Determinazione del costo globale annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali, ai sensi del decreto-legge 2 marzo 1989, n.144

Decreto 29 gennaio 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dettagli della notizia

L'URP segnala che nella Gazzetta Ufficiale n.32   del 9 febbraio 2010, è stato

pubblicato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, avente ad oggetto:"Determinazione del

costo globale annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali, ai sensi del decreto-legge 2 marzo

1989, n.144."



Per opportuna conoscenza si trascrive il testo degli

articoli 1-2-3-4 del suddetto decreto ministeriale.


                                                                                                

  "Art. 1


1. I mutui contratti, ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, dagli enti locali di cui all'art. 2, comma I, del

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico sull'ordinamento degli enti localil, sono regolati a tasso

fisso  o a tasso variabile.


                                                                                                             Art.

2


1.  Il costo globale annuo massimo applicabile aIle operazioni, di cui all'art. 1, da stipulare a

tasso fisso,  è determinato nelle seguenti misure, in relazione alIa durata delle operazioni medesime calcolata a partire

dalla data di stipula:

a) fino a 10 anni - Interest Rate Swap 7Y + 0,25%;

b) fino a 15 anni -

Interest Rate Swap 10Y + 0,65%;

c) fino a 20 anni - Interest Rate Swap 12Y + 1,00%;

d) fino a 25 anni

- Interest Rate Swap 15Y + 1,25%;

e) oltre 25 anni - Interest Rate Swap 20Y + 1,35%.

2. Per Interest

Rate Swap si intende il tasso lettera verso EURIBOR a 6 mesi fissato a Francoforte aIle ore 11 del giorno precedente la

stipula del contratto. I tassi Swap sono riportati alla pagina ISDAFIX2 del circuito Reuters, colonna EURIBOR BASIS -

EUR.




                                                                                                               Art.

3


1.  Il costo globale annuo massimo applicabile alle operazioni, di cui all'art. 1, da stipulare a

tasso variabile,  è fissato nelle seguenti misure, in relazione alla durata delle operazioni medesime calcolata a partire

dalla data di stipula:

a) fino a 10 anni: EURIBOR a 6 mesi + 0,40%;

b) fino a 15 anni: EURIBOR a 6

mesi + 0,75%;

c) fino a 20 anni: EURIBOR a 6 mesi + 1,00%;

d) fino a 25 anni: EURIBOR a 6 mesi +

1,30%;

e) oltre 25 anni: EURIBOR a 6 mesi + 1,50%.

2. 11 tasso EURIBOR a 6 mesi  è rilevato due giorni

lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi alla pagina EURIBOR 01 del circuito Reuters.









                                                                                                   Art. 4


1. Le

disposizioni di cui al presente decreto   si applicano ai     contratti di mutuo stipulati successivamente alla data della

sua   entrata in vigore. "



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