L'URP
informa che nella Gazzetta Ufficiale n.15 del 20 gennaio 2010, è stato pubblicato il decreto 18 dicembre 2009, n.206
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, recante:"Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per
i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia".
Per opportuna consocenza si trascrive di
seguito il testo degli articoli 1 e 2 del suddetto
decreto.
"Art.
1
Fasce orarie di reperibilità
1. In caso di assenza per
malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari:
dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e
festivi.
Art.
2
Esclusioni dall'obbligo di reperibilità
1. Sono esclusi
dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è etiologicamente riconducibile
ad una delle seguenti circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapie
salvavita;
b) infortuni sul lavoro;
c) malattie per le quali è stata riconosciuta
la causa di servizio;
d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità
riconosciuta.
2. Sono altresì esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la
visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato."
Testo in vigore dal 4 febbraio 2010.