Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2010, ai sensi della L. 353/2000 e della L.R. 18/2000.
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 3 marzo 2010, n. 215
Dettagli della notizia
L'URP rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 47 dell11 marzo
2010, è stato pubblicato il decreto del Presidente della Giunta Regionale 3 marzo 2010, n.215,
recante:"Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2010, ai sensi
della L. 353/2000 e della L.R. 18/2000. "
Per opportuna consocenza, si trascrive di seguito il
testo degli articoli 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-
15.
" Art. 1)
Nel periodo
dal 15 giugno al 15 settembre 2010 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate,
cespugliate o arborate della Regione Puglia, fatta salva la possibilità , in caso di necessità contingenti, di anticipare
al 1 °giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative.
Chiunque
avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, incolte e adibite a pascolo comprese eventuali strutture e
infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle
competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.
/>
Art. 2)
Ad integrazione delle norme contenute nel
R.D.L. n ° 3267 del 30/12/1923, del relativo Regolamento e delle Prescrizioni di Massima, nonchè dell'art. 3 della Legge
n ° 353/2000, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree della Regione a rischio di incendio
boschivo di cui all'art. 2 della richiamata L. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:
• accendere fuochi di ogni genere, compresi quelli di pic-nic o campeggio, senza eccezione alcuna anche per le
aree appositamente attrezzate;
• far brillare mine o usare esplosivi;
• usare apparecchi a fiamma od
elettrici per tagliare metalli;
• usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
/>
• tenere in esercizio fornaci, discariche pubbliche e private e/o incontrollate;
• fumare, gettare
fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o
immediato di incendio;
• esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, razzi di qualsiasi tipo
o altri articoli pirotecnici;
• inoltrare nel bosco, su viabilità non asfaltate, auto (specialmente se dotata
di marmitta catalitica) e parcheggiare a contatto con l'erba secca;
• transitare con mezzi motorizzati fuori
dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta
eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agrosilvo-pastorali;
• abbandonare rifiuti nei boschi ed in
discariche abusive.
Art. 3)
Le Società di
gestione delle Ferrovie, l'ANAS, l'Acquedotto Pugliese, la Società Autostrade, le Province, i Comuni o Consorzi di
Comuni e i Consorzi di Bonifica, entro il 15 giugno 2010 lungo gli assi viari, di rispettiva competenza, nei tratti di
attraversamento delle aree boscate della Regione ovvero distanti da queste meno di duecento metri, devono provvedere alla
pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, sterpi, residui di vegetazione ed ogni
altro materiale infiammabile creando, nel contempo, idonee fasce di protezione da sottoporre al trattamento sistematico
con prodotti ritardanti della combustione e/o con diserbanti purchè di natura ecocompatibile.
Il periodo scelto
per il trattamento dovrà essere tale da evitare il ricaccio delle specie erbacee durante il periodo di massima
pericolosità incendi.
Art. 4)
I proprietari di
attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. 353/2000,
ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti,
depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), entro il 1 ° maggio, devono comunicare al Comune l'ubicazione
della propria sede e di quelle periferiche, comunicare i riferimenti ed i recapiti del responsabile dell'attività e
della sicurezza (con reperibilità h24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree
esterne. Il Comune dovrà trasmettere tali dati al Servizio Protezione Civile della Regione Puglia entro e non oltre il 15
maggio, onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanete.
/>
Art. 5)
I Sindaci dei Comuni che vogliano consentire
l'attività pirotecnica nelle aree non prescritte dall'art. 2 del presente Decreto, possono autorizzare tale attività
previa verifica di documentazione che attesti la dotazione di appositi mezzi e squadre AIB opportunamente abilitate da
tenere a presidio sull'area interessata per tutta la durata dell'attività pirotecnica e in grado di controllare
l'eventuale innesco e propagazione di incendi.
Art. 6)
/>
I proprietari, gli affittuari e i conduttori dei campi a coltura cerealicola a conclusione delle operazioni di
mietitrebbiatura, devono prontamente e contestualmente praticare sul suolo agricolo perimetrale delle superfici
interessate una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante
di almeno quindici metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o
confinanti. La bruciatura delle stoppie, dall'accensione del fuoco fino allo spegnimento, deve essere controllata sul
posto dal proprietario o dal conduttore del fondo, eventualmente coadiuvato da altro personale, che dovrà vigilare in
maniera attiva e continuativa sull'andamento della combustione utilizzando appropriate misure di sicurezza e/o mezzi
idonei ad evitare l'espansione incontrollata del fuoco.
I proprietari ed i conduttori, a qualsiasi titolo, che
intendono avvalersi della pratica dell'accensione delle stoppie devono darne preventiva comunicazione, almeno sette
giorni prima della data di inizio della bruciatura, all'Amministrazione Comunale competente per territorio che dovrà
curarne l'istruttoria, verificandone la compatibilità con le disposizioni di cui al presente Decreto e con le altre
norme ivi richiamate, nonchè con riferimento ad eventuali rischi di incendio di interfaccia. Degli esiti di tale
istruttoria l'Amministrazione Comunale dovrà dare preventiva comunicazione, almeno 48 ore prima, al Corpo Forestale
dello Stato, al Servizio Foreste regionale, ed alla Sala Operativa Unificata Permanente, con specifica indicazione degli
estremi catastali delle aree interessate.
Art. 7)
/>
àˆ fatto divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonchè della vegetazione presente al termine di prati
naturali o seminati ricadenti nelle Zone a Protezione Speciale (Z.P.S.) prima del 1 ° settembre di cui all'articolo 5
comma 1, lett. w del Regolamento Regionale n. 28 del 22.12.2008. Tale divieto è esteso anche nelle aree dei Siti di
Interesse Comunitario (S.I.C.).
