Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonchè modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gesti...
delle acque di balneazione.Decreto 30 marzo 2010 del Ministero della Salute
Dettagli della notizia
L'URP informa che nella Gazzetta Ufficiale n.119 del 24 maggio 2010 - Supp. Ordinario n.97,
è stato pubblicato il decreto 30 marzo 2010 del Ministero della Salute, avente ad oggetto:"Definizione dei
criteri per determinare il divieto di balneazione, nonchè modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto
legislativo 30 maggio 2008, n.116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle
acque di balneazione."
Per opportuna conoscenza, si trascrive di
seguito il testo degli articoli 1-2-3-4-5-6-7-8 del suinidicato decreto
ministeriale.
"Art. 1
/>
1. II presente decreto è finalizzato determinare il divieto di balneazione, nonchè le modalità e le
specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 10 maggio 2008, n. 116.
2. Con provvedimento del
Ministero delIa salute di intesa con il Ministero dell'ambiente e delIa tutela del territorio e del mare, possono essere
aggiornate Ie norme tecniche contenute negli allegati al presente decreto, in relazione a modifiche delIa disciplina
comunitaria ed all'evoluzione delle conoscenze tecnico-scientifiche.
/>
Art. 2
1. Per Ie finalità di cui all'art. 1
il presente decreto fissa all'allegato A i valori limite relativi ad un singolo campione ai fini della balneabilità
delle acque. Il superamento di tali limiti determina il divieto di balneazione.
2. Le Regioni e Ie
Province autonome provvedono affinchè il monitoraggio dei parametri indicati nell'allegato I, colonna A del decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 116, sia effettuato secondo Ie modalità dell'allegato V del medesimo decreto, come
modificato dall'art. 5. II primo programma di monitoraggio dei parametri indicati nell'allegato I, colonna A, del
decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, viene attuato a decorrere dalla stagione balneare 2010. Non appena avviato il
monitoraggio ai sensi del presente decreto, cessa il monitoraggio dei parametri di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 e successive modificazioni.
3. Il Ministero della salute consente
l'applicazione di metodi alternativi a quelli di riferimento, specificati all'allegato I, purchè sia dimostrato che
tali metodi rispondano a quanto previsto dalla regola tecnica ONI/ISO 17994 sulla equivalenza dei metodi microbiologici.
4. Qualora i dati di monitoraggio evidenziano un superamento dei valori limite riportati nell'allegato A, sono
attivate Ie azioni di gestione di seguito riportate:
a) adozione di un divieto temporaneo di balneazione a
tutta l'acqua di balneazione di pertinenza del punto di monitoraggio attraverso un'ordinanza sindacale ed informazione
ai bagnanti mediante segnali di divieto ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 30 maggio
2008, n. 116. Le Regioni e le Province autonome valutano se limitare tale divieto ad un tratto dell'area di balneazione
a seguito dei risultati di una serie di campionamenti, effettuati nei giorni successivi in punti di controllo
significativi a distanza crescente dal punto di prelievo, per delimitare l'area interessata dal fenomeno inquinante. A
seguito della delimitazione dell'area da interdire, sarà necessario analizzare le cause del superamento del valore
limite, al fine di rivedere eventualmente la suddivisione o il raggruppamento delle acque di balneazione secondo i
criteri di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, e di individuare ed attuare adeguate
misure di miglioramento. Le Regioni e Ie Province autonome possono individuare ulteriori punti di campionamento di
controllo, dove si presume, sulla base del profilo dell'acqua di balneazione, sussista un maggior rischio di
inquinamento. Le Regioni e Ie Province autonome non possono raggruppare Ie aree derivanti da un eventuale frazionamento
se non rispondono ai criteri di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116. Le Regioni e Ie
Province autonome indicano e giustificano tali modifiche nella lista delle acque da presentare ai sensi dell'art. 4 del
decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, prima dell'inizio della successiva stagione balneare. I risultati ottenuti
da tali campionamenti aggiuntivi non rientrano nella serie dei dati utilizzati per la classificazione;
b)
revoca del provvedimento di chi usura alla balneazione a fronte di un primo esito analitico favorevole, successivo
all'evento di inquinamento, che dimostri il ripristino delia qualitaà delle acque di balneazione.
5. Le acque
di balneazione che in fase di prima applicazione risultano temporaneamente vietate ai sensi dell'art. 7 del decreto del
Presidente delia Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 e successive modificazioni, saranno considerate interdette solamente se
tale chiusura è avvenuta per esclusivo effetto dei valori dei parametri dei coliformi fecali e streptococchi fecali
eccedenti i valori ammissibili ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 e successive
modificazioni, dette acque potranno essere riaperte solo a seguito di quattro campionamenti, effettuati con cadenza
quindicinale, a decorrere dal mese di aprile, con risultati analitici inferiori a quelli indicati nell'allegato A,
previa dimostrazione dell'avvenuto risanamento attraverso la comunicazione delle misure di miglioramento messe in atto.
Eventuali
campionamenti precedenti, effettuati nella stagione 2009, e successivi ad interventi di risanamento
già compiuti e da dimostrare, possono essere presi in considerazione ed andare a ridurre il numero dei quattro campioni
previsti al capoverso precedente. I campionamenti su tali acque devono comunque essere effettuati per tutta la stagione
balneare corrente, con frequenza almeno bimensile. Qualora durante detto periodo di campionamento due campioni, anche non
consecutivi, risultino di esito sfavorevole anche per uno solo dei parametri previsti nell'allegato A, la zona dovrà
rimanere temporaneamente vietata alla balneazione per l'intera stagione balneare. Il suddetto divieto potrà essere
rimosso solo dopo aver messo in atto Ie misure di miglioramento, nei limiti delle risorse finanziarie previste da
apposite leggi di spesa e a seguito dell'esito favorevole delle analisi eseguite sui successivi campionamenti effettuati
nei due mesi consecutivi con frequenza bimensile.
