Del. G. R. n. 1984 del 28 ottobre 2008 - L.r. n. 19/2006, art. 23 co. 1 lett. c) e art. 33 co. lett. c) - "Assistenza Indiretta personalizzata per le persone non autosufficienti gravi".

Approvazione dell'Avviso pubblico per l'attivazione della prima annualità  dell'Assistenza Indiretta Personalizzata per persone in condizione di non autosufficienza gravissima e loro nuclei...

Dettagli della notizia

L'URP rende noto che nel Bollettino

Ufficiale della Regione Puglia n. 32 del 18 febbraio 2010, è stata pubblicata la determinazione del Dirigente Regionale

Servizio Programmazione e Integrazione 9 febbraio 2010, n. 29, avente ad oggetto:"  Del. G. R. n. 1984 del 28

ottobre 2008 - L.r. n. 19/2006, art. 23 co. 1 lett. c) e art. 33 co. lett. c) - "Assistenza Indiretta personalizzata

per le persone non autosufficienti gravi". Approvazione dell'Avviso pubblico per l'attivazione della prima

annualità  dell'Assistenza Indiretta Personalizzata per persone in condizione di non autosufficienza gravissima e loro

nuclei familiari,
(vedere pagine da 5411 a  5442).


 


  "Si precisa che

l'Assistenza Indiretta Personalizzata si configura come contributo economico onnicomprensivo destinato alla

realizzazione dei cd. "progetti per la vita indipendente", cui hanno diritto quei nuclei familiari che assicurano

assistenza continuativa a congiunti che si trovano in condizioni di non autosufficienza gravissima, avendo scelto di far

proseguire la permanenza a domicilio in alternativa al ricovero in struttura residenziale - in presenza di adeguate

prestazioni sanitarie a domicilio.

Finalità  generale della misura è quella di rimuovere ovvero ridurre

l'incidenza che i vincoli economici e il disagio derivante da reddito insufficiente possono esercitare sulla scelta e

sulla capacità  di un nucleo familiare di prendersi carico, per la parte di competenza, del lavoro di cura di una persona

in condizione di fragilità  derivante da non autosufficienza gravissima favorendo così il ricorso ai servizi domiciliari e

comunitari per prolungare la permanenza del soggetto non autosufficiente nel proprio contesto di vita familiare e sociale

e riducendo il ricorso alle prestazioni residenziali e semiresidenziali, quando le condizioni di salute e il contesto

abitativo lo consentano.



L'erogazione del contributo, dovrà , dunque, perseguire i seguenti obiettivi

specifici:

- favorire la permanenza di persone non autosufficienti a domicilio, ricevendo le necessarie cure

sia da parte dei servizi sociali e sanitari che da parte del nucleo familiare;

- assicurare alle famiglie che

hanno assunto il carico di questo lavoro di cura, quando siano anche in condizioni di difficoltà  economica, una forma di

sostegno economico adeguata;

- contrastare le situazioni di vera e propria indigenza economica derivante dagli

oneri per la cura di una persona non autosufficiente;

- favorire il rientro, anche temporaneo, presso il

proprio domicilio della persona non autosufficiente che risulti ricoverata presso strutture sociosanitarie.

Il

contributo ha importo mensile pari a 800,00 Euro per un massimo di 9.600,00 euro annui per nucleo familiare e per persona

non autosufficiente ed è erogato ad integrazione del reddito dello stesso nucleo familiare per sostenere il carico

diretto, derivante dal lavoro di cura del familiare, tale da incidere sulla capacità  lavorativa, e quindi sulla capacità 

reddituale, dei componenti adulti del nucleo; ovvero indiretto nel caso in cui il lavoro di cura sia assicurato da care

giver privato."





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