Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già  regolamentati dal S.I.I.

Regolamento Regionale 12 dicembre 2011, n.26

Dettagli della notizia

L'URP  informa che nel Bollettino Ufficiale della Regione

Puglia n. 195 del 16.12.2011, è stato pubblicato il regolamento regionale n.26 del 12 dicembre 2011, avente ad

oggetto:" Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di

insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I.

"



[D.Lgs.n.152/2006, art.100 - comma 3]


 


Per opportuna

consocenza, si trascrive di seguito il testo del suindicato regolamento regionale.

/>


 


"REGOLAMENTO REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 26



/>


Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti

di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I.



/>
[D.Lgs.n.152/2006, art.100 - comma 3]



"IL PRESIDENTE DELLA

GIUNTA

REGIONALE



Visto l’art.121 della Costituzione, così come modificato dalla legge

costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale

l’emanazione dei regolamenti regionali;



Visto lo Statuto della Regione Puglia (L. R. 12 maggio

2004, n. 7) ed, in particolare, gli artt. 42, comma 2, lett. c e 44, comma 2;



Visto il DLgs 3 aprile

2006, n. 152 ;



Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2411 del 21 novembre 2011 e la successiva di

adozione del Regolamento n.2750 del 5 dicembre 2011;



EMANA



Il seguente

Regolamento:





CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI





Art. 1



(Campo di applicazione e finalità)



1. Il presente regolamento disciplina, in

attuazione delle disposizioni dell’art. 100, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, gli scarichi di acque reflue domestiche

e assimilate provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati, inferiori o uguali ai 2.000 abitanti

equivalenti non recapitanti nella rete fognaria.

2. Il presente regolamento ha come finalità precipua la

tutela ed il miglioramento della qualità delle acque superficiali e sotterranee del territorio regionale, in

funzione del rispetto degli obiettivi di qualità individuati nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia

approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 230 del 20 ottobre 2009 e dei suoi aggiornamenti.



/>
3. A tale scopo, il presente regolamento definisce, in particolare:

• l’assimilazione ad acque

reflue domestiche, ai sensi dell’art. 101, comma 7, lettera e) del D.Lgs. 152/2006;

• i valori

limite di emissione da applicarsi agli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate provenienti da insediamenti

isolati di consistenza inferiore ai 2.000 A.E.;

• i trattamenti a cui devono essere sottoposte le acque

reflue domestiche e assimilate e i tempi di adeguamento, ai sensi dell’art. 100, comma 3, dello stesso decreto;

/>
• il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate.





/>
Art. 2

(De?nizioni)



1. Ai fini del presente regolamento, si richiamano le seguenti

definizioni del D. Lgs 152/2006:

a) abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente una

richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;

b) acque reflue

domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal

metabolismo umano e da attività domestiche;

c) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue

scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle

acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;

d) acque reflue urbane: acque reflue

domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento

convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;

e) agglomerato: l’area in cui

la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia

tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento

delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale;

f) applicazione

al terreno: l’apporto di materiale al terreno mediante spandimento e/o mescolamento con gli strati superficiali,

iniezione, interramento;

g) utilizzazione agronomica: la gestione di effluenti di allevamento, acque di

vegetazione residuate dalla lavorazione delle olive, acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro

-alimentari, dalla loro produzione fino all’applicazione al terreno ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo,

finalizzati all’utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti nei medesimi contenute;

h) bestiame: tutti

gli animali allevati per uso o profitto;

i) scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un

sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con

il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro

natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti

all’articolo 114 del D. Lgs.152/2006;

j) acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno

scarico;

k) trattamento appropriato: il trattamento delle acque reflue domestiche mediante un processo ovvero

un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi

obbiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni della parte terza del D.Lgs. 152/2006.

l)

trattamento primario: il trattamento delle acque reflue che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi mediante

processi fisici e/o chimico-fisici e/o altri, a seguito dei quali prima dello scarico il BOD5 delle acque in trattamento

sia ridotto almeno del 20 per cento ed i solidi sospesi totali almeno del 50 per cento;

m) trattamento

secondario: il trattamento delle acque reflue mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con

sedimentazione secondaria, o mediante altro processo in cui vengano comunque rispettati i requisiti di cui alla tabella 1

dell’Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/06;

n) valore limite di emissione: limite di

accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure massa per

unità di prodotto di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo; i valori limite di emissione

possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle

sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall’impianto, senza tener conto

dell’eventuale diluizione; l’effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso

in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell’impianto, a condizione di garantire un

livello equivalente di protezione dell’ambiente nel suo insieme e di non portare carichi inquinanti maggiori

nell’ambiente.