6. Le acque di balneazione che in fase di prima applicazione
sono temporaneamente vietate alla balneazione ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
1982, n. 470 e successive modificazioni, potranno essere nuovamente riaperte alla balneazione, a seguito di due
campionamenti consecutivi favorevoli effettuati a partire dal mese di aprile.
7. Le acque classificate
«scarse », e temporaneamente vietate alIa balneazione in base all'art. 8, comma 4, lettera a), punto 1) del decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 116, potranno essere riaperte alla balneazione solo a seguito dell'attuazione delle
misure di risanamento di cui al punto 3, lettera a), del medesimo comma. Poste in atto tali misure si potrà monitorare
nuovamente il punto e procedere ad una nuova classificazione secondo quanto previsto all'art. 7, comma 5, lettera b) del
decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116.
8. Qualora i risultati analitici di un singolo campione, pur
conformi ai valori di cui all'allegato A, rilevino scostamenti anomali rispetto ai dati storici, Ie Regioni e Ie
Province autonome valutano la opportunità di adottare adeguate misure di gestione, quali:
a)
accertamenti ed ispezioni atte a verificare le cause del peggioramento qualitativo dell'acqua;
b)
eventuale attuazione di programmi di risanamento per il miglioramento qualitativo.
/>
Art. 3
1. Qualora il profilo delle
acque di balneazione indichi un potenziale di proliferazione cianobatterica o di macroalghe, fitoplancton o fitobentos
marino, Ie Regioni e Ie Province autonome provvedono ad effettuare un monitoraggio adeguato per consentire
un'individuazione tempestiva dei rischi per la salute secondo quanto previsto nell'allegato B e successive
modificazioni per i cianobatteri ed adottando i criteri contenuti nelle linee guida del Ministero delIa salute su
Ostreopsis ovata di cui all'allegato C e successive modificazioni ed i protocolli operativi realizzati dall'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale in collaborazione con Ie Agenzie regionali protezione ambientale,
consultabili rispettivamente sui siti web www.ministerosalute.it
href="http://www.iss.it">www.iss.it e www.isprambiente.it
/>
Art. 4
1. II
Ministero della salute incoraggia la partecipazione del pubblico attraverso il Portale Acque del medesimo, per mezzo del
quale il pubblico può trovare tutte le informazioni relative alle acque di balneazione e formulare nel contempo
suggerimenti, osservazioni o reclami.
2. Le Regioni, le Province autonome ed i Comuni assicurano un'adeguata
informazione al pubblico sul processo di partecipazione e ne favoriscono la stessa per la preparazione, la revisione e
l'aggiornamento degli elenchi di acque di balneazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio
2008, n. 116, attraverso opportune iniziative, utilmente prima di ogni stagione balneare.
3. La autorità
competenti, secondo le modalità di cui all'art. 15, comma 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, utilizzano
segni e simboli che saranno indicati dalla Commissione Europea.
/>
Art. 5
1. Il punto 1 dell'allegato V del decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 116, è sostituito dall'allegato D.
/>
Art. 6
1. Le Regioni e le Province autonome
trasmettono per via telematica le informazioni di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.
116, utilizzando i modelli di cui agli allegati E ed F, disponibili nel Portale Acque del Ministero della salute.
/>
2. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, a seguito dell'acquisizione dell'elenco delle
acque di balneazione e delIa relativa anagrafica, di cui alIa tabella 1 dell'allegato F, messo a disposizione dal
Ministero delIa salute attraverso il Sistema informativo nazionale per la tutela delle acque italiane non appena i
suddetti dati sono resi disponibili dalle Regioni e comunque non oltre l'8 marzo, rinvia al Ministero della salute entro
il 30 aprile, tramite specifica funzionalità di download resa disponibile sul Sistema informativo nazionale per la tutela
delle acque italiane, lo stesso elenco, nella stesso formato, delle acque di balneazione, corredato dalle codifiche dei
Distretti Idrografici, delle sotto-unita' dove esistenti, delle specifiche aree protette, nonche' dei corpi idrici
associati all'elenco delle acque di balneazione.
3. Il Ministero della salute, in attuazione di quanto
previsto all'art. 14, comma 3, del decreto 30 maggio 2008, n.116, mette a disposizione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, ogni quattro mesi, a partire dal 30 maggio 2011, attraverso il Sistema
informativo nazionale per la tutela delle acque italiane dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale, tramite specifica funzionalita' di upload massivo, i dati relativi ai profili delle acque di balneazione di
cui all'allegato E nonchè le informazioni sulla stagione balneare di cui alla tabella 2 dell'allegato F, annualmente,
non appena la stessa viene trasmessa dalle Regioni e Ie Province autonome al Ministero della salute.
4. I
Comuni trasmettono, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, i provvedimenti di divieto di
una zona di balneazione ed eventuale revoca non appena ricevuta la comunicazione dalle strutture tecniche preposte al
campionamento e alle analisi, per posta elettronica al Ministero della salute nonche' successivamente per posta
ordinaria. In tali provvedimenti devono indicare le ragioni del divieto.
/>
Art. 7
1. Dall'attuazione del presente decreto
non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. I soggetti pubblici
interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie a legislazione vigente.
Art. 8
1.
II presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Gli obblighi di comunicazione in capo aile Regioni e alie Province autonome previsti
all'art. 4 del decreto legislative 30 maggio 2008, n. 116, per l'anno di prima applicazione, si intendono prorogati al
31 marzo 2010.
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.
/>