Del. G. R. n. 1984 del 28 ottobre 2008 - Linee Guida regionali per le non autosufficienze - Direttive per l'attivazione dell'Assegno di cura per malati di Sclerosi Laterale Amiotrofica nonautosufficienti.

Determinazione del Dirigente Regionale Servizio Programmazione e Integrazione 23 febbraio 2009, n. 23

  • Categoria: Tutte le notizie | Sanità
  • Data: 02.03.09
  • Autore: Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.32 del 26 febbraio 2009

Dettagli della notizia

L'URP  rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.32 del 26 febbraio 2009, è stata

pubblicata la determinazione del Dirigente Regionale Servizio Programmazione e Integrazione 23 febbraio 2009, n.23,

recante:"Del. G. R. n. 1984 del 28 ottobre 2008 - Linee Guida regionali per le non autosufficienze -

Direttive per l'attivazione dell'Assegno di cura per malati di Sclerosi Laterale Amiotrofica

nonautosufficienti.".


"Hanno diritto al contributo tutte le persone affette da Sclerosi

Laterale Amiotrofica.

I pazienti affetti dalla SLA devono, inoltre, presentare i seguenti requisiti ai fini

della ammissibilità della rispettiva domanda di accesso al contributo economico:

&56256;� Essere

residenti in un Comune pugliese da almeno un anno, alla data di pubblicazione delle presenti direttive sul BURP;

/>
�� Essere assistiti, presso il loro domicilio, da un familiare care giver;

��

Versare in condizione di grave non autosufficienza,

continuativamente allettati e dipendenti da assistenza per

lo

svolgimento di ogni funzione essenziale per l'igiene e la cura della persona;

��

Non essere destinatari di prestazioni di assistenza domiciliare

continuativa (h24) erogate dalla ASL o dal

Comune.


Per "familiare care giver" si intende colui/colei che dedica parte rilevante del

suo tempo all'aiuto di un proprio familiare con ridotta o completa perdita dell'autonomia assicurando  l'assistenza

per le attività di vita quotidiana e per mantenere la vita di relazioni sociali. Il  familiare care giver deve risultare

maggiorenne alla data di presentazione della domanda e stabilmente convivente.


3.

Durata del periodo di erogazione del contributo

Il contributo economico può essere erogato, in sede di

prima applicazione, per la durata massima di 12 mensilità a far data dal 1° gennaio 2009, e in ogni caso fino al

permanere dei

requisiti di cui al punto precedente.

L'erogazione del contributo dovrà, pertanto,

essere interrotta in caso di ricovero del paziente in struttura ospedaliera o in struttura sanitaria extraospedaliera o

in altra struttura sociosanitaria

assistenziale o riabilitativa, di cui ai Regolamenti Regionali vigenti, per

un periodo continuativo superiore a n. 30 (trenta) giornate. L'erogazione del contributo dovrà essere, inoltre,

interrotta in caso di decesso dell'avente diritto: in tal caso sarà riconosciuto al nucleo familiare dell'assistito, di

cui faccia parte il familiare care giver l'importo corrispondente al periodo di

permanenza in vita

dell'assistito."

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