2. Inoltre, si intende per:

o) insediamenti, installazioni o edifici

isolati (di seguito insediamenti isolati): le costruzioni edilizie ubicate in zone non servite da rete fognaria;

/>
p) titolare dello scarico: il titolare dell’attività da cui origina lo scarico e a cui compete la

responsabilità tecnica, amministrativa e finanziaria degli interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione

delle opere e del rispetto dei limiti allo scarico;

q) titolare dell’impianto di trattamento: il titolare

dell’attività da cui provengono le acque reflue domestiche o assimilate a cui compete la

responsabilità tecnica, amministrativa e finanziaria degli interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione

delle opere;

r) acque di scambio termico: acque utilizzate esclusivamente con lo scopo di realizzare opportuni

scambi termici all’interno dei processi produttivi che non entrano in contatto con la materia lavorata;

/>
s) scarichi in atto e/o esistenti: gli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue assimilate che alla

data di entrata in vigore del presente regolamento sono in esercizio e conformi alla disciplina e al regime

autorizzatorio previgente.





Art. 3

(Acque reflue assimilate alle domestiche)

/>


1. Ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue

domestiche, oltre a quelle indicate all’art. 101, comma 71, del D. Lgs. 152/2006, le acque reflue provenienti dalle

attività produttive elencate di seguito:



______

1 (art. 101, comma 7, del D.Lgs.

152/2006)

Salvo quanto previsto dall’art. 112, ai fini della disciplina degli scarichi e delle

autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:

a) provenienti da imprese dedite

esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;

b) provenienti da imprese dedite ad

allevamento di bestiame;

c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che

esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere

di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata

proveniente in misura prevalente dall’attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque

titolo la disponibilità;

d) provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a

scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di

specchio d’acqua o in cui venga utilizzata una portata d’acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;



e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale;

/>
f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.

a)

attività di produzione e commercio di beni o servizi le cui acque reflue sono costituite esclusivamente dallo

scarico di acque derivanti dal metabolismo umano e da attività domestiche;

b) allevamento di altri

animali diversi da bovini, suini, avicoli, cunicoli, ovini, caprini, equini con peso vivo medio per anno non superiore

alle 2 tonnellate;

c) stabulazione e custodia di animali non ai fini di allevamento (con eventuale

realizzazione di un impianto di disinfezione, qualora venga richiesta specificamente dall’autorità

competente all’autorizzazione allo scarico o dall’autorità sanitaria);

d) commercio al

dettaglio di prodotti alimentari, bevande, tabacco ed altro, in esercizi specializzati o meno, anche con annesso

laboratorio di produzione finalizzato esclusivamente allo stesso commercio con un consumo idrico giornaliero inferiore a

5 mc nel periodo di massima attività;

e) laboratori artigianali per la produzione di dolciumi, gelati,

pane, biscotti e prodotti alimentari freschi, ad esclusione dei derivati del latte di cui al punto f), con consumo idrico

giornaliero fino a 5 mc nel periodo di massima attività;

f) laboratori artigianali per la produzione dei

derivati del latte: burro, formaggi, yogurt, latticini, con quantità di prodotto lavorato non superiore a 700 Kg

di latte al giorno e a condizione che non sussista scarico del siero;

g) attività alberghiere e

ricettive (di cui alla L.R. 11/1999), rifugi montani, agriturismi (anche con attività di allevamento solo se la

stessa è riconducibile al punto b) e campeggi;

h) attività di ristorazione, a condizione che gli

oli alimentari usati vengano smaltiti come rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/2006, parte quarta o, in alternativa, che il

trattamento delle acque reflue sia dotato di pozzetti degrassatori;

i) bar, caffè, gelaterie (anche con

intrattenimento e spettacolo), enoteche-bottiglierie con somministrazione;

j) discoteche, sale da ballo, night

clubs, pubs, sale giochi e biliardi e simili;

k) stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali);

