Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità  delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Puglia

Decreto 17 settembre 2010 del Ministero della salute

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L'URP rende noto che nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 2010, è stato pubblicato il

decreto 17 settembre 2010 del Ministero della Salute, recante:" Disciplina concernente le deroghe alle

caratteristiche di qualità  delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione

Puglia".



Per opportuna conoscenza, si trascrive di seguito il testo

degli articoli 1-2-3-4 del suindicato decreto

ministeriale:


                                                                                                 "Art.

1



1. La regione Puglia può concedere il rinnovo della deroga per i comuni per i

quali è stata presentata opportuna documentazione, nei comuni di Lecce e Foggia, relativamente al parametro Trialometani

entro il valore massimo ammissibile (VMA) di 50 ug/1 fino al 31 dicembre 2010.

2. E' rimessa all'Autorita'

regionale la verifica, per quanto concerne Ie industrie alimentari presenti nel territorio interessato dal provvedimento

di deroga, degli effetti sui prodotti finali, soprattutto se destinati alIa distribuzione oltre i confini del suddetto

territorio e la tempestiva comunicazione al Ministero delIa salute qualora dai controlli effettuati risultasse un

potenziale rischio per la salute umana.

3. La regione deve provvedere ad informare la popolazione interessata

in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, art. 13, comma 11, relativamente aIle

elevate concentrazioni dei predetti valori nell'acqua erogata quale che ne sia l'utilizzo, compreso quello per la

produzione, preparazione  o trattamento degli alimenti e deve fornire consigli a gruppi specifici di popolazione per i

quali potrebbe sussistere un rischio particolare.

Delle iniziative adottate dovra' essere data informazione al

Ministero delIa salute.


                                                                                           Art.

2


1. Fermo restando i valori massimi ammissibili di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di

deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'autorita' regionale e' tenuta, in

relazione aIle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore

qualita' possibile comunque non superiore a quelli gia' concessi.

2. Entro il 31 ottobre 2010 la regione

Puglia deve trasmettere al Ministero delIa salute ed al Ministero dell'ambiente e delIa tutela del territorio e del mare

una relazione di aggiornamento sullo stato dell'arte.

3. Tutti i valori massimi ammissibili possono essere

oggetto di   immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche più  conservative.  



/>


                                                                                                 Art. 3


1. L'esercizio

delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle   prescrizioni degli articoli 1 e 2, e' subordinato

all'osservanza  delle disposizioni di cui all'art. 13 febbraio 2001, n. 31.

2. I provvedimenti di deroga

devono riportare informazioni chiare relative a:

a) i motivi di deroga;

b) i parametri interessati, i

risultati del precedente controllo   pertinente ed il valore massimo ammissibile per la deroga per ogni   parametro;

/>
c) l'area geografica, la quantità  di acqua fornita ogni giorno,  la popolazione interessata e gli eventuali

effettui sulle industrie   alimentari interessate;  

d) un opportuno programma di controllo che preveda, se

/>
necessario, una maggiore frequenza dei controlli;

e) una sintesi del piano relativo alIa necessaria

azione correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le

disposizioni per il riesame;

f) la durata delIa deroga.

3.  Il provvedimento di deroga ed i relativi

piani sono trasmessi nel rispetto delle modalita' previste dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio

2001, n.31.  



                                                                                                     Art.

4



1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana."

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