In considerazione delle condizioni climatiche favorevoli l'innesco degli
incendi boschivi che si protraggono principalmente fino al 31 agosto e che fino a questo periodo la pressione antropica
dovuta al flusso turistico incide maggiormente sulle aree boscate del territorio pugliese, al fine di preservare
l'incolumità pubblica ed il patrimonio boschivo regionale è fatto divieto di accensione e bruciatura delle stoppie e di
qualsiasi materiale vegetale su tutto il territorio regionale prima del 1 settembre.
L'accensione può
avvenire, a partire dal primo settembre, esclusivamente in giorni di non eccessivo calore e privi di vento, nelle prime
ore del mattino e nelle ore del crepuscolo e a condizione che il fumo non invada abitazioni, luoghi di lavoro, strade
pubbliche o di uso pubblico, tale da generare situazioni di pericolo per le persone o i veicoli in transito.
/>
Art. 8)
I proprietari ed i conduttori, a
qualsiasi titolo, di terreni incolti o a riposo e a pascolo hanno il divieto assoluto di bruciare la vegetazione
spontanea; hanno inoltre l'obbligo di realizzare entro e non oltre il 15 giugno fasce protettive di larghezza non
inferiore a metri quindici lungo tutto il perimetro del fondo, prive di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale
incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.
/>
Art. 9)
E' fatto obbligo ai proprietari, conduttori, Enti
pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, entro il 15 giugno 2010, di eseguire
l'apertura, il ripristino, la ripulitura ed il diserbo dei viali parafuoco, in particolare lungo le linee di confine a
contatto con strade, autostrade, ferrovie e terreni seminativi, pascolivi, incolti e cespugliati. I proprietari o
conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate devono a loro cura e spese tenere costantemente riservata una fascia
protettiva nella loro proprietà libera da piante e/o arbusti per tutta l'estensione perimetrale del bosco confinante con
fondi adibiti a coltura cerealicola o diversamente coltivata larga almeno cinque metri.
àˆ fatto obbligo ai
Sindaci di rendere pubblico il contenuto del presente decreto anche emanando apposita ordinanza entro quindici giorni
dalla pubblicazione del presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Ove ritenuto, ed in
relazione a particolari condizioni climatiche accertate, i Sindaci potranno posticipare il periodo di bruciatura delle
stoppie nel territorio di competenza.
Art. 10)
/>
I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, alberghi e strutture ricettive, sono
tenuti entro il 15 giugno 2010 a realizzare una fascia di protezione della larghezza di metri 20 (venti), sgombra di erba
secca, sterpi, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo tutto il proprio
perimetro. Dovranno, inoltre, adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia
di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità , anche mediante dotazioni mobili provviste di cisterne e motopompe,
opportunamente attrezzate su mezzi idonei, per eventuali interventi di spegnimento sui focolai che dovessero insorgere ai
margini dei rispettivi complessi turistici o residenziali. Inoltre dovranno predisporre apposita cartellonistica ben
visibile indicante le vie di fuga e i punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili.
Art. 11)
I Comandi Militari,
nell'esecuzione di esercitazioni a fuoco, sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al Corpo Forestale dello Stato, ai
Vigili del Fuoco ed alla S.O.U.P. almeno dieci giorni prima dell'inizio delle operazioni, nonchè ad adottare tutte le
precauzioni necessarie per prevenire incendi nei boschi, secondo quanto potrà essere preventivamente prescritto dal Corpo
Forestale dello Stato.
Art. 12)
Ai sensi
della L.R. n. 18/2000, artt. 12 - 13 - 14, le Province ed i Comuni concorrono alla lotta attiva agli incendi boschivi,
ognuno per quanto di propria competenza. Le Amministrazioni Comunali, nell'ambito del cui territorio insistono complessi
boscati, ovvero situazioni di rilevante rischio, sono tenute all'utilizzo del volontariato di protezione civile nei
termini di cui all'art. 14 della legge regionale n. 18 del 30/11/2000 e a darne tempestiva ed esauriente comunicazione
al Servizio Protezione Civile regionale.
Le Amministrazioni Comunali sono tenute a comunicare tempestivamente
al Servizio Protezione Civile regionale qualsiasi variazione riguardante la consistenza delle risorse disponibili per
l'AIB 2010, i nominativi dei referenti di Protezione Civile e qualunque altro utile elemento considerato nel Piano
comunale per la lotta attiva agli incendi boschivi.
I Sindaci concorrono alla campagna AIB secondo uno schema
operativo che coinvolge prioritariamente i mezzi a disposizione dei propri Comuni, progressivamente quelli in dotazione
alle Amministrazioni Provinciali e successivamente le risorse strumentali del sistema regionale di lotta attiva agli
incendi boschivi, coordinate dalla Sala Operativa Unificata Permanente della Regione.
/>
Art. 13)
Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni
previsti dall'art. 2 del presente Decreto, saranno punite a norma dell'art. 10, commi 5-6-7-8, della Legge n ° 353 del
21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91
fino ad un massimo di euro 10.329,14.
Art. 14)
Le
trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall'art. 7 del presente Decreto, saranno punite a norma dell'art. 7
bis comma 2 del Regolamento Regionale n.28/08.
Art. 15)
Ogni altra inosservanza alle disposizioni del presente Decreto, sarà punita a norma dell'art.11 della L.R. 15
del 12/05/1997 e dell'art.49 della L.R. n.27 del 13/08/1998.
/>
Art. 16)
I Comandi del Corpo Forestale dello Stato, gli Organi
di Polizia, nonchè tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta
osservanza delle norme del presente Decreto, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e
nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge. "