Direttiva 2010/18/UE del Consiglio dell'8 marzo 2010 che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE
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L'URP informa che nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2010, L68/3, è stata pubblicata la direttiva
2010/18/UE del Consiglio dell'8 marzo 2010 che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso
da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE.
Per
opportuna consocenza si trascrive di seguito il testo degli articoli 1-2-3-4-5-6 della suindicata
direttiva.
"Articolo
1
La presente direttiva attua l'accordo quadro riveduto sul congedo parentale concluso il 18 giugno
2009 dalle organizzazioni europee interprofessionali delle parti scolai 8BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES) che figura
in allegato.
Articolo
2
Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di violazioni delle disposizioni
nazionali adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e
dissuasive.
Articolo
3
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l'8 marzo 2012 o si accertano che entro tale data le parti
sociali attuino le disposizioni necessarie mediante accordo. Essi ne informano immediatamente la
Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono
un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione
ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli
Stati membri possono fruire di un periodo supplementare non superiore a un anno per conformarsi alla presente direttiva,
ove sia necessario in considerazione di difficoltà particolari o dell'attuazione tramite contratto collettivo. Essi ne
informano la Commissione entro l'8 marzo 2012, indicanzo i motivi per cui occorre un periodo
supplementare.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle
disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente
direttiva.
Articolo
4
La direttiva 96/34/Ce è abrogata a decorrere dall'8 marzo 2012. I riferimenti alla direttiva
96/34/CE si intendono fatti alla presente
direttiva.
Articolo
5
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea.
Articolo 6
Gli Stati membri sono destinatari della presente
direttiva."