/>
l) centri e stabilimenti per il benessere fisico;

m) piscine (con esclusione delle piscine riempite con

acqua di mare non recapitanti in acque marine) e stabilimenti idropinici ed idrotermali, escluse le acque di contro-

lavaggio dei filtri non preventivamente trattate;

n) asili nido, istruzione primaria e secondaria di primo e

secondo grado, e università (con esclusione dei laboratori in cui vengano utilizzate sostanze pericolose comprese

nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs

152/06);

o) case di riposo senza cure mediche;

p) ambulatori medici, studi veterinari o odontoiatrici

o simili e laboratori connessi alle attività a condizione che reattivi, reagenti e prodotti analizzati vengano

smaltiti come rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/2006, parte quarta;

q) laboratori di parruccheria, barberia ed

istituti di bellezza con consumo idrico giornaliero fino a 1 mc nel periodo di massima attività;

r)

lavanderie e/o tintorie che trattano non più di 100 Kg di biancheria al giorno e a condizione che non sussista

scarico di sostanze solventi.



2. Sono inoltre assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue

prodotte da insediamenti di produzione di beni e servizi non recapitanti in pubblica fognatura con portata giornaliera

inferiore ai 15 mc e con caratteristiche qualitative, prima di ogni trattamento depurativo, tali da garantire il rispetto

dei valori limite stabiliti alla tabella A - Allegato 1.



3. Fermo restando le assimilabilità

di cui al precedente comma 1, le acque reflue domestiche che scaricano in pubblica fognatura dovranno rispettare i

regolamenti emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato.

CAPO II

DISCIPLINA DEGLI

SCARICHI

DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE

E ASSIMILATE





Art. 4



(Principi generali)



1. Gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate provenienti da

insediamenti, installazioni o edifici isolati di consistenza inferiore o uguale ai 2.000 A.E. devono essere sottoposti a

trattamenti depurativi mediante sistemi individuali o altri sistemi pubblici e privati, di seguito denominati trattamenti

appropriati.



2. I sistemi di trattamento da adottare devono garantire la conformità dello

scarico ai valori limite di emissione fissati dal presente regolamento, al fine del raggiungimento degli obiettivi di

qualità ambientale delle acque superficiali e sotterranee.



3. Fermo restando le disposizioni

del presente regolamento, nell’ambito delle misure di tutela quantitativa della risorsa idrica, gli enti locali

possono incentivare l’utilizzo di tecniche per il recupero delle acque reflue oggetto del presente regolamento

promuovendo gli interventi di edilizia sostenibile, in conformità con quanto disposto dalla L.R. 13/2008

“Norme per l’abitare sostenibile”.





Art. 5

(Calcolo degli

abitanti equivalenti)



1. I sistemi di trattamento dei reflui devono essere individuati e dimensionati

in base al numero degli abitanti equivalenti (nel seguito A.E) da servire. Il concetto di abitante equivalente viene

utilizzato come unità di misura del carico inquinante di natura biodegradabile veicolato dalle acque reflue.

/>


2. Gli A.E. sono definiti attraverso i seguenti parametri: richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni

(BOD5) ai sensi dell’art. 74 - comma 1 - lett. a) del D. Lgs. 152/2006, richiesta chimica di ossigeno (COD) e

volume di scarico e vengono determinati numericamente mediante applicazione dei seguenti valori unitari:

- 1

A.E. = richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) = 60 grammi di ossigeno al giorno;

- 1 A.E. =

richiesta chimica di ossigeno (COD) = 130 grammi di ossigeno al giorno;

- 1 A.E. = volume di scarico = 200

litri al giorno.

Il numero di A.E. da assumere a riferimento per il dimensionamento e la scelta del sistema di

trattamento delle acque reflue domestiche e/o assimilate è pari al valore più alto risultante

dall’applicazione delle suddette equivalenze.



