L'URP segnala che nella Gazzetta ufficiale n. 48 del 27.2.2010,
è stato pubblicato il decreto 16 dicembre 2009 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,
recante :" Criteri per l'attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e
tabelle di attribuzione del credito scolastico".
Per opportuna conoscenza si trascrive di
seguito il testo degli articoli 1-2-3-4 del succitato decreto
ministeriale.
"Art.
1
Criteri per l'attribuzione della lode
1. Nell'anno
scolastico 2009/2010, la nuova ripartizione dei punteggi del credito scolastico, indicata nelle tabelle allegate al
presente decreto, di cui costituiscono parte integrante, si applica nei confronti degli studenti frequentanti il
terzultimo anno.
2. Nell'anno scolastico 2010/2011, l'applicazione si estendera' agli studenti delIa
penultima classe e nell'anno scolastico 2011/2012 riguardera' anche quelli dell'ultima classe.
/>
Art.
2
Attribuzione della lode
1. Con
l'attribuzione delIa lode, prevista dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1, art. 1, capoverso art. 3, comma 6, la
commissione di esame attesta il conseguimento di risultati di eccellenza negli ultimi tre anni del percorso scolastico
e nelle
prove d'esame.
/>
Art.
3
Criteri per l'attribuzione della lode
1. La commissione,
all'unanimita', puo' attribuire la che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza integrazione di cui
all'art. 3, comma 6, delIa legge 1997, n. 425 e successive modificazioni.
2. La lode puo' essere attribuita
ai candidati di cui al comma 1 a condizione che: a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo
attribuibile senza fruire delIa integrazione di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23
luglio 1998, n. 323; b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi alle classi terzultima, penultima e ultima solo
voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento.
3. Ai fini dell'a
tribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo al terzultimo, al penultimo e all'ultimo anno nonche' il
punteggio previsto per ogni prova d'esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione,
secondo Ie rispettive competenze, nella misura massima all'unanimita'.
4. II credito scolastico, nei casi di
abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi del decreto del Presidente delIa Repubblica 22 giugno 2009, n. 122,
art. 6, comma 2, e' attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso dalla tabella
A, in relazione alIa media dei voti conseguita nel penultimo anno.
5. La commissione puo' attribuire la lode
ai candidati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, art. 6, comma 2 che conseguano il
punteggio massimo di 100 punti senza fruire delIa integrazione di cui all'art. 3, comma 6, delIa legge 10 dicembre 1997,
n. 425, e successive modificazioni.
6. La lode puo' essere attribuita ai candidati di cui al comma 5 a
condizione che: a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire delIa
integrazione di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente delIa Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; b) abbiano
riportato negli scrutini finali relativi ai due anni antecedenti il penultimo solo voti uguali o superiori a otto decimi,
ivi compresa la valutazione del comportamento.
7. Ai fini dell'attribuzione delIa lode ai candidati di cui al
comma 5, il credito scolastico annuale relativo al terzultimo e al penultimo anno nonche' il punteggio previsto per ogni
prova d'esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo Ie rispettive
competenze, nella misura massima all'unanimita' .
/>
Art.
4
Norme transitorie
1. Relativamente ai
candidati agli esami conclusivi del secondo cicIo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2009/2010, la
commissione puo' attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire delIa
integrazione di cui all'art. 3, comma 6, delIa legge 10 dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni, a condizione
che: a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire delIa integrazione di cui
all' art. 11, comma 4, del decreto del Presidente delIa Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; b) abbiano riportato negli
scrutini finali relativi all'ultima classe solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del
comportamento. Sempre relativamente ai candidati agli esami conclusivi del secondo cicIo di istruzione a conclusione
dell'anno scolastico 2009/2010, ai fini dell'attribuzione delIa lode, il credito scolastico annuale relativo
all'ultimo anno nonche' il punteggio previsto per ogni prova d'esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di
classe o dalla commissione, secondo Ie rispettive competenze, nella misura massima all'unanimita'.
2.
Relativamente ai candidati agli esami conclusivi del secondo cicIo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico
2010/2011, la commissione puo' attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire
delIa integrazione di cui all'art. 3, comma 6, delIa legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni, a
condizione che abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire delIa integrazione
di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente delIa Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; b) abbiano riportato
negli scrutini finali relativi alIa penultima e all'ultima classe solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi
compresa la valutazione del comportamento. Sempre relativamente ai candidati agli esami conclusivi del secondo ciclo di
istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2010/2011, ai fini dell'attribuzione della lode, il credito scolastico
annuale relativo al penultimo e all'ultimo anno nonche' il punteggio previsto per ogni prova d'esame devono essere
stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima
all'unanimita'.
3. Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, art. 6, comma 2, relativamente ai candidati che sostengono gli esami
conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2009/2010, la commissione puo' attribuire
la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all'art. 3,
comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni, a condizione che abbiano conseguito il credito
scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323. Il voto di comportamento viene valutato con riferimento esclusivo al
penultimo anno di corso. Sempre relativamente ai candidati anticipatari per merito che sostengono gli esami conclusivi
del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2009/2010, ai fini dell'attribuzione della lode, il
credito scolastico annuale relativo al penultimo anno nonche' il punteggio previsto per ogni prova d'esame devono
essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura
massima all'unanimita'.
4. Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, art. 6, comma 2, relativamente ai candidati che sostengono gli esami
conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2010/2011, la commissione puo' attribuire
la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all'art. 3,
comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni, a condizione che: a) abbiano conseguito il
credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'art. 11, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi alla
terzultima e alla penultima classe solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del
comportamento. Sempre relativamente ai candidati anticipatari per merito che sostengono gli esami conclusivi del secondo
ciclo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2010/2011, ai fini dell'attribuzione della lode, il credito
scolastico annuale relativo al terzultimo e al penultimo anno nonche' il punteggio previsto per ogni prova d'esame
devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella
misura massima all'unanimita'.
5. Ai fini della attribuzione del credito scolastico, nei confronti dei
candidati anticipatari per merito di cui al comma 3 si applica la tabella A allegata al decreto ministeriale n. 42/2007;
nei confronti dei candidati anticipatari per merito di cui al comma 4 si applica la tabella A allegata al presente
decreto.
6. Ai fini dell'attribuzione della lode, i candidati anticipatari per merito che sostengono gli esami
conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2011-2012 (a regime), oltre alle
condizioni di cui al comma 4, devono avere riportato il voto di otto o superiore in ciascuna disciplina, ivi compresa la
valutazione del comportamento, anche nei due anni antecedenti il penultimo. "