L'URP segnala che nella Gazzetta Ufficiale n.32 del 9 febbraio 2010, è stato
pubblicato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, avente ad oggetto:"Determinazione del
costo globale annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali, ai sensi del decreto-legge 2 marzo
1989, n.144."
Per opportuna conoscenza si trascrive il testo degli
articoli 1-2-3-4 del suddetto decreto ministeriale.
"Art. 1
1. I mutui contratti, ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, dagli enti locali di cui all'art. 2, comma I, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico sull'ordinamento degli enti localil, sono regolati a tasso
fisso o a tasso variabile.
Art.
2
1. Il costo globale annuo massimo applicabile aIle operazioni, di cui all'art. 1, da stipulare a
tasso fisso, è determinato nelle seguenti misure, in relazione alIa durata delle operazioni medesime calcolata a partire
dalla data di stipula:
a) fino a 10 anni - Interest Rate Swap 7Y + 0,25%;
b) fino a 15 anni -
Interest Rate Swap 10Y + 0,65%;
c) fino a 20 anni - Interest Rate Swap 12Y + 1,00%;
d) fino a 25 anni
- Interest Rate Swap 15Y + 1,25%;
e) oltre 25 anni - Interest Rate Swap 20Y + 1,35%.
2. Per Interest
Rate Swap si intende il tasso lettera verso EURIBOR a 6 mesi fissato a Francoforte aIle ore 11 del giorno precedente la
stipula del contratto. I tassi Swap sono riportati alla pagina ISDAFIX2 del circuito Reuters, colonna EURIBOR BASIS -
EUR.
Art.
3
1. Il costo globale annuo massimo applicabile alle operazioni, di cui all'art. 1, da stipulare a
tasso variabile, è fissato nelle seguenti misure, in relazione alla durata delle operazioni medesime calcolata a partire
dalla data di stipula:
a) fino a 10 anni: EURIBOR a 6 mesi + 0,40%;
b) fino a 15 anni: EURIBOR a 6
mesi + 0,75%;
c) fino a 20 anni: EURIBOR a 6 mesi + 1,00%;
d) fino a 25 anni: EURIBOR a 6 mesi +
1,30%;
e) oltre 25 anni: EURIBOR a 6 mesi + 1,50%.
2. 11 tasso EURIBOR a 6 mesi è rilevato due giorni
lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi alla pagina EURIBOR 01 del circuito Reuters.
Art. 4
1. Le
disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai contratti di mutuo stipulati successivamente alla data della
sua entrata in vigore. "