Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I.
Regolamento Regionale 12 dicembre 2011, n.26
- Categoria: Tutte le notizie
- Data: 19.12.11
Dettagli della notizia
L'URP informa che nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n. 195 del 16.12.2011, è stato pubblicato il regolamento regionale n.26 del 12 dicembre 2011, avente ad
oggetto:" Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di
insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I.
"
[D.Lgs.n.152/2006, art.100 - comma 3]
Per opportuna
consocenza, si trascrive di seguito il testo del suindicato regolamento regionale.
/>
"REGOLAMENTO REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 26
/>
Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti
di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I.
/>
[D.Lgs.n.152/2006, art.100 - comma 3]
"IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA
REGIONALE
Visto l’art.121 della Costituzione, così come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale
l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto lo Statuto della Regione Puglia (L. R. 12 maggio
2004, n. 7) ed, in particolare, gli artt. 42, comma 2, lett. c e 44, comma 2;
Visto il DLgs 3 aprile
2006, n. 152 ;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2411 del 21 novembre 2011 e la successiva di
adozione del Regolamento n.2750 del 5 dicembre 2011;
EMANA
Il seguente
Regolamento:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Campo di applicazione e finalità)
1. Il presente regolamento disciplina, in
attuazione delle disposizioni dell’art. 100, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, gli scarichi di acque reflue domestiche
e assimilate provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati, inferiori o uguali ai 2.000 abitanti
equivalenti non recapitanti nella rete fognaria.
2. Il presente regolamento ha come finalità precipua la
tutela ed il miglioramento della qualità delle acque superficiali e sotterranee del territorio regionale, in
funzione del rispetto degli obiettivi di qualità individuati nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia
approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 230 del 20 ottobre 2009 e dei suoi aggiornamenti.
/>
3. A tale scopo, il presente regolamento definisce, in particolare:
• l’assimilazione ad acque
reflue domestiche, ai sensi dell’art. 101, comma 7, lettera e) del D.Lgs. 152/2006;
• i valori
limite di emissione da applicarsi agli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate provenienti da insediamenti
isolati di consistenza inferiore ai 2.000 A.E.;
• i trattamenti a cui devono essere sottoposte le acque
reflue domestiche e assimilate e i tempi di adeguamento, ai sensi dell’art. 100, comma 3, dello stesso decreto;
/>
• il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate.
/>
Art. 2
(De?nizioni)
1. Ai fini del presente regolamento, si richiamano le seguenti
definizioni del D. Lgs 152/2006:
a) abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente una
richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;
b) acque reflue
domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal
metabolismo umano e da attività domestiche;
c) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue
scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle
acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
d) acque reflue urbane: acque reflue
domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento
convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
e) agglomerato: l’area in cui
la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia
tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento
delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale;
f) applicazione
al terreno: l’apporto di materiale al terreno mediante spandimento e/o mescolamento con gli strati superficiali,
iniezione, interramento;
g) utilizzazione agronomica: la gestione di effluenti di allevamento, acque di
vegetazione residuate dalla lavorazione delle olive, acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro
-alimentari, dalla loro produzione fino all’applicazione al terreno ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo,
finalizzati all’utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti nei medesimi contenute;
h) bestiame: tutti
gli animali allevati per uso o profitto;
i) scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un
sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con
il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro
natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti
all’articolo 114 del D. Lgs.152/2006;
j) acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno
scarico;
k) trattamento appropriato: il trattamento delle acque reflue domestiche mediante un processo ovvero
un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi
obbiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni della parte terza del D.Lgs. 152/2006.
l)
trattamento primario: il trattamento delle acque reflue che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi mediante
processi fisici e/o chimico-fisici e/o altri, a seguito dei quali prima dello scarico il BOD5 delle acque in trattamento
sia ridotto almeno del 20 per cento ed i solidi sospesi totali almeno del 50 per cento;
m) trattamento
secondario: il trattamento delle acque reflue mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con
sedimentazione secondaria, o mediante altro processo in cui vengano comunque rispettati i requisiti di cui alla tabella 1
dell’Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/06;
n) valore limite di emissione: limite di
accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure massa per
unità di prodotto di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo; i valori limite di emissione
possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle
sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall’impianto, senza tener conto
dell’eventuale diluizione; l’effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso
in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell’impianto, a condizione di garantire un
livello equivalente di protezione dell’ambiente nel suo insieme e di non portare carichi inquinanti maggiori
nell’ambiente.
