L'URP segnala che nella Gazzetta Ufficiale n. del 31 marzo 2010, è stato
pubblicato il decreto 12 marzo 2010 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, avente ad
oggetto:"Definizione delle attribuzioni della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità
delle amministrazioni pubbliche."
Per opportuna conoscenza si
trascrive di seguito il testo del suinidicato decreto:
"IL
MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE
di concerto con
IL MINISTRODELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
/>
Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al finalizzata all'ottimizzazione della
produttività del pubblico e alla efficienza e trasparenza delle amministrazioni, nonchè disposizioni integrative delle
funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro Corte dei conti;
Visto il decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n.150, recante attuazione della citata legge 4 marzo 2009, n. 15, e, in particolare, l'art.
13 di tale decreto che istituisce la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni
pubbliche;
Considerato che l'art. 13, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009 prevede che la
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche definisca con propri
regolamenti le norme concernenti il proprio funzionamento;
Considerato che l'art. 13, comma 11, delle stesso
decreto legislativo n. 150/2009, prevede che con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,
da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabilite le modalità di organizzazione, le
norme regolatrici dell'autonoma gestione finanziaria della Commissione e fissati i compensi per i componenti;
/>
Ritenuto necessario che l'organizzazione e il funzionamento nonchè la disciplina dell'autonoma gestione
finanziaria della Commissione siano definiti attraverso appositi regolamenti da adottarsi con deliberazione della
Commissione stessa, nel rispetto dei principi fissati dal presente decreto;
Decreta:
/>
Art. 1
1. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle
amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, approva con appositi
regolamenti, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina dei suoi componenti, le norme concernenti il
funzionamento nonchè la disciplina dell'autonoma gestione finanziaria.
2. L'organizzazione della Commissione
prevede quanto segue:
a) per lo svolgimento dei compiti previsti dalla legge, la Commissione si avvale di una
struttura operativa, cui è preposto il segretario generale;
b) la struttura operativa si articola nei seguenti
uffici: ufficio amministrativo-contabile e per la gestione del personale;
ufficio per il supporto all'attività
della Commissione;
c) presso la Commissione è istituita la sezione per l'integrità e la trasparenza delle
amministrazioni di cui al comma 8 dell'art. 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009; alla sezione sono assegnati, con
delibera della Commissione, personale della struttura ed esperti di elevata professionalità ed esperienza sui temi della
prevenzione e della lotta alla corruzione, ai sensi del comma 4 dell'art. 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009 e a
valere sul contingente complessivo di esperti di cui alla medesima disposizione;
d) nell'ambito della
dotazione complessiva possono essere assegnati, con delibera della Commissione, fino a sei unità di personale a specifico
supporto dell'attività dei componenti della Commissione;
e) per lo svolgimento dell'istruttoria relativa allo
svolgimento dei compiti di cui all' art. 13, comma 6, lettera m) del decreto legislativo n. 150 del 2009 e alla
individuazione dei progetti sperimentali e innovativi di cui all'art. 4, comma 3 della legge n. 15 del 2009, la
Commissione, con propria delibera, può avvalersi di un comitato tecnico-consultivo, supportato da una segreteria tecnica,
a valere sulle risorse di cui all'art. 4, comma 3 della legge n. 15 del 2009, nella misura non superiore al 5% delle
dette risorse;
f) con il regolamento di cui all'art. 13, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009, la
Commissione disciplina altresì le modalità del proprio funzionamento, con particolare riferimento alla convocazione delle
sedute, alle istruttorie, alle modalità di votazione, all'adozione delle delibere nonchè alle modalità per la provvista
e il trattamento del personale appartenente al contingente assegnato, nell'ambito del contingente massimo e di una
misura non superiore ai 3/8 della dotazione finanziaria di cui dispone per il funzionamento, sulla base di criteri di
premialità e di controllo della produttività ;
g) la Commissione definisce altresì i profili degli esperti e le
modalità per la loro scelta, secondo criteri di alta professionalità e assicurando la trasparenza delle scelte, nella
misura massima di dieci esperti nell'arco temporale dell'anno e per una spesa complessiva non superiore a 1/8 della
dotazione finanziaria di cui dispone per il funzionamento.
3. L'autonoma gestione finanziaria della
Commissione, di cui all'art. 13, comma 11, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è regolata come segue:
/>
a) esercizio finanziario e bilancio: la gestione della Commissione risponde ai principi generali vigenti in tema di
ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alla definizione degli
obiettivi e dei programmi della gestione amministrativa nell'ambito della dotazione finanziaria annuale stabilita dall'
art. 13, comma 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonchè ai requisiti di pubblicità e trasparenza degli
atti e delle procedure; l'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. La gestione
finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione, deliberato entro il 31 dicembre dell'anno precedente cui il
bilancio stesso si riferisce. Esso ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, ed è formulato
in termini di competenza e di cassa. Nel bilancio di previsione sono iscritte tutte le entrate e tutte le uscite, nel
loro importo integrale, senza operare alcuna riduzione per effetto di correlative spese o entrate. Il bilancio di
previsione è composto dal preventivo finanziario, dal quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria e dalla
tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre ed è corredato dalla relazione illustrativa
e dalla relazione del collegio dei revisori. Il conto consuntivo evidenzia i risultati della gestione e delle relative
variazioni approvate. E' deliberato entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario ed è
costituito dal conto del bilancio, dallo stato patrimoniale e dalla nota allegati la situazione amministrativa, la
relazione sulla gestione e la relazione del collegio dei revisori;
b) collegio dei revisori: il collegio dei
revisori dei conti è composto da tre persone nominate con delibera della Commissione; il Presidente è scelto in una terna
designata dal Ministro dell'economia e delle finanze, un componente è scelto in una terna designata dal Ministro per la
pubblica amministrazione e
l'innovazione;
c) avanzo o disavanzo di amministrazione: nel bilancio di
previsione è iscritto come posta a sè stante, rispettivamente,
delle entrate o delle spese, l'avanzo o il
disavanzo di
amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello al quale il bilancio
si riferisce; l'avanzo può essere utilizzato per il raggiungimento del pareggio del bilancio; il disavanzo è iscritto
come prima posta delle uscite per il relativo riassorbimento.
