L'URP comunica che il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica
Sicurezza - Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della
Polizia di Stato, ha adottato, in data 30 settembre, la circolare prot. 300/A/7799/11/101/3/3/9, recante:Decreto
legislativo 1 settembre 2011, n.150,"Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di
riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della
legge 18 giugno 2009, n.69", il cui testo si riporta di seguito:
"Si comunica che sulla
Gazzetta Ufficiale n.220, del 21 settembre 2011, è stato pubblicato il decreto legislativo (all.1), la cui entrata
in vigore è prevista per il 6 ottobre 2011.
Il testo legislativo in esame mira a realizzare la riduzione
e la semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell’ambito della giurisdizione ordinaria
e che sono regolati dalla legislazione speciale, riconducendoli sostanzialmente ai tre modelli previsti dal codice di
procedura civile, individuati, rispettivamente, nel rito che disciplina le controversie in materia di rapporti di lavoro,
nel rito sommario di cognizione e nel rito ordinario di cognizione.
Vengono, tra l’altro,
ricondotti al rito del lavoro , ove non diversamente stabilito dagli articoli 6 e 7:
&9658;le
controversie previste dall’articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n.689 in materia di opposizione ad ordinanza
– ingiunzione;
►le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di
violazione del Codice della Strada di cui all’articolo 240-bis.
Tra le numerose novità
introdotte dai citati articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 150/2011, in ordine alle quali si fa riserva di riferire
dopo le debite intese con il Dipartimento per gli Affgari Interni e Territoriali, appare necessario fornire le seguenti
direttive sul contenuto dell’articolo 7, comma 3, per i risvolti operativi che esso pone sin dalla sua entrata in
vigore, ossia dal 6 ottobre 2011.
Il citato comma prevede che il ricorso al Giudice di Pace è
proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di
notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero, e
può essere depositato anche a mezzo del servizio postale.
Pertanto, per tutte le violazioni
accertate a partire dal 6 ottobre 2011, le modalità di proposizione del ricorso al Giudice
di Pace, ex articolo 204 bis del C.d.S., dovranno essere modificate alla luce della novella normativa, indicando il
termine di 30 giorni, anziché gli attuali 60 giorni, entro cui presentarlo. Per le violazioni accertate
prima di tale data e non ancora notificate il termine di presentazione del ricorso rimane immutato, ossia 60
giorni.
In attesa di aggiornare il Mod 352 Pol. Str., di cui alla circolare
n.300/A/1/34212/131/S/1/1 del Dipartimento della P.S., del 21.12.2004, su tale modello dovranno essere apportate
correzioni manuali nel senso previsto dalla norma.
Ferma restando la discrezionalità dei
Sigg.ri Dirigenti di Ufficio di impartire proprie disposizioni al fine di assolvere al dettato normativo, si segnala la
necessità di intervenire nella parte retrostante del citato modello, ove sono trascritte le modalità di
proposizione dei ricorsi (art. 203 e 204 bis CDS) con riferimento alla voce 6 del verbale, sull’attuale
frase “Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla data del verbale, ALTERNATIVAMENTE (a sua
scelta, con l’avvertenza che la presentazione dell’uno esclude la possibilità di proporre
l’altro) al Prefetto o al Giudice di Pace con seguenti modalità:”, integrandola con l’asserzione
al Prefetto, ovvero entro giorni al Giudice di Pace.
La frase modificata
sarà di conseguenza:”Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni al Prefetto, ovvero entro 30
giorni al Giudice di Pace, dalla data del verbale, ALTERNATIVAMENTE ( a sua scelta, con l’avvertenza che la
presentazione dell’uno esclude la possibilità di proporre l’altro) al Prefetto o al Giudice di Pace
con le seguenti modalità”.