2. Inoltre, si intende per:
o) insediamenti, installazioni o edifici
isolati (di seguito insediamenti isolati): le costruzioni edilizie ubicate in zone non servite da rete fognaria;
/>
p) titolare dello scarico: il titolare dell’attività da cui origina lo scarico e a cui compete la
responsabilità tecnica, amministrativa e finanziaria degli interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione
delle opere e del rispetto dei limiti allo scarico;
q) titolare dell’impianto di trattamento: il titolare
dell’attività da cui provengono le acque reflue domestiche o assimilate a cui compete la
responsabilità tecnica, amministrativa e finanziaria degli interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione
delle opere;
r) acque di scambio termico: acque utilizzate esclusivamente con lo scopo di realizzare opportuni
scambi termici all’interno dei processi produttivi che non entrano in contatto con la materia lavorata;
/>
s) scarichi in atto e/o esistenti: gli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue assimilate che alla
data di entrata in vigore del presente regolamento sono in esercizio e conformi alla disciplina e al regime
autorizzatorio previgente.
Art. 3
(Acque reflue assimilate alle domestiche)
/>
1. Ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue
domestiche, oltre a quelle indicate all’art. 101, comma 71, del D. Lgs. 152/2006, le acque reflue provenienti dalle
attività produttive elencate di seguito:
______
1 (art. 101, comma 7, del D.Lgs.
152/2006)
Salvo quanto previsto dall’art. 112, ai fini della disciplina degli scarichi e delle
autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:
a) provenienti da imprese dedite
esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
b) provenienti da imprese dedite ad
allevamento di bestiame;
c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che
esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere
di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata
proveniente in misura prevalente dall’attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque
titolo la disponibilità;
d) provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a
scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di
specchio d’acqua o in cui venga utilizzata una portata d’acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale;
/>
f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.
a)
attività di produzione e commercio di beni o servizi le cui acque reflue sono costituite esclusivamente dallo
scarico di acque derivanti dal metabolismo umano e da attività domestiche;
b) allevamento di altri
animali diversi da bovini, suini, avicoli, cunicoli, ovini, caprini, equini con peso vivo medio per anno non superiore
alle 2 tonnellate;
c) stabulazione e custodia di animali non ai fini di allevamento (con eventuale
realizzazione di un impianto di disinfezione, qualora venga richiesta specificamente dall’autorità
competente all’autorizzazione allo scarico o dall’autorità sanitaria);
d) commercio al
dettaglio di prodotti alimentari, bevande, tabacco ed altro, in esercizi specializzati o meno, anche con annesso
laboratorio di produzione finalizzato esclusivamente allo stesso commercio con un consumo idrico giornaliero inferiore a
5 mc nel periodo di massima attività;
e) laboratori artigianali per la produzione di dolciumi, gelati,
pane, biscotti e prodotti alimentari freschi, ad esclusione dei derivati del latte di cui al punto f), con consumo idrico
giornaliero fino a 5 mc nel periodo di massima attività;
f) laboratori artigianali per la produzione dei
derivati del latte: burro, formaggi, yogurt, latticini, con quantità di prodotto lavorato non superiore a 700 Kg
di latte al giorno e a condizione che non sussista scarico del siero;
g) attività alberghiere e
ricettive (di cui alla L.R. 11/1999), rifugi montani, agriturismi (anche con attività di allevamento solo se la
stessa è riconducibile al punto b) e campeggi;
h) attività di ristorazione, a condizione che gli
oli alimentari usati vengano smaltiti come rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/2006, parte quarta o, in alternativa, che il
trattamento delle acque reflue sia dotato di pozzetti degrassatori;
i) bar, caffè, gelaterie (anche con
intrattenimento e spettacolo), enoteche-bottiglierie con somministrazione;
j) discoteche, sale da ballo, night
clubs, pubs, sale giochi e biliardi e simili;
k) stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali);
/>
l) centri e stabilimenti per il benessere fisico;
m) piscine (con esclusione delle piscine riempite con
acqua di mare non recapitanti in acque marine) e stabilimenti idropinici ed idrotermali, escluse le acque di contro-
lavaggio dei filtri non preventivamente trattate;
n) asili nido, istruzione primaria e secondaria di primo e
secondo grado, e università (con esclusione dei laboratori in cui vengano utilizzate sostanze pericolose comprese
nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs
152/06);
o) case di riposo senza cure mediche;
p) ambulatori medici, studi veterinari o odontoiatrici
o simili e laboratori connessi alle attività a condizione che reattivi, reagenti e prodotti analizzati vengano
smaltiti come rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/2006, parte quarta;
q) laboratori di parruccheria, barberia ed
istituti di bellezza con consumo idrico giornaliero fino a 1 mc nel periodo di massima attività;
r)
lavanderie e/o tintorie che trattano non più di 100 Kg di biancheria al giorno e a condizione che non sussista
scarico di sostanze solventi.
