L'URP
informa che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 27 gennaio 2010 L 23/35, è stata pubblicata la
decisione del Consiglio del 26 novembre 2009 relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità .
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"La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità - recita l'articolo 1 della decisione
- è approvata a nome della Comunità , fatta salva una riserva relativa all'articolo 27, paragrafo 1."
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Nell'allegato III viene esplicitata la riserva della Comunità europea relativa all'articolo 27,
paragrafo 1, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità .
Ecco il
testo:
"La Comunità afferma che secondo la legislazione comunitaria (segnatamente la
direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento
in materia di occupazione e di condizioni di lavoro), gli Stati membri possono, nel caso, esprimere le proprie riserve in
merito all'articolo 27, paragrafo 1, della convenzione sulla disabilità in quanto l'articolo 3, paragrafo 4, della
suddetta direttiva del Consiglio conferisce loro il diritto di escludere la non discriminazione fondata sulla disabilità
dal campo d'applicazione della direttiva per quanto riguarda l'impiego nelle forze armate. La Comunità dichiara
pertanto di concludere la convenzione fatto salvo il diritto summenzionato, conferito agli Stati membri a norma della
legislazione comunitaria."
Nell' articolo 1 dell'allegata convenzione ONU viene
stabilito qual è lo scopo della convenzione stessa:
" Art. 1
Scopo
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Scopo della presente convenzione è promuovere, proteggere e garantire il pieno ed eguale godimento di
tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità e promuovere il rispetto
per la loro intrinseca diginità .
Per persone con disabilità si intendono coloro che
presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa
natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli
altri."