Direttiva 2010/18/UE del Consiglio dell'8 marzo 2010 che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE

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L'URP informa che nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2010, L68/3, è stata pubblicata la direttiva

2010/18/UE del Consiglio dell'8 marzo 2010 che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso

da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE.



Per

opportuna consocenza si trascrive di seguito il testo degli articoli 1-2-3-4-5-6 della suindicata

direttiva.



                                                                                 "Articolo

1


La presente direttiva attua l'accordo quadro riveduto sul congedo parentale concluso il 18 giugno

2009 dalle organizzazioni europee interprofessionali delle parti scolai 8BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES) che figura

in allegato.



                                                                                       Articolo

2


Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di violazioni delle disposizioni

nazionali adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e

dissuasive.



                                                                                         Articolo

3


1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l'8 marzo 2012 o si accertano che entro tale data le parti

sociali attuino le disposizioni necessarie mediante accordo. Essi ne informano  immediatamente la

Commissione.



Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono

un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione

ufficiale. Le modalità  di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.



2. Gli

Stati membri possono fruire di un periodo supplementare non superiore a un anno per conformarsi alla presente direttiva,

ove sia necessario in considerazione di difficoltà  particolari o dell'attuazione tramite contratto collettivo. Essi ne

informano la Commissione entro l'8 marzo 2012, indicanzo i motivi  per cui occorre un periodo

supplementare.



3. Gli Stati membri  comunicano alla Commissione il testo delle

disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente

direttiva.



                                                                                   Articolo

4


La direttiva 96/34/Ce è abrogata a decorrere dall'8 marzo 2012. I riferimenti alla direttiva

96/34/CE si intendono fatti alla presente

direttiva.



                                                                                           Articolo

5


La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella

Gazzetta ufficiale dell'Unione

europea.



                                                                                              

Articolo  6


Gli Stati membri sono destinatari della presente

direttiva."


  

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