Direttiva 2009/142/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 in materia di apparecchi a gas
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L'URP rende noto che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 16
dicembre 2009 L 330/10, è stata pubblicata la direttiva 2009/142/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30
novembre 2009 in materia di apparecchi a gas.
La suddetta direttiva si
applica ad apparecchi e dispositivi, ad esclusione degli aparecchi destinati specificatamente ad essere utilizzati in
processi industriali in stabilimenti industriali.
"Per apparecchi si intendono gli
apparecchi utilizzati per la cottura, il riscaldamento, la produzione di acqua calda, il raffreddamento, l'illuminazione
e il lavaggio, i quali bruciano combustibili gassosi ed hanno eventualmente una temperatura normale dell'acqua non
superiore a 105° C. Sono assilimiati agli apparecchi i bruciatori ad aria soffiata e i corpi di scambio calore attrezzati
con i bruciatori precipitati."
"Per dispositivi si intendono i dispositivi
di sicurezza, di controllo e di regolazione ed i sottogruppi, diversi dai bruciatori ad aria soffiata e dai corpi di
scambio calore attrezzati con i generatori precitati, i quali sono commercializzati seperatamente per uso dei
professionisti e sono destinati ad essere incorporati in un apparecchio a gas o montati per costituire un apparecchio a
gas".
"Per combustibile gassoso si intende qualsiasi combustibile che
sia allo stato gassaso ad una temperatura di 15° C e ad una pressione di 1
bar".
Il primo comma dell'articolo 2 della direttiva in parola
recita:
"Gli Stati membri adottano tutte le disposizini utili affinchè gli apparecchi possono essere
messi sul mercato e posti in servizio soltanto se, qualora usati normalmente, non compromettono la sicurezza delle
persone, degli animali domestici e dei beni".