3. I parametri di cui al punto precedente sono da

intendersi riferiti allo scarico giornaliero di punta del periodo di massimo carico dell’attività. In

assenza di altri dati si può far riferimento al consumo idrico come risultante dalle fatturazioni del gestore del

S.I.I. e di eventuali altre fonti di approvvigionamento autonomo, scomputando i volumi non scaricati in ragione della

tipologia delle attività svolte.





Art. 6

(Limiti allo scarico

e

tipologie di trattamenti)



1. Gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate provenienti da

insediamenti, installazioni o edifici isolati di consistenza inferiore o uguale ai 2.000 A.E. devono rispettare i valori

limite di emissione stabiliti dal presente regolamento ed indicati nella tabella B - Allegato 2.



2.

Il rispetto dei valori limite di emissione non può in alcun caso essere conseguito mediante diluizione con acque

prelevate esclusivamente allo scopo, né con acque di scambio termico.



3. I valori limite di

emissione allo scarico previsti dalla tabella B - Allegato 2 al presente regolamento sono definiti in funzione della

dimensione dell’insediamento e della tipologia del corpo ricettore (acque superficiali e marino costiere, suolo).

Relativamente alla consistenza dell’insediamento, vengono individuate tre classi di applicabilità dei

trattamenti appropriati, dipendenti dal numero degli abitanti equivalenti serviti:

a) fino a 50 A.E.

/>
b) tra 51 e 500 A.E.

c) tra 501 e 2.000 A.E.



4. La conformità ai valori limite

di emissione non è richiesta per gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate provenienti da insediamenti

aventi dimensione inferiore o uguale a 50 A.E. per i quali deve, comunque, essere garantita l’efficienza del

trattamento appropriato adottato.



5. L’individuazione del trattamento depurativo necessario a

garantire il rispetto dei limiti allo scarico deve essere fatta in base al carico organico da trattare e alla tipologia

del recettore dello scarico. A tal fine, negli allegati del presente regolamento sono state individuate, in funzione

della consistenza dell’insediamento e del recapito finale, le più diffuse tipologie di trattamento

appropriato applicabili (tabella C - Allegato 3) nonché le relative specifiche tecniche comprensive dei principali

interventi manutentivi (Allegato 4).



6. Fermo restando il rispetto dei valori limite di emissione di

cui alla tabella B - Allegato 2, la scelta della soluzione impiantistica più idonea va operata tenendo conto delle

seguenti ulteriori indicazioni:

• Per insediamenti isolati che registrano un numero superiore a 1.000

presenze al giorno devono essere utilizzati, esclusivamente, trattamenti di tipo tecnologico.

• Per

insediamenti isolati recapitanti in aree sensibili e in corpi idrici superficiali, il cui stato ambientale è

classificato “elevato” ai sensi del D.Lgs. 152/2006, è necessario favorire i processi di abbattimento

dell’azoto. A tal fine si ritengono adeguate:

- le configurazioni costituite da vasche Imhoff seguite da

vasche di fitodepurazione combinate, per insediamenti di consistenza compresa fra 51 e 500 A.E.;

- le

configurazioni costituite da impianti tecnologici tradizionali implementati da sistemi naturali di finissaggio, quali

stagni aerobici o bacini di fitodepurazione, per insediamenti di consistenza compresa fra 501 e 2.000 A.E.



/>
7. I titolari degli scarichi possono proporre l’installazione di sistemi alternativi a quelli individuati

nella suddetta tabella B che garantiscono prestazioni almeno equivalenti, fermo restando l’obbligo del rispetto dei

valori limite di emissione prescritti dal presente regolamento.





CAPO III

REGIME

AUTORIZZATORIO

DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE

DOMESTICHE E ASSIMILATE





/>
Art. 7

(Disposizioni generali)



1. Tutti gli scarichi oggetto del presente regolamento

devono essere preventivamente autorizzati.



2. La domanda di autorizzazione agli scarichi è

presentata all’autorità competente secondo quanto disposto dalla L.R. 24/1983 come modificata dalla L.R.

31/1995, nonché dal Titolo VIII della L.R. 17/2000. Al riguardo, con riferimento a quanto previsto dall’art.

42, comma 12, della L.R. 24/1983 “Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia” e

s.m.i. circa i compiti dei Comuni, ai fini dell’applicazione del presente regolamento:

- si assume che

gli “insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5000 metri cubi” corrispondono in termini di

carico inquinante ad “insediamenti di consistenza fino a 50 A.E.”, di cui al presente regolamento;

/>
- per la definizione dei “campeggi e villaggi turistici” si rinvia alle descrizioni riportate al Titolo

II della L.R. 11/1999 inerente la disciplina delle strutture ricettive.







______



2 (art. 42, comma 1, della L.R. 24/1983 s.m.i.)

I Comuni esercitano le funzioni inerenti le

autorizzazioni per gli Scarichi sul suolo, nelle aree potenzialmente idonee così come individuate dal piano

regionale di risanamento delle acque, dei reflui provenienti da insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o

5000 metri cubi, da campeggi e villaggi turistici in aree non servite da pubblica fognatura.

3. Gli scarichi in

atto e/o esistenti di acque reflue domestiche o assimilate provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati

inferiori o uguali ai 2.000 A.E. devono essere adeguati alle disposizioni di cui al presente regolamento entro due anni

dalla data di entrata in vigore dello stesso.



4. In deroga a quanto previsto al comma precedente,

l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione, per prevenire possibili inconvenienti igienico

-sanitari, può richiedere adeguamenti delle modalità di scarico o del sistema di trattamento alle

disposizioni di cui al presente regolamento, fissando un tempo inferiore e comunque compatibile con gli interventi

necessari.



5. Qualora risulti manifesta l’impossibilità tecnica di provvedere

all’adeguamento di cui al precedente comma 3 o, in caso di nuovo scarico, di realizzare l’impianto di

trattamento appropriato conformemente al presente regolamento, il titolare dell’impianto di trattamento e/o

raccolta deve avanzare istanza di deroga all’autorità competente. La suddetta istanza deve essere corredata

da relazione redatta da tecnico abilitato comprovante le circostanze tecniche che rendono impossibile l’adeguamento

e/o la realizzazione dell’impianto secondo le disposizioni del presente regolamento. L’autorità

competente provvede ad esprimersi in merito all’istanza di deroga entro 90 giorni dalla ricezione della medesima.







Art. 8

(Autorizzazione allo scarico)



1.

L’autorizzazione è rilasciata in forma definitiva per tutti gli scarichi che rispettano i valori limite di

emissione e le prescrizioni di cui al presente regolamento regionale.



2. L’autorizzazione

può prevedere un periodo provvisorio di esercizio, a decorrere dalla data di attivazione dello scarico, per la

messa a punto dei processi depurativi. La fase di autorizzazione provvisoria deve avere la durata minima tecnicamente

necessaria in relazione alle dimensioni ed alla tecnologia adottata dall’impianto e comunque non superare il limite

di 120 giorni, prorogabili, in via eccezionale, su valutazione dell’autorità competente conseguente a

motivata richiesta. L’autorità competente potrà altresì stabilire, nell’atto

autorizzativo, una specifica disciplina dello scarico nel periodo provvisorio.



3.

L’autorizzazione allo scarico viene concessa al titolare dello scarico a seguito di presentazione di istanza (nei

modi di legge) corredata della documentazione di cui all’Allegato 5. Per scarichi esistenti provenienti da

insediamenti di consistenza superiore a 50 A.E., detta documentazione deve essere integrata dai certificati di analisi

chimico fisiche e batteriologiche delle acque di scarico, non antecedenti a tre mesi dalla data di presentazione della

domanda di autorizzazione. Tali analisi, qualora l’attività sia a carattere stagionale, dovranno essere

riferite al periodo d’attività dell’impianto.



4. L’autorità

competente definisce eventuali documenti integrativi, oltre che termini e modalità con le quali gli stessi

dovranno essere predisposti, anche in funzione di quanto previsto dal precedente art. 6.



5.

L’autorità competente provvede al rilascio dell’autorizzazione allo scarico entro 90 giorni dalla

ricezione della domanda completa di tutti i documenti necessari. La medesima autorità trasmette alla Regione

Puglia il provvedimento autorizzatorio rilasciato.



6. I titolari di nuovi scarichi provenienti da

insediamenti di consistenza superiore a 50 A.E., sono tenuti a presentare l’istanza di cui al comma 3 prima

dell’acquisizione del titolo abilitativo alla costruzione e comunque preventivamente all’inizio dei lavori di

realizzazione degli stessi. L’autorità competente attiverà la procedura per il rilascio

dell’autorizzazione preliminare, propedeutica all’autorizzazione definitiva, in cui sono definiti:

/>
- i tempi di attivazione dello scarico;

- i limiti allo scarico, in conformità al dettato del

presente regolamento;

- la durata dell’autorizzazione preliminare, connessa alla durata del titolo

abilitativo alla costruzione;

- il numero di eventuali autocontrolli.

Ad avvenuta realizzazione dei

lavori, il titolare dovrà darne comunicazione all’autorità competente che attiverà la

procedura per il rilascio dell’autorizzazione definitiva, di cui ai commi precedenti. Qualora le caratteristiche

dello scarico realizzato si discostino da quanto previsto in fase preliminare, deve essere prodotta la documentazione

integrativa attestante tali variazioni.



7. Per i nuovi scarichi di acque reflue assimilabili alle

domestiche, l’autorità competente, acquisita la documentazione prevista all’Allegato 5, accerta le

condizioni di assimilabilità di cui al precedente art. 3. A tale scopo, in fase di rilascio

dell’autorizzazione preliminare potrà fare riferimento a dati e documentazioni relativi a scarichi

provenienti da attività similari o alla più aggiornata letteratura tecnica di settore; all’atto del

rilascio dell’autorizzazione definitiva dovrà accertare il reale rispetto delle condizioni di

assimilabilità.



8. L’autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del

rilascio. Un anno prima della scadenza il titolare dello scarico deve chiederne il rinnovo all’autorità

competente.



9. L’autorità competente stabilisce la documentazione da allegare

all’istanza di rinnovo, in funzione dei documenti presentati nella precedente autorizzazione allo scarico. Se la

domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata, lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in

funzione, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all’adozione di un nuovo

provvedimento.

Limitatamente agli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate derivanti da insediamenti,

installazioni o edifici isolati di consistenza fino a 500 A.E., le autorizzazioni definitive rilasciate successivamente

alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono tacitamente rinnovate ogni quattro anni decorrenti

dalla data del rilascio, conformemente a quanto disposto dall’art. 124, comma 8, del D. Lgs. 152/2006 s.m.i.

/>


10. Qualora gli scarichi autorizzati subiscano modifiche tali da determinare variazioni rilevanti delle

caratteristiche quali-quantitative e/o del recapito finale dello scarico, i titolari degli stessi sono tenuti a darne

immediata comunicazione all’autorità competente, con contestuale inoltro di apposita istanza di

autorizzazione. L’autorità competente, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo

recettore secondo le disposizioni del presente regolamento, adotta i provvedimenti conseguenti. A tale scopo, per

variazioni rilevanti si intendono:

- la variazione della destinazione d’uso dell’insediamento o

l’incremento dell’attività (sia essa residenziale, che turistico-ricettiva od economica) che comporta

un aumento del carico organico espresso in abitanti equivalenti tale da richiedere un diverso trattamento appropriato ai

sensi di quanto previsto al Capo II e alla tabella 2 - Allegato 3 del presente regolamento.

- la variazione del

recapito finale tale da richiedere un diverso trattamento appropriato e/o diversi limiti allo scarico ai sensi di quanto

previsto al Capo II, alla tabella 2 - Allegato 3 e alla tabella 3 - Allegato 4 del presente regolamento.



/>


Art. 9

(Prescrizioni dell’autorizzazione)



1. L’autorizzazione

contiene i seguenti obblighi minimi per il titolare dello scarico:

a) obbligo per il titolare dello scarico di

garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti;

b) obbligo

per il titolare dello scarico di garantire nel tempo il corretto dimensionamento degli impianti, soprattutto in relazione

alle variazioni del numero di A.E. da servire;

c) obbligo di notificare all’Ente autorizzante ogni

variazione rilevante delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico di cui al comma 9 del precedente art.

