Determinazione delle fasce orarie di reperibilità  per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia

Decreto 18 dicembre 2009, n.206 della Presidenza del Consiglio dei Ministri

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L'URP  

informa che nella Gazzetta Ufficiale n.15 del 20 gennaio 2010, è stato pubblicato il decreto 18 dicembre 2009, n.206

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, recante:"Determinazione delle fasce orarie di reperibilità  per

i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia".


Per opportuna consocenza si trascrive di

seguito  il testo degli articoli 1 e 2 del suddetto

decreto.


  


                                                                                           "Art.

1


                                                 Fasce orarie di reperibilità 


1. In caso di assenza per

malattia, le fasce di reperibilità  dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari:

dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L'obbligo di reperibilità  sussiste anche nei giorni non lavorativi e

festivi.



                                                                                   Art.

2


                           Esclusioni dall'obbligo di reperibilità 


1. Sono esclusi

dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità  i dipendenti per i quali l'assenza è etiologicamente riconducibile

ad una delle seguenti circostanze:


a) patologie gravi che richiedono terapie

salvavita;


b) infortuni sul lavoro;


c) malattie per le quali è stata riconosciuta

la causa di servizio;


d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità 

riconosciuta.


2. Sono altresì esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già  effettuata la

visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato."



Testo in vigore dal 4 febbraio 2010.

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