Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonchè modalità  e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gesti...

delle acque di balneazione.Decreto 30 marzo 2010 del Ministero della Salute

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L'URP informa che nella Gazzetta Ufficiale n.119 del 24 maggio 2010 - Supp. Ordinario n.97,

è stato pubblicato il decreto 30 marzo 2010 del Ministero della Salute, avente ad oggetto:"Definizione dei

criteri per determinare il divieto di balneazione, nonchè modalità  e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto

legislativo 30 maggio 2008, n.116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità  delle

acque di balneazione."



Per opportuna conoscenza, si trascrive di

seguito il testo degli articoli 1-2-3-4-5-6-7-8 del suinidicato decreto

ministeriale.


  


  


                                                                                         "Art. 1

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1. II presente decreto è finalizzato determinare il divieto di balneazione, nonchè le modalità  e le

specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 10 maggio 2008, n. 116.

2. Con provvedimento del

Ministero delIa salute di intesa con il Ministero dell'ambiente e delIa tutela del territorio e del mare, possono essere

aggiornate Ie norme tecniche contenute negli allegati al presente decreto, in relazione a modifiche delIa disciplina

comunitaria ed all'evoluzione delle conoscenze tecnico-scientifiche.  







/>
                                                                                                 Art. 2



1. Per Ie finalità  di cui all'art. 1

il presente decreto fissa all'allegato A i valori limite relativi ad un singolo campione ai fini della balneabilità 

delle acque. Il superamento di tali limiti determina il divieto di balneazione.



2. Le Regioni e Ie

Province autonome provvedono affinchè il monitoraggio dei parametri indicati nell'allegato I, colonna A del decreto

legislativo 30 maggio 2008, n. 116, sia effettuato secondo Ie modalità  dell'allegato V del medesimo decreto, come

modificato dall'art. 5. II primo programma di monitoraggio dei parametri indicati nell'allegato I, colonna A, del

decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, viene attuato a decorrere dalla stagione balneare 2010. Non appena avviato il

monitoraggio ai sensi del presente decreto, cessa il monitoraggio dei parametri di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 e successive modificazioni.

3. Il Ministero della salute consente

l'applicazione di metodi alternativi a quelli di riferimento, specificati all'allegato I, purchè sia dimostrato che

tali metodi rispondano a quanto previsto dalla regola tecnica ONI/ISO 17994 sulla equivalenza dei metodi microbiologici.



4. Qualora i dati di monitoraggio evidenziano un superamento dei valori limite riportati nell'allegato A, sono

attivate Ie azioni di gestione di seguito riportate:

a) adozione di un divieto temporaneo di balneazione a

tutta l'acqua di balneazione di pertinenza del punto di monitoraggio attraverso un'ordinanza sindacale ed informazione

ai bagnanti mediante segnali di divieto ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 30 maggio

2008, n. 116. Le Regioni e le Province autonome valutano se limitare tale divieto ad un tratto dell'area di balneazione

a seguito dei risultati di una serie di campionamenti, effettuati nei giorni successivi in punti di controllo

significativi a distanza crescente dal punto di prelievo, per delimitare l'area interessata dal fenomeno inquinante. A

seguito della delimitazione dell'area da interdire, sarà  necessario analizzare le cause del superamento del valore

limite, al fine di rivedere eventualmente la suddivisione o il raggruppamento delle acque di balneazione secondo i

criteri di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, e di individuare ed attuare adeguate

misure di miglioramento. Le Regioni e Ie Province autonome possono individuare ulteriori punti di campionamento di

controllo, dove si presume, sulla base del profilo dell'acqua di balneazione, sussista un maggior rischio di

inquinamento. Le Regioni e Ie Province autonome non possono raggruppare Ie aree derivanti da un eventuale frazionamento

se non rispondono ai criteri di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116. Le Regioni e Ie

Province autonome indicano e giustificano tali modifiche nella lista delle acque da presentare ai sensi dell'art. 4 del

decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, prima dell'inizio della successiva stagione balneare. I risultati ottenuti

da tali campionamenti aggiuntivi non rientrano nella serie dei dati utilizzati per la classificazione;

b)

revoca del provvedimento di chi usura alla balneazione a fronte di un primo esito analitico favorevole, successivo

all'evento di inquinamento, che dimostri il ripristino delia qualitaà  delle acque di balneazione.