2. Sono inoltre assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue
prodotte da insediamenti di produzione di beni e servizi non recapitanti in pubblica fognatura con portata giornaliera
inferiore ai 15 mc e con caratteristiche qualitative, prima di ogni trattamento depurativo, tali da garantire il rispetto
dei valori limite stabiliti alla tabella A - Allegato 1.
3. Fermo restando le assimilabilità
di cui al precedente comma 1, le acque reflue domestiche che scaricano in pubblica fognatura dovranno rispettare i
regolamenti emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato.
CAPO II
DISCIPLINA DEGLI
SCARICHI
DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE
E ASSIMILATE
Art. 4
(Principi generali)
1. Gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate provenienti da
insediamenti, installazioni o edifici isolati di consistenza inferiore o uguale ai 2.000 A.E. devono essere sottoposti a
trattamenti depurativi mediante sistemi individuali o altri sistemi pubblici e privati, di seguito denominati trattamenti
appropriati.
2. I sistemi di trattamento da adottare devono garantire la conformità dello
scarico ai valori limite di emissione fissati dal presente regolamento, al fine del raggiungimento degli obiettivi di
qualità ambientale delle acque superficiali e sotterranee.
3. Fermo restando le disposizioni
del presente regolamento, nell’ambito delle misure di tutela quantitativa della risorsa idrica, gli enti locali
possono incentivare l’utilizzo di tecniche per il recupero delle acque reflue oggetto del presente regolamento
promuovendo gli interventi di edilizia sostenibile, in conformità con quanto disposto dalla L.R. 13/2008
“Norme per l’abitare sostenibile”.
Art. 5
(Calcolo degli
abitanti equivalenti)
1. I sistemi di trattamento dei reflui devono essere individuati e dimensionati
in base al numero degli abitanti equivalenti (nel seguito A.E) da servire. Il concetto di abitante equivalente viene
utilizzato come unità di misura del carico inquinante di natura biodegradabile veicolato dalle acque reflue.
/>
2. Gli A.E. sono definiti attraverso i seguenti parametri: richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni
(BOD5) ai sensi dell’art. 74 - comma 1 - lett. a) del D. Lgs. 152/2006, richiesta chimica di ossigeno (COD) e
volume di scarico e vengono determinati numericamente mediante applicazione dei seguenti valori unitari:
- 1
A.E. = richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) = 60 grammi di ossigeno al giorno;
- 1 A.E. =
richiesta chimica di ossigeno (COD) = 130 grammi di ossigeno al giorno;
- 1 A.E. = volume di scarico = 200
litri al giorno.
Il numero di A.E. da assumere a riferimento per il dimensionamento e la scelta del sistema di
trattamento delle acque reflue domestiche e/o assimilate è pari al valore più alto risultante
dall’applicazione delle suddette equivalenze.
3. I parametri di cui al punto precedente sono da
intendersi riferiti allo scarico giornaliero di punta del periodo di massimo carico dell’attività. In
assenza di altri dati si può far riferimento al consumo idrico come risultante dalle fatturazioni del gestore del
S.I.I. e di eventuali altre fonti di approvvigionamento autonomo, scomputando i volumi non scaricati in ragione della
tipologia delle attività svolte.
Art. 6
(Limiti allo scarico
e
tipologie di trattamenti)
1. Gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate provenienti da
insediamenti, installazioni o edifici isolati di consistenza inferiore o uguale ai 2.000 A.E. devono rispettare i valori
limite di emissione stabiliti dal presente regolamento ed indicati nella tabella B - Allegato 2.
2.
Il rispetto dei valori limite di emissione non può in alcun caso essere conseguito mediante diluizione con acque
prelevate esclusivamente allo scopo, né con acque di scambio termico.
3. I valori limite di
emissione allo scarico previsti dalla tabella B - Allegato 2 al presente regolamento sono definiti in funzione della
dimensione dell’insediamento e della tipologia del corpo ricettore (acque superficiali e marino costiere, suolo).
Relativamente alla consistenza dell’insediamento, vengono individuate tre classi di applicabilità dