Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Puglia
Decreto 17 settembre 2010 del Ministero della salute
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L'URP rende noto che nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 2010, è stato pubblicato il
decreto 17 settembre 2010 del Ministero della Salute, recante:" Disciplina concernente le deroghe alle
caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione
Puglia".
Per opportuna conoscenza, si trascrive di seguito il testo
degli articoli 1-2-3-4 del suindicato decreto
ministeriale:
"Art.
1
1. La regione Puglia può concedere il rinnovo della deroga per i comuni per i
quali è stata presentata opportuna documentazione, nei comuni di Lecce e Foggia, relativamente al parametro Trialometani
entro il valore massimo ammissibile (VMA) di 50 ug/1 fino al 31 dicembre 2010.
2. E' rimessa all'Autorita'
regionale la verifica, per quanto concerne Ie industrie alimentari presenti nel territorio interessato dal provvedimento
di deroga, degli effetti sui prodotti finali, soprattutto se destinati alIa distribuzione oltre i confini del suddetto
territorio e la tempestiva comunicazione al Ministero delIa salute qualora dai controlli effettuati risultasse un
potenziale rischio per la salute umana.
3. La regione deve provvedere ad informare la popolazione interessata
in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, art. 13, comma 11, relativamente aIle
elevate concentrazioni dei predetti valori nell'acqua erogata quale che ne sia l'utilizzo, compreso quello per la
produzione, preparazione o trattamento degli alimenti e deve fornire consigli a gruppi specifici di popolazione per i
quali potrebbe sussistere un rischio particolare.
Delle iniziative adottate dovra' essere data informazione al
Ministero delIa salute.
Art.
2
1. Fermo restando i valori massimi ammissibili di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di
deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'autorita' regionale e' tenuta, in
relazione aIle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore
qualita' possibile comunque non superiore a quelli gia' concessi.
2. Entro il 31 ottobre 2010 la regione
Puglia deve trasmettere al Ministero delIa salute ed al Ministero dell'ambiente e delIa tutela del territorio e del mare
una relazione di aggiornamento sullo stato dell'arte.
3. Tutti i valori massimi ammissibili possono essere
oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche più conservative.
/>
Art. 3
1. L'esercizio
delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni degli articoli 1 e 2, e' subordinato
all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 febbraio 2001, n. 31.
2. I provvedimenti di deroga
devono riportare informazioni chiare relative a:
a) i motivi di deroga;
b) i parametri interessati, i
risultati del precedente controllo pertinente ed il valore massimo ammissibile per la deroga per ogni parametro;
/>
c) l'area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali
effettui sulle industrie alimentari interessate;
d) un opportuno programma di controllo che preveda, se
/>
necessario, una maggiore frequenza dei controlli;
e) una sintesi del piano relativo alIa necessaria
azione correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le
disposizioni per il riesame;
f) la durata delIa deroga.
3. Il provvedimento di deroga ed i relativi
piani sono trasmessi nel rispetto delle modalita' previste dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio
2001, n.31.
Art.
4
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana."