Criteri e modalità  per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n.42

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 luglio 2011

Dettagli della notizia

L'URP 

informa che nella Gazzetta Ufficiale n.191 del 18 agosto 2011, è stato pubblicato il decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri 26 luglio 2011, recante:"Criteri e modalità per il riconoscimento

dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione

dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n.42".



Ecco

il testo dell'accordo raggiunto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province

autonome di Trento e Bolzano, concernente i cirteri e le modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai

diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'articolo 4, comma 2,

della legge 26 febbraio 1999, n.42.


"Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281, tra il Governo, Ie Regioni e Ie Province autonome concernente i criteri e Ie modalita' per il

riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in

attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42. (Rep. Atti n. 17/CSR del 10 febbraio 2011).




LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI

TRENTO E BOLZANO


Nella odierna seduta del 10 febbraio 2011:

Visti gli articoli 2,

comma 2, lettera b) e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il

compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al

fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune;

Visto

l'articolo 4, comma 2, delIa legge 26 febbraio 19992, n. 42, che demanda ad un decreto del Ministro delIa salute,

d'intesa con il Ministro dell'istruzione, universita' e ricerca, l'individuazione di criteri e modalita' per

riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari dell'area sanitaria, ai fini dell'esercizio professionale e

dell'accesso alIa formazione post-base, ulteriori titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore

anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali relativi ai diplomi universitari

stessi;

Considerato che, in ragione del mutato quadro costituzionale, i Ministeri delIa salute e

dell'istruzione, dell'universita' e delIa ricerca scientifica e Ie Regioni e Province autonome hanno a suo tempo

convenuto di dare attuazione alIa predetta disposizione di legge facendo ricorso, anziche' al previsto provvedimento

ministeriale, ad un Accordo che e' stato perfezionato nel corso delIa seduta delIa Conferenza Stato-Regioni del 16

dicembre 2004 (Rep. Atto n. 2152);

Vista la nota in data 7 luglio 2010, con la quale il Ministero delIa salute

ha trasmesso, ai fini dell'esame in Conferenza Stato-Regioni, la proposta di accordo in oggetto, previamente concertata

con il Ministero dell'universita' e delIa ricerca, volta ad introdurre talune modi fiche delIa disciplina di cui al

citato Accordo del 16 dicembre 2004;

Vista la lettera in data 20 luglio 2010 con la quale tale proposta e'

stata diramata aIle Regioni e Province autonome;

Considerato che, nel corso delIa riunione tecnica svoltasi in

data 17 settembre 2010, i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome hanno avanzato alcune richieste

emendative delIa schema di accordo in parola;

Vista la lettera in data 30 settembre Ministero delIa salute ha

inviato una nuova proposta di accordo che  tiene conto degli approfondimenti condotti nella predetta riunione

tecnica;

Considerato che, in data 4 ottobre 2010, tale nuova stesura e' stata inoltrata aIle Regioni ed aIle

Province autonome;

Vista la nota dell'11 novembre 2010, diramata ai Ministeri interessati in data 16 novembre

2010, con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice delIa Commissione salute, ha formulato ulteriori osservazioni sullo

schema di accordo in parola;

Vista la nota in data 7 dicembre 2010, con la quale il Ministero delIa salute ha

inviato la definitiva versione delIa schema di accordo indicato in oggetto;


Considerato che, con

lettera in data 13 dicembre 2011, tale  definitiva versione e' stata diramata alle Regioni e alle Province

autonome; 





Vista la lettera in data 14 gennaio 2011 con la quale la Regione Veneto,

Coordinatrice della Commissione salute, ha comunicato il proprio assenso sullo schema di accordo di cui trattasi, nel

testo trasmesso dal Ministero della salute con l'anzidetta nota del 7 dicembre 2010;

Rilevato che, nel corso

dell'odierna seduta, il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze ha evidenziato l'esigenza che

all'articolo 4, comma 3, dello schema di accordo in parola siano aggiunte alla fine le seguenti parole: «nonche'

sul relativo trattamento economico»;

Considerato che i rappresentanti delle Regioni e delle Province

autonome e del Ministero della salute hanno fatto presente di ritenere accoglibile la richiesta emendativa come sopra

formulata;


Acquisito, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle

Province Autonome di Trento e di Bolzano; Sancisce accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e

Bolzano, nei seguenti termini:

/>


                

;                    

              Art.

1


                &nbs

p;                  Campo di

applicazione


1. Il presente accordo stabilisce -  con riferimento alla

iscrizione

nei ruoli nominativi regionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, allo stato

giuridico dei dipendenti degli altri comparti del settore pubblico e privato e alla qualita' e durata dei corsi e, se

del caso, al possesso di una pluriennale esperienza professionale - i criteri e le modalita' per il riconoscimento

dell'equivalenza ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,

e successive modificazioni, dei titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione

dei decreti di individuazione dei profili professionali relativi ai diplomi universitari stessi.

2. Il

riconoscimento dell'equivalenza di cui al comma 1 e' attribuito ai soli fini dell'esercizio professionale, sia

subordinato sia autonomo.

3. Fermo restando quanto stabilito dai decreti ministeriali di equipollenza emanati

ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 42 del 1999, possono essere presi in considerazione, ai fini

dell'equivalenza, esclusivamente i titoli conseguiti entro la data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n.

42.

/>



            &nb

sp;                   &nbs

p;            

Art. 2


               

                Criteri di

valutazione


1. Il titolo oggetto della richiesta di equvalenza ad un diploma  universitario e'

valutato, in ogni caso, sulla base dei seguenti  parametri:

a) durata del corso di formazione regolarmente

autorizzato dagli enti preposti allo scopo;

b) esperienza lavorativa.

2. Ad ogni parametro, in

relazione al suo valore, viene  attribuito un punteggio ricavato dalle tabelle contenute  nell'allegato A del

presente accordo, secondo le indicazioni di cui  ai successivi commi.

3. Nella durata del corso di

formazione si computano sia le ore di formazione teorica sia le ore di formazione pratica. Se non e' raggiunto il limite

minimo di durata di 750 ore complessive annue, il punteggio attribuito a questo parametro e' ridotto, calcolandolo in

proporzione al numero di ore di formazione effettivamente svolte per singolo anno.

4. L'esperienza lavorativa,

per essere oggetto di valutazione, deve essere riferibile ad una attivita' coerente o comunque assimilabile a

quella prevista per la figura professionale per la quale si chiede l'equivalenza. Tale attivita' deve essere stata

svolta per un periodo di almeno un anno, anche non continuativo, negli ultimi cinque anni antecedenti alIa data di

stipula del presente accordo e deve essere attestata con una dichiarazione del datore di lavoro, dalla quale risultino Ie

date, la durata, Ie attivita' e Ie eventuali qualifiche ricoperte. La predetta dichiarazione puo' essere

integrata o sostituita da una dichiarazione dell'interessato con allegata copia del libretto di lavoro, dalla quale

risultino Ie date, la durata, Ie attivita' e Ie eventuali qualifiche ricoperte. Nel caso di attivita' lavorativa non

subordinata, la dichiarazione di cui alIa precedente alinea, e' sostituita da autocertificazione integrata dalla

seguente documentazione:

a) certificazione del possesso di partita I.V.A riferita agli anni di attivita'

dichiarata;

b) dichiarazione dei redditi riferita a tutti gli anni di esperienza dichiarata;

c)

eventuale copia dei contratti di

collaborazione.



           

                    &

nbsp;              Art.

3


                &nbs

p;            Attribuzione punteggio 

/>


1. La valutazione del titolo viene effettuata sommando i punteggi risultanti dall'applicazione

dei parametri di cui all'allegato A. Qualora la somma dei punti conseguiti sia di almeno 12, il titolo e' riconosciuto

equivalente. Qualora la somma dei punti non raggiunga il limite minimo di 6 punti, il titolo non puo' essere dichiarato

equivalente. Qualora il punteggio sia inferiore a 12 punti ma superiore a 6, si rimanda alIa effettuazione di un percorso

di compensazione formativa stabilito in base a criteri individuati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e

delIa ricerca.

/>


                

;                    

        Art.

4


               Finalità

ed effetti del riconoscimento


1. II riconoscimento dell'equivalenza e' effettuato ai fini

dell'esercizio professionale, sia subordinato che autonomo.

2. L'accesso alIa formazione post-base e'

comunque subordinato al possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

3. II riconoscimento

dell'equivalenza non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto automatico sulla posizione funzionale

rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro gia' instaurati al momento del

riconoscimento, nonche' suI relativo trattamento economico.

/>


                

;                    

           Art.

5


         Titoli ammessi alla procedura di

valutazione


1. I titoli che possono essere ammessi alIa valutazione ai fini del riconoscimento

dell'equivalenza devono essere stati conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione

dei decreti di individuazione dei profili professionali relativi ai diplomi universitari stessi, nei termini previsti dal

decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni, e iniziati entro il 31 dicembre 1995.

/>
2. Fermo restando quanto sancito dai decreti ministeriali di equipollenza emanati ai sensi dell'art. 4, comma 1,

delIa legge 26 febbraio 1999, n. 42, sono ammissibili all'istruttoria e alIa successiva valutazione i titoli conseguiti

anteriormente al 17 marzo 1999, data di entrata in vigore delIa legge 26 febbraio 1999, n. 42 che, in conformita'

all'ordinamento allora vigente, abbiano consentito l'esercizio professionale.

/>


                

;                    

        Art. 6


        

Titoli esclusi dalla procedura di valutazione


1. Non sono valutabili ai fini del riconoscimento

/>
dell'equivalenza di cui al presente accordo i seguenti titoli/diplomi/attestati/qualifiche comunque denominati e

da chiunque rilasciati:

a) Infermiere generico (legge 29 ottobre 1954, n. 1046, art. 6 D.P.R. n. 225/74);

/>
b) Infermiere psichiatrico (art. 24 del R.D. 16/08/1909, n. 615, legge 29 ottobre 1954, n. 1046);

c)

Puericultrice (articoli 12 e 13 legge 19 luglio 1940, n. 1098) ;

d) Ottici (titoli di abilitazione e diplomi di

maturita' professionale: art. 99 T.O.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, decreti Ministro delIa sanita' 23 aprile 1992 e

28 ottobre 1992);

e) Odontotecnici (titoli di abilitazione e diplomi di maturita' professionale: art. 99

T.O.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, decreti Ministro delIa sanita' 23 aprile 1992 e 28 ottobre 1992);

f)

Addetti/assistenti alIa poItrona dentistica/odontoiatrica;

g) Titoli di massofisioterapista conseguiti dopo

l'entrata in vigore delIa legge 26 febbraio 1999, n. 42;

h) Massaggiatori (art. 99 T.O.L.S. R.D. 27 luglio

1934, n. 1265) ;

i) Capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (art. 99 T.O.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n.

1265);

j) Massaggiatori sportivi (legge 26 ottobre 1971, n. 1099, sulla «Tutela sanitaria delle

attivita' sportive, decreto 5 luglio 1975 del Ministero per la sanita');

k) titoli universitari rilasciati

dalla Facolta' di

Pedagogia/Scienze delIa Formazione per educatore professionale conseguiti dopo l'entrata in

vigore delIa legge 26 febbraio 1999, n. 42;

1) titoli universitari ISEF, Scienze Motorie;

m) titoli

di operatore strumentista (C.C.N.L. ANISAP);

n) diplomi di infermiera volontaria di Croce Rossa che, con la

legge del 4 febbraio 1963, n. 95, furono equiparati al certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria

di infermiere generico;

0) titoli rilasciati agli infermieri militari previsti dall'ordinamento del personaIe

civile delIa Stato dal Decreto del 25 febbraio 1971, n. 124, articolo 10 e dal D.M. n. 19 del 12 dicembre 1990.