8, eventuali adeguamenti dimensionali degli impianti nonché il trasferimento della proprietà e/o della

gestione dell’impianto di depurazione;

d) per gli scarichi di dimensione oltre i 50 A.E., obbligo di

rendere lo scarico accessibile per il campionamento da parte dell’autorità competente per il controllo,

segnalando i punti di campionamento;

e) per gli scarichi di dimensione oltre i 500 A.E., obbligo di verificare

tramite autocontrolli la qualità delle acque scaricate inviando annualmente all’autorità competente

al rilascio dell’autorizzazione allo scarico copia delle analisi in ingresso e in uscita dall’impianto,

riferite al periodo di attività dello stesso;

f) per gli scarichi oltre i 1.000 AE, obbligo di prevedere

un “Quaderno di impianto” nel quale devono essere indicate entro le 24 ore successive le operazioni svolte

nel processo depurativo e tutte le eventuali anomalie riscontrate sulla qualità e quantità dei reflui in

ingresso e in uscita, nonché le interruzioni del ciclo depurativo;

g) per gli scarichi di dimensione

oltre i 1.000 A.E., obbligo di installazione di uno strumento di misurazione delle portate o, laddove ritenuto opportuno

dall’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione allo scarico, dei volumi scaricati e di

registrazione giornaliera nel Quaderno di impianto dei volumi scaricati.



2. L’autorità

competente al rilascio dell’autorizzazione, laddove ritenuto necessario, definisce ulteriori obblighi e

prescrizioni tecniche, finalizzati ad evitare l’aumento dell’inquinamento del corpo recettore.



/>
3. In sede di autorizzazione allo scarico l’autorità competente, stabilisce:

- le

modalità di realizzazione degli autocontrolli di verifica della qualità delle acque;

- gli

specifici parametri sui quali dovrà essere esercitata l’attività di autocontrollo e di controllo, in

funzione della natura del refluo e del recapito finale, fermo restando il rispetto dei valori limite di emissione di cui

alla tabella B - Allegato 2 - del presente regolamento;

- il limite opportuno relativo al parametro

“Escherichia coli” espresso come UFC/100 ml. Si consiglia un limite non superiore a 5.000 UFC/100 ml.

/>
Art. 10

(Revoca dell’autorizzazione)



1. Le autorizzazioni allo scarico devono

essere revocate in caso di mancato adeguamento alle disposizioni del presente regolamento.



2. Prima

di revocare l’autorizzazione, l’autorità competente al controllo, ferma restando l’applicazione

delle sanzioni di cui al successivo art. 12, procede alla diffida ed assegna un termine perentorio per la

regolarizzazione dello scarico. Decorso tale termine senza che l’interessato vi abbia provveduto,

l’autorità competente contestualmente alla revoca dell’autorizzazione, ingiunge l’immediata

cessazione dello scarico.



3. Qualora si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e

per l’ambiente, l’autorità competente dispone, contestualmente alla diffida di cui al comma

precedente, la sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato.





CAPO IV

/>
DISPOSIZIONI FINALI





Art. 11

(Vigilanza e Controllo)



1.

Prima del rilascio del titolo abilitativo a costruire, per insediamenti che produrranno scarichi di acque reflue

domestiche o assimilabili alle domestiche, l’ente concedente accerta il possesso dell’autorizzazione

preliminare allo scarico da parte del richiedente.



2. L’autorità preposta al rilascio

delle autorizzazioni attua ed organizza la vigilanza e il controllo degli scarichi di cui al presente regolamento.

/>


3. I controlli devono essere effettuati con cadenza periodica semestrale (o secondo quanto diversamente

definito dall’autorità competente) oltre ad essere integrati dagli eventuali autocontrolli; gli stessi

devono essere tesi a verificare il regolare funzionamento delle attrezzature tecniche nonché l’osservanza

delle presenti norme e delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione.



