Il Ministero dello Sviluppo Economico con proprio decreto del 22 gennaio 2008, n.37, ha approvato il regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11 quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n.248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
I commi da 3 a 5 dell'articolo 8 del suddetto decreto prevedono che entro 30 giorni dall'allacciamento della fornitura di gas, luce e acqua l'utente debba consegnare al fornitore copia della dichiarazione di conformità o di rispondenza dell'impianto, pena la sospensione del servizio.
Il 10 aprile 2008 il Ministero della Sviluppo Economico ha emanato un comunicato stampa per chiarire che non vi è nessun rischio di distacco di acqua, luce e gas per le vecchie utenze domestiche che non hanno il certificato di conformità degli impianti e che solo i nuovi edifici devono essere certificati per ottenere l'allaccio.