presente articolo con il primo

accreditamento utile nell'anno 2010, in base ai criteri di attribuzione stabiliti nei commi

precedenti.


5. In caso di insufficienza delle disponbilità , l'importo aggiuntivo è erogato sulla base

dell'ordine di presentazione delle richieste della Carta Acquisti e, in caso di presentazione della richiesta nello

stesso giorno, sulla base dell'ordine cronologico di

nascita.



                                                                                         Art.

3


                                     Modalità  di fruizione del beneficio



1. Il

benedificio accreditato  è fruibile secondo le modalità  previste per l'utilizzo della Carta Acquisti, come strumento di

pagamento su almeno uno dei circuiti telematici di pagmanto a maggiore diffusione sul territorio nazionale, in base a

quanto stabilito all'art. 8 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della

salute e delle politiche sociali n.89030 del 16 settembre 2008, e successive modificazioni e

integrazioni."

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