/>


                

;                    

                Art.

7


                &nbs

p;                    

;         Procedura


1. La procedura per il riconoscimento

dell'equivalenza si avvia su istanza dell'interessato, che deve essere inoltrata alIa Regione o Provincia autonoma

che ha formalmente autorizzato e svolto suI proprio territorio il corso al termine del quale e' stato conseguito il

titolo di cui si chiede la valutazione ai fini dell'equivalenza.


2. Ogni Regione e Provincia

autonoma adottera' le forme di pubblicita' che riterra' piu' idonee in ordine alle modalita' di presentazione delle

istanze.

3. Ogni Regione e Provincia autonoma cura la fase iniziale dell'istruttoria relativamente ai titoli i

cui corsi di formazione sono stati formalmente autorizzati nel proprio territorio, trasmettendo successivamente gli atti

al Ministero della Salute.

4. Ai fini dell'espletamento dell'istruttoria di cui al precedente comma 3, le

Regioni e le Province Autonome interessate compilano le schede di cui al Modello A ed al Modello B, che formano parte

integrante del presente Accordo.

5. Ricevuta la documentazione dalla Regione o Provincia autonoma

procedente, il Ministero della Salute indice una Conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge

7 agosto 1990, n. 241, cui partecipano un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante del Ministero

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, un rappresentante delle Regioni nominato dalla Commissione Salute,

e un rappresentante per ogni Regione o Provincia autonoma. In ogni caso, dovra' essere presente un rappresentante

della Regione o Provincia autonoma che ha curato la fase iniziale dell'istruttoria.

6. Nell'ambito della

Conferenza di servizi puo' essere sentito anche un rappresentante designata dall'Ordine o Collegio professionale

ove esistenti, ovvero dalle Associazioni maggiormente rappresentative della professione sanitaria a cui i titoli per i

quali viene richiesta l'equivalenza si riferiscono.

7. La Conferenza di servizi valuta le istanze sulla base

dei criteri e dei parametri di cui al presente accordo.

8. La Conferenza di servizi ha facolta' di organizzare

i propri lavori secondo le modalita' operative e le priorita' che riterra' opportuno individuare.

9. La

Conferenza di servizi non viene convocata qualora si sia gia' pronunciata su fattispecie identiche a quelle oggetto di

valutazione. In tal caso il Ministero della salute procede tenendo conto delle determinazioni gia' adottate.

/>






/>
                   &

nbsp;                   &n

bsp;      Art.

8


                &nbs

p;                    

;      Termini



1. Il procedimento per la valutazione

delle istanze deve essere concluso con un provvedimento espresso entro e non oltre 180 giorni che decorre da quando

l'istanza dalla Regione o Provincia autonoma di riferimento.

2. La trasmissione degli atti al

Ministero della Salute deve  essere effettuata dalle Regioni e dalle Province entro e non oltre 100 giorni

dall'avvio del procedimento. 

/>



            &nb

sp;                   &nbs

p;           Art.

9


                &nbs

p;           Clausola di invariana





1. Con

il preswente accordo non si dà luogo a nuovi o maggiopri oneri a carico della finanza pubblica.

/>



            &nb

sp;                   &nbs

p;          Art.

10


                &nb

sp;                  

Recepimento



1. II presente accordo e' recepito con Decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delIa salute, d'intesa con il Ministro dell'istruzione,

dell'universita' e delIa ricerca.

/>


                

;                    

       Art.

11


                &nb

sp;                   

Abrogazioni


1. L'Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004, rep. n. 2152, recante i criteri e Ie

modalita' per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso

ordinamento, in attuazione dell'art. 4, comma 2 delIa legge 26 febbraio 1999, n. 42, e' abrogato."



/>

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