5. Le acque

di balneazione che in fase di prima applicazione risultano temporaneamente vietate ai sensi dell'art. 7 del decreto del

Presidente delia Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 e successive modificazioni, saranno considerate interdette solamente se

tale chiusura è avvenuta per esclusivo effetto dei valori dei parametri dei coliformi fecali e streptococchi fecali

eccedenti i valori ammissibili ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 e successive

modificazioni, dette acque potranno essere riaperte solo a seguito di quattro campionamenti, effettuati con cadenza

quindicinale, a decorrere dal mese di aprile, con risultati analitici inferiori a quelli indicati nell'allegato A,

previa dimostrazione dell'avvenuto risanamento attraverso la comunicazione delle misure di miglioramento messe in atto.

Eventuali

campionamenti precedenti, effettuati nella stagione 2009, e successivi ad interventi di risanamento

già  compiuti e da dimostrare, possono essere presi in considerazione ed andare a ridurre il numero dei quattro campioni

previsti al capoverso precedente. I campionamenti su tali acque devono comunque essere effettuati per tutta la stagione

balneare corrente, con frequenza almeno bimensile. Qualora durante detto periodo di campionamento due campioni, anche non

consecutivi, risultino di esito sfavorevole anche per uno solo dei parametri previsti nell'allegato A, la zona dovrà 

rimanere temporaneamente vietata alla balneazione per l'intera stagione balneare. Il suddetto divieto potrà  essere

rimosso solo dopo aver messo in atto Ie misure di miglioramento, nei limiti delle risorse finanziarie previste da

apposite leggi di spesa e a seguito dell'esito favorevole delle analisi eseguite sui successivi campionamenti effettuati

nei due mesi consecutivi con frequenza bimensile.

6. Le acque di balneazione che in fase di prima applicazione

sono temporaneamente vietate alla balneazione ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno

1982, n. 470 e successive modificazioni, potranno essere nuovamente riaperte alla balneazione, a seguito di due

campionamenti consecutivi favorevoli effettuati a partire dal mese di aprile.

7. Le acque classificate

 «scarse », e temporaneamente vietate alIa balneazione in base all'art. 8, comma 4, lettera a), punto 1) del decreto

legislativo 30 maggio 2008, n. 116, potranno essere riaperte alla balneazione solo a seguito dell'attuazione delle

misure di risanamento di cui al punto 3, lettera a), del medesimo comma. Poste in atto tali misure si potrà  monitorare

nuovamente il punto e procedere ad una nuova classificazione secondo quanto previsto all'art. 7, comma 5, lettera b) del

decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116.

8. Qualora i risultati analitici di un singolo campione, pur

conformi ai valori di cui all'allegato A, rilevino scostamenti anomali rispetto ai dati storici, Ie Regioni e Ie

Province autonome valutano la opportunità  di adottare adeguate misure di gestione, quali:



a)

accertamenti ed ispezioni atte a verificare le cause del peggioramento qualitativo dell'acqua;



b)

eventuale attuazione di programmi di risanamento per il miglioramento qualitativo.