d) scritture contabili: le scritture contabili
sono costituite dalle scritture finanziarie e patrimoniali; le scritture finanziarie devono consentire di rilevare per
ciascun capitolo, sia per la competenza, sia per i residui, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni
di spesa a fronte dei relativi stanziamenti; esse devono evidenziare, inoltre, la situazione delle somme riscosse e
pagate e di quelle da riscuotere e da pagare; sono scritture finanziarie: il giornale di cassa, la copia dei mandati, le
scritture ausiliarie; le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione del valore del patrimonio all'inizio
dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione di bilancio o per
altre cause, nonchè la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio;
e) competenze: è istituito un
unico centro di responsabilità per la gestione amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile della Commissione,
con definizione in sede regolamentare delle competenze interne alla Commissione relativamente ai procedimenti di
amministrazione e contabilità ;
f) accertamento e riscossione delle entrate: la gestione delle entrate si attua
attraverso le fasi dell'accertamento della riscossione e del versamento. La fase dell'accertamento è la fase giuridica
in cui, sulla base di idonea documentazione, sono definite le ragioni del credito, il suo ammontare, la persona del
debitore e la relativa scadenza. Il servizio di cassa è affidato, in base a specifica convenzione in seguito a gara
competitiva, a imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria. Le modalità per l'espletamento del servizio
di cassa sono coerenti con le disposizioni sulla tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n.720, e successive
modificazioni, e relativi decreti attuativi;
g) gestione delle spese: la gestione delle spese segue,
conformemente al modello della contabilità generale dello stato e degli enti pubblici, le fasi della assunzione degli
impegni, della liquidazione e del pagamento; con l'approvazione del bilancio e delle successive variazioni, si
costituisce automaticamente l'impegno sui relativi stanziamenti per le seguenti spese: indennità spettanti al Presidente
e ai componenti, trattamento economico fondamentale e accessorio del segretario generale e del personale dipendente e
relativi oneri riflessi, trattamenti di previdenza e di fine rapporto, canoni anche di locazione e imposte, spese
puntualmente determinate, dovute in base a contratti o a disposizioni di legge o di regolamento; le spese di
rappresentanza sono unicamente quelle collegate ai rapporti della Commissione con interlocutori istituzionali esterni e
sono preventivamente autorizzate dal Presidente e non possono superare l'1% delle spese per il funzionamento; può essere
previsto un fondo per le spese minute di importo non superiore a 1500 euro aggiornabile annualmente con delibera della
Commissione;
h) beni mobili e immobili: i beni che costituiscono il patrimonio della Commissione si distinguono
in mobili ed immobili, secondo le norme del codice civile; i beni sono descritti nei rispettivi inventari; per i
materiali di consumo è tenuta una apposita contabilità ;
i) attività negoziale: la Commissione, per il
raggiungimento dei propri fini istituzionali, ha piena autonomia negoziale e può stipulare contratti e convenzioni di
qualsiasi genere, ad eccezione di quelli aleatori e delle operazioni speculative, nel rispetto della legislazione statale
vigente, delle disposizioni di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea, nonchè delle disposizioni dell'Unione
europea comunque vigenti in Italia; per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trovano applicazione le
disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e del relativo regolamento di
attuazione; la scelta della forma di contrattazione, la determinazione delle modalità essenziali del contratto, la
deliberazione a contrarre e la stipula del contratto avvengono, previa verifica delle disponibilità di bilancio, nei
limiti dei poteri di spesa assegnati in sede di approvazione del medesimo; per l'affidamento dei contratti di lavori,
servizi e forniture, si applicano, di norma, le procedure aperte e ristrette previste dal decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163; sulla base di una motivata determinazione della commissione, è ammesso il ricorso alla procedura negoziata,
con o senza pubblicazione del bando, nei casi e alle specifiche condizioni previste dagli articoli 56 e 57 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni; le procedure per l'acquisizione in economia di beni,
servizi e lavori sono consentite nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 125 dal decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e nel rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti; i lavori, le forniture e i servizi sono soggetti a
collaudo o a verifica di regolare esecuzione, anche in corso d'opera; il collaudo e l'accertamento della regolare
esecuzione non possono essere effettuati dalle persone che abbiano svolto funzioni nell'attività di progettazione, di
direzione, di vigilanza e di controllo, di esecuzione dei lavori, o abbiano comunque partecipato al procedimento di
acquisizione di beni e servizi;
j) rinvio: per tutto quanto non espressamente previsto trovano applicazione le
norme dell'ordinamento finanziario e contabile dello Stato e degli Enti pubblici.
Roma, 12 marzo 2010"