Decisione della Commisisone del 25 giugno 2010 sull'attuazione, da parte degli Stati membri, di programmi di sorveglianza dell'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici
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L'URP
informa che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 1 ° luglio 2010 - L 166/2, è stata pubblicata la
decisione della Commisisone del 25 giugno 2010 sull'attuazione, da parte degli Stati membri, di programmi di
sorveglianza dell'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici.
Si trascrive di
seguito il testo degli articoli 1-2-3-4-5-6 della decisione
suddetta.
"Articolo
1
Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le autorità competenti concludano gli
accordi adeguati con le organizzazioni per l'osservazione e l'inallamento degli uccelli selvatici, con le
organizzazioni di cacciatori ed altre organizzazioni pertinenti, al fine di accertarsi che dette organizzazioni siano
tenute a notificare alle autorità competenti il più rapidamente possibile gli eventuali casi di mortalità anomala o
focolai importanti della malattia negli uccelli selvatici, in particolare quelli
acquatici.
Articolo
2
1. Immediatamente dopo il ricevimento della notifica di cui all'articolo 1 da parte dell'autorità
competente, e ogniqualvolta non venga individuata nessuna altra causa manifesta di malattia diversa dall'influenza
aviaria, gli Stati membri assicurano che l'autorità competente dipsonga:
a) la raccolta di adeguati
campioni da volatili morti e, se possibile, da altri volatili che abbiano avuto contatti con i volatili
morti;
b) l'analisi di laboratorio di tali campioni per l'individuazione del virus dell'influenza
aviaria.
2. Le procedure di campionamento e di analisi vanno eseguite in conformità dei capitoli da II
a VIII del manuale diagnostico per l'influenza aviaria di cui alla decisione 2006/437/CE.
3. Gli
Stati membri informano la Commissione qualora le analisi di laboratorio di cui al paragrafo 1, lettera b) abbiano esito
positivo per il virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità
(HPAI).
Articolo
3
I programmi di sorveglianza dell'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici che gli
Stati membri sono tenuti ad attuare a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE, devono rispettare
gli orientamenti contenuti nelgi allegati I e II della presente
decisione.
Articolo
4
Ferme restando le prescrizioni della legislazione dell'Unione, l'autorità competente deve
garantire che tutti i risultati, positivi e nagativi, dei test sierologici e virologici per l'individuazione
dell'influenza aviaria effettuati nell'ambito dei programmi di sorveglianza per il pollame e per gli uccelli selvatici
siano riferiti alla Commissione con scadenza semestrale. I rislutati vanno trasmessi attraverso il sistema on line della
Commissione entro il 31 luglio di ogni anno per i sei mesi precedenti (dal 1 ° gennaio al 30 giugno) ed entro il 31
gennaio di ogni anno per i sei mesi precedenti (dal 1 ° luglio al 31
dicembre).
Articolo
5
Le decisioni 2005/731/CE e 2007/268/CE sono
abrogate.
Articolo
6
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.