Decreto Ministeriale 07/11/2007. Nuove disposizioni per l'accertamento e l'abbattimento delle palme infestate dal Rhynchophorus ferrugineus ed erogazione del contributo regionale.
Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura 11 giugno 2010, n.480
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L'URP rende noto che nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n.113 dell'1 luglio 2010, è stata pubblicata la determinazione del dirigente regionale
Servizio Agricoltura 11 giugno 2010, n.480, recante:"Decreto Ministeriale 07/11/2007. Nuove disposizioni per
l'accertamento e l'abbattimento delle palme infestate dal Rhynchophorus ferrugineus ed erogazione del contributo
regionale. "
Ecco quanto viene stabilito con la suddetta
detreminazione:
"di adottare le "Linee guida per l'adozione delle misure
fitosanitarie per il controllo del Rhynchophorus ferrugineus" approvate dal Comitato Fitosanitario Centrale nella seduta
del 21 gennaio 2010 (Allegato A);
• di adottare il verbale di accertamento allegato al presente atto
(Allegato B), che potrà essere redatto sia dagli Ispettori fitosanitari che dai tecnici dei Consorzi di Difesa di
Brindisi e Lecce per tali provincie;
• di stabilire in 20 giorni il tempo massimo per l'abbattimento
a decorrere dalla data di notifica del verbale di accertamento; in caso di impedimento a procedere all'abbattimento nei
tempi su indicati, la palma deve essere messa in sicurezza fitosanitaria al massimo entro 10 gg dalla data di notifica
del verbale. In tal caso l'abbattimento potrà essere effettuato al massimo entro 60 gg dalla data di notifica del
verbale;
• di stabilire che i Comuni e i privati dovranno inviare anche via fax all'UPA competente
per territorio, le comunicazioni di avvio delle operazioni di abbattimento e/o messa in sicurezza, il Servizio
fitosanitario si riserva di effettuare controlli, senza obbligo di preavviso, al fine di verificare la corretta
applicazione delle prescrizioni indicate nel presente atto;
• di stabilire che per i Comuni e per i privati che
non ottempereranno nei tempi stabiliti alla messa in sicurezza e all'abbattimento delle palme infestate, si applicherà
il comma 1 dell'art. 12 del Decreto Ministeriale del 9 novembre 2007, che prevede " Fatta salva l'applicazione
dell'art. 500 del codice penale, chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui al presente decreto è punito con le
sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del D.Lgs 214/05" e l'art. 650 del Codice Penale, inoltre non sarà
riconosciuto alcun contributo regionale, qualora disponibile;
• di stabilire il contributo previsto a
sostegno dei costi di abbattimento e smaltimento, in:
? nessun contributo per le palme di dimensioni: max 1,5
metri di altezza del tronco esclusa la vegetazione;
? euro 200,00 per le palme di dimensioni: max 3 metri di
altezza del tronco esclusa la vegetazione;
? euro 300,00 per le palme di dimensioni: max 5 metri di altezza del
tronco esclusa la vegetazione;
? euro 400,00 per le palme con un tronco di oltre 5 metri di altezza
/>
In caso di taglio e smaltimento solo della parte infestata della palma, sarà erogato un contributo di euro 200,00;
• di adottare, la seguente procedura per l'erogazione del contributo regionale, che verrà erogato
solo ed esclusivamente ai Comuni e sino ad esaurimento delle risorse:
? domanda di richiesta del contributo
sottoscritta dal Sindaco o suo delegato con indicazione del codice IBAN del Comune;
? schema riassuntivo delle
palme infestate e abbattute sia in ambito pubblico che privato con l'indicazione per ogni palma di: ubicazione, data di
accertamento e abbattimento;
? copia dei verbali di accertamento delle palme infestate, redatti dagli Ispettori
fitosanitari o dai tecnici dei Consorzi di BR -LE;
? dichiarazione del Sindaco o suo delegato relativo
all'abbattimento e allo smaltimento delle palme;
? ulteriore documentazione qualora considerata necessaria
(formulari di smaltimento in discarica ecc.);
• di stabilire che l'erogazione delle somme sarà in relazione
alla data di protocollo di arrivo delle richieste a questa Area, fino ad esaurimento delle stesse".
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