Differimento al 31 maggio 2010, quale termine ultimo entro il quale è ammesso il pagamento senza sanzioni dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità  e Cosap

Determina 13 aprile 2010 n.338 del Funzionario Comunale Resposnabile d'Imposta

Dettagli della notizia

L'URP segnala che il Funzionario Comunale Responsabile d'Imposta   ha

adottato, in data 13 aprile 2010, la determina n.338, avente ad oggetto:"Differimento termine versamento

I.C.P. e CO.S.A.P.".


Per opportuna conoscenza della cittadinanza, si trascrive di seguito il

testo della suinidicata determina.


 


"Visto l'art. 31 della legge 23 dicembre 1998 nr.

448, il quale stabilisce il termine del 31 dicembre entro cui il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione

per l'anno successivo;



Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 17 dicembre 2009 il quale ha

differito al 30 aprile 2010 il termine per l'adempimento di cui al precedente punto;



Richiamata la

propria determinazione nr. 126 del 02/02/2010 con la quale, consequenzialmente, è stato differito al 30 aprile c.a. il

termine per il versamento dei tributi comunali minori "Imposta Comunale sulla Pubblicità  e Cosap", che hanno scadenza nel

mese di gennaio e cioè prima della definizione delle nuove tariffe;



Atteso che i citati tributi

minori sono attualmente gestiti dalla Società  "AIPA" S.p.A. la quale, essendo da poco subentrata alla "Tributi Italia

S.p.A." e non avendo ancora ultimato la predisposizione degli archivi informatici, ha comunicato che necessita di più

tempo per la compilazione dei conti correnti da spedire agli utenti



Atteso che nulla osta

all'accoglimento della richiesta;



Acquisito il visto per la regolarità  contabile del presente atto;





Visto l'art. 107 del D.Lgs. nr. 267/'00;



D E T E R M I N A



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01)- Di differire al 31 maggio 2010 il termine ultimo entro il quale è ammesso il pagamento senza sanzioni

dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità  e Cosap.



02)- Comunicare copia della presente al Funzionario

Responsabile d'Imposta ed alla Società  gestrice della riscossione dei tributi di cui al punto 01). "



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