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                                                                                               Art. 3



1. Qualora il profilo delle

acque di balneazione indichi un potenziale di proliferazione cianobatterica o di macroalghe, fitoplancton o fitobentos

marino, Ie Regioni e Ie Province autonome provvedono ad effettuare un monitoraggio adeguato per consentire

un'individuazione tempestiva dei rischi per la salute secondo quanto previsto nell'allegato B e successive

modificazioni per i cianobatteri ed adottando i criteri contenuti nelle linee guida del Ministero delIa salute su

Ostreopsis ovata di cui all'allegato C e successive modificazioni ed i protocolli operativi realizzati dall'Istituto

superiore per la protezione e la ricerca ambientale in collaborazione con Ie Agenzie regionali protezione ambientale,

consultabili rispettivamente sui siti web www.ministerosalute.it   
href="http://www.iss.it">www.iss.it
  e www.isprambiente.it



/>






                                                                                                 Art. 4



1. II

Ministero della salute incoraggia la partecipazione del pubblico attraverso il Portale Acque del medesimo, per mezzo del

quale il pubblico può trovare tutte le informazioni relative alle acque di balneazione e formulare nel contempo

suggerimenti, osservazioni o reclami.

2. Le Regioni, le Province autonome ed i Comuni assicurano un'adeguata

informazione al pubblico sul processo di partecipazione e ne favoriscono la stessa per la preparazione, la revisione e

l'aggiornamento degli elenchi di acque di balneazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio

2008, n. 116, attraverso opportune iniziative, utilmente prima di ogni stagione balneare.

3. La autorità 

competenti, secondo le modalità  di cui all'art. 15, comma 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, utilizzano

segni e simboli che saranno indicati dalla Commissione Europea.






/>
                                                                                           Art. 5



1. Il punto 1 dell'allegato V del decreto

legislativo 30 maggio 2008, n. 116, è sostituito dall'allegato D.










/>
                                                                                                 Art. 6



1. Le Regioni e le Province autonome

trasmettono per via telematica le informazioni di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.

116, utilizzando i modelli di cui agli allegati E ed F, disponibili nel Portale Acque del Ministero della salute.

/>
2. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, a seguito dell'acquisizione dell'elenco delle

acque di balneazione e delIa relativa anagrafica, di cui alIa tabella 1 dell'allegato F, messo a disposizione dal

Ministero delIa salute attraverso il Sistema informativo nazionale per la tutela delle acque italiane non appena i

suddetti dati sono resi disponibili dalle Regioni e comunque non oltre l'8 marzo, rinvia al Ministero della salute entro

il 30 aprile, tramite specifica funzionalità  di download resa disponibile sul Sistema informativo nazionale per la tutela

delle acque italiane, lo stesso elenco, nella stesso formato, delle acque di balneazione, corredato dalle codifiche dei

Distretti Idrografici, delle sotto-unita' dove esistenti, delle specifiche aree protette, nonche' dei corpi idrici

associati all'elenco delle acque di balneazione.

3. Il Ministero della salute, in attuazione di quanto

previsto all'art. 14, comma 3, del decreto 30 maggio 2008, n.116, mette a disposizione del Ministero dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare, ogni quattro mesi, a partire dal 30 maggio 2011, attraverso il Sistema

informativo nazionale per la tutela delle acque italiane dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca

ambientale, tramite specifica funzionalita' di upload massivo, i dati relativi ai profili delle acque di balneazione di

cui all'allegato E nonchè le informazioni sulla stagione balneare di cui alla tabella 2 dell'allegato F, annualmente,

non appena la stessa viene trasmessa dalle Regioni e Ie Province autonome al Ministero della salute.

4. I

Comuni trasmettono, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, i provvedimenti di divieto di

una zona di balneazione ed eventuale revoca non appena ricevuta la comunicazione dalle strutture tecniche preposte al

campionamento e alle analisi, per posta elettronica al Ministero della salute nonche' successivamente per posta

ordinaria. In tali provvedimenti devono indicare le ragioni del divieto.








/>
                                                                                         Art. 7



1. Dall'attuazione del presente decreto

non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.



2. I soggetti pubblici

interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie a legislazione vigente.








                                                                                                 Art. 8



1.

II presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

2. Gli obblighi di comunicazione in capo aile Regioni e alie Province autonome previsti

all'art. 4 del decreto legislative 30 maggio 2008, n. 116, per l'anno di prima applicazione, si intendono prorogati al

31 marzo 2010.

Il presente decreto sarà  trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.



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