L'URP informa che nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7
settembre 2011, è stata pubblicata la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 luglio 2011 in materia
di lotta attiva agli incendi boschivi, della quale si propone di seguito il
testo:
"DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 luglio
2011
Direttiva in materia di lotta attiva agli incendi boschivi.
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IL PRESIDENTE
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&
nbsp; DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
«Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento delIa Presidenza del Consiglio dei Ministri», ed in
particolare l'art. 5 comma 2, lettera e), che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di emanare
direttive per assicurare l'imparzialita', il buon andamento e l'efficienza degli uffici pubblici;
Visto
l'art. 5, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
2001, n. 401, nel quale e' previsto che il capo del Dipartimento delIa protezione civile, secondo Ie direttive del
Presidente del Consiglio dei Ministri, rivolge, tra gli altri, aIle amministrazione centrali e periferiche delIa Stato,
delle regioni, delle province, dei comuni, Ie indicazioni necessarie al raggiungimento delle finalita' di coordinamento
operativo, in materia di protezione civile;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, che all'art. 3 include
tra Ie attivita' di protezione civile quelle volte, tra l'altro, alIa
previsione e prevenzione delle varie
ipotesi di rischio;
Vista, altresi', la legge 21 novembre 2000, n. 353, che, nel disciplinare la
conservazione e la difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale, attribuisce al Dipartimento protezione civile
il coordinamento suI territorio nazionale delle attivita' aeree di spegnimento incendi con la flotta antincendio delIa
Stato;
Tenuto conto, pertanto, che il Dipartimento delIa protezione civile, nell'ambito delle, proprie
competenze, si e' dotato di strumenti di previsione circa la pericolosita' degli incendi boschivi, anche con il
supporto dei Centri di competenza che operano nel campo delIa previsione e delIa prevenzione degli incendi
boschivi, per assicurare la piu' proficua organizzazione degli interventi di propria spettanza;
Ritenuta
preminente la necessita' di individuare ogni utile misura atta a supportare l'attivita' del Dipartimento delIa
protezione civile ed, in particolare, quella del Centro operativo aereo unificato (COAU) nell'organizzazione del sistema
di risposta aIle richieste di concorso aereo nella spegnimento degli incendi boschivi;
Considerata inoltre
l'utilita', in termini di interesse pubblico, di assicurare, nell'esercizio delle specifiche competenze istituzionali,
un'efficiente e responsabile gestione del flusso di informazioni tra i diversi soggetti coinvolti nelle attivita' di
previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia, per realizzare un'efficace sinergia
nell'organizzazione del complesso sistema di risposta e contrasto agli incendi boschivi, secondo i diversi livelli ed
ambiti territoriali di competenza;
Considerato altresi' che nella riunione del 17 maggio 2011 il Dipartimento
delIa protezione civile ha messo a disposizione delle Amministrazione regionali il sistema previsionale delIa
pericolosita' potenziale degli incendi boschivi, denominato RIS.I.CO., per la condivisione dei relativi modelli
previsionali;
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&
nbsp; &n
bsp; Adotta
/>
per Ie motivazioni di
cui in premessa
 
; la seguente direttiva
/>
1. Obiettivi
La precipua finalita' della presente direttiva e' definire l'ambito operativo
di uno strumento di previsione, di natura probabilistica, delle condizioni di suscettivita' all'innesco ed alla
propagazione degli incendi boschivi, che sia in grado di fornire ai competenti Uffici del Dipartimento della protezione
civile utili informazioni a supporto delle attivita' della flotta aerea di Stato, cosi' da modulare, in termini di
massima proficuita', la gestione organizzativa della flotta stessa, assicurando altresi', attraverso la diffusione del
predetto strumento di previsione presso le amministrazioni competenti in materia, quell'indispensabile scambio di
informazioni, cosi' da favorire, nel rispetto delle attribuzioni di spettanza di ciascuna di esse, un quadro sinergico
di iniziative ed interventi di contrasto agli eventi di cui trattasi.
2. Bollettino di previsione nazionale
incendi boschivi
Per le finalita' di cui al punto 1, e' adottato un Bollettino di previsione nazionale
incendi boschivi, di seguito indicato come Bollettino, strutturato su scala provinciale e riportante lo scenario di
previsione di natura probabilistica delle condizioni di suscettivita' all'innesco ed alla propagazione degli incendi
boschivi, articolate su tre livelli, con una stima delle stesse fino a 24 ore ed una rappresentazione della loro tendenza
fino alla scala temporale piu' opportuna.
Ferma la valenza esclusivamente interna al Dipartimento della
protezione civile del Bollettino e fatte salve le competenze e l'autonomia di ciascuna Amministrazione rispetto agli
interventi volti a fronteggiare adeguatamente il fenomeno degli incendi boschivi, il Bollettino stesso e' comunque reso
disponibile al Corpo forestale dello Stato, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle Prefetture, alle Regioni ed
alle Province autonome allo scopo di assicurare idonei flussi informativi in merito alle condizioni di suscettivita'
all'innesco ed alla propagazione degli incendi boschivi elaborate dal Dipartimento della protezione civile, sulla base
degli elementi notiziari e di elaborazione acquisiti.
Resta a carico delle Amministrazioni alle quali il
Bollettino e' reso disponibile la responsabilita' della relativa fruizione per la strutturazione delle attivita' di
spettanza, anche in assenza di autonome valutazioni ed analisi di dettaglio circa i diversi livelli di pericolosita'
degli incendi boschivi nell'ambito del territorio di competenza.
Con successivo decreto del capo del
Dipartimento della civile sono stabilite le modalita' attuative della direttiva.
Roma, 1° luglio
2011"