4. I

controlli devono, comunque, accertare che le operazioni di smaltimento non provochino danno alla salute pubblica e

all’ambiente.



5. In sede di controllo deve essere redatto apposito verbale degli accertamenti,

delle verifiche effettuate e dell’eventuale prelevamento di campioni. In caso di svolgimento di operazioni di

campionamento, le stesse saranno effettuate secondo le modalità tecniche e procedurali descritte nel Regolamento

Regionale n. 1 del 3/11/1989 (Disciplina del prelevamento campioni acque reflue). I risultati delle analisi e il giudizio

complessivo devono essere notificati al titolare dello scarico. In caso di violazione delle disposizioni vigenti,

l’autorità che ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione allo scarico ne dà comunicazione ai

competenti organi regionali, entro quindici giorni dal ricevimento.





Art. 12



(Sanzioni)



1. In caso di violazione alle disposizioni del presente regolamento si applicano le

sanzioni previste nel Titolo V della Parte Terza del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.



2.

All’accertamento delle violazioni provvedono i funzionari ed agenti degli organi di controllo di cui al precedente

art. 11. I soggetti cui compete effettuare l’accertamento possono accedere alle proprietà private e

pubbliche e procedere ai controlli, alle rilevazioni ed alle operazioni necessarie allo svolgimento.



/>


Art. 13

(Norme finali e di rinvio)



1. Le disposizioni contenute nel

presente regolamento entrano in vigore decorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione della stessa nel Bollettino

Ufficiale della Regione Puglia.

2. Dalla stessa data sono abrogati il Regolamento Regionale n. 1 del 20/02/1988

recante “Disciplina degli impianti di smaltimento sul suolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50

vani o 5.000 mc. e degli insediamenti turistici non allacciati alla pubblica fognatura” e il Regolamento regionale

n. 4 del 3/11/1989 recante “Disciplina degli impianti provvisori di smaltimento sul suolo di nuovi insediamenti

civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 mc. nei Comuni o nelle aree urbane non ancora serviti da pubbliche

fognature”.



3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si fa

riferimento alle norme vigenti che regolano tale materia, con particolare riguardo al D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., alla

L.R. 24/1983 s.m.i. e alla L.R. 17/2000.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale

della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1della L.R.12/05/2004,n.7 “ Statuto della

Regione Puglia”.E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della

Regione Puglia.



Dato a Bari, addì 12 dicembre 2011



VENDOLA

/>
REGOLAMENTO REGIONALE

Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche

di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I.



[D.Lgs.n.152/2006, art.100 - comma 3]

_________________





INDICE

/>




CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Campo di applicazione e finalità)

/>
Art. 2 (De?nizioni)

Art. 3 (Acque reflue domestiche e acque reflue assimilate alle domestiche)

/>


CAPO II - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE

Art. 4 (Principi

generali)

Art. 5 (Calcolo degli abitanti equivalenti)

Art. 6 (Tipologie di trattamenti e limiti allo

scarico)



CAPO III -REGIME AUTORIZZATORIO DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE

/>
Art. 7 (Criteri generali)

Art. 8 (Autorizzazione allo scarico)

Art. 9 (Prescrizioni

dell’autorizzazione)

Art. 10 (Revoca dell’autorizzazione)



CAPO IV -

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 (Vigilanza e Controllo)

Art. 12 (Sanzioni)

Art. 13 (Norme

finali e di rinvio)





ALLEGATI



ALLEGATO 1. Tab. A - Scarichi Assimilabili

alle Acque Reflue Domestiche



ALLEGATO 2. Tab. B - Limiti allo Scarico per Insediamenti fino a 2.000

A.E.



ALLEGATO 3. Tab. C - Trattamenti Appropriati per Insediamenti fino a 2.000 A.E.



/>
ALLEGATO 4. Tipologie Impiantistiche adottabili come Trattamenti Appropriati



ALLEGATO 5.

Documentazione da allegare alla Domanda di Autorizzazione "

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  • 3 - POCO D'ACCORDO
  • 4 - ABBASTANZA D'ACCORDO
  • 5 - D'ACCORDO
  • 6 - COMPLETAMENTE D'ACCORDO

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