L'URP
rende noto che nella Gazzetta Ufficiale n.65 del 19 marzo 2010, è stato pubblicato il decreto 26 febbraio 2010 del
Ministero della Salute, avente ad oggetto:"Definizione delle modalità tecniche per la predisposizione e
l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al
SAC".
Per opportuna conoscenza, si trascrive il testo degli articoli
1-2-3-4-5 del suindicato decreto
ministeriale.
" Art.
1
Definizioni
1. Ai fini di quanto
previsto dal presente decreto si applicano le definizioni contenute nel DPCM 26 marzo 2008 citato nelle
premesse.
Art.
2
Finalità
1. Con
il presente decreto vengono definite le modalità per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle
certificazioni di malattia all'INPS per il tramite del
SAC.
Art.
3
Modalità di trasmissione telematica Medico -
INPS
1. Il certificato di malattia è inviato per via telematica direttamente dal
medico all'INPS, secondo le modalità e utilizzando i servizi definiti nel disciplinare tecnico allegato 1, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Il medico curante rilascia al lavoratore, al
momento della visita, copia cartacea del certificato di malattia telematico e dell'attestato di malattia, ai sensi
dell'art. 23 del codice dell'amministrazione digitale, secondo le modalità e utilizzando i servizi definiti nel
disciplinare tecnico allegato 1.
Art.
4
Modalità di trasmissione INPS - Datore di
lavoro
1. L'INPS rende immediatamente disponibile al datore di lavoro
l'attestazione della malattia rilasciata dal medico curante, secondo le modalità stabilite dal disciplinare tecnico
allegato 1.
2. Ai sensi dell'art.1, comma 149, della legge 30 dicembre 2004, n.311, il lavoratore del
settore privato è tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare e o trasmettere a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, l'attestazione della malattia rilasciata dal medico curante, al datore di lavoro, salvo il caso
in cui quest'ultimo richieda all'INPS la trasmissione in via telematica della suddetta attestazione, secondo le
modalità stabilite dal disciplinare tecnico allegato
1.
Art.
5
Piani di diffusione
1. L'applicazione e la
messa a regime, presso le singole regioni, delle disposizioni di cui al presente decreto è definita attraverso accordi
specifici tra il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e le singole regioni, da concludersi
entro il 30 aprile 2010, tenuto conto degli eventuali progetti regionali di cui all'art. 4 del DPCM 26 marzo
2008.
2. Nelle more della messa a regime, nelle singole regioni, dell'applicazione delle disposizioni
di cui presente decreto, a partire dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, il medico curante procede comunque alle operazioni di predisposizione e di invio dei
dati dei certificati di malattia, alle operazioni di rettifica e annullamento di certificati già inviati, nonchè alle
operazioni di stampa della copia cartacea del certificato di malattia e dell'attestato di malattia, secondo una delle
modalità rese disponibili dal SAC in conformità a quanto definito nel disciplinare tecnico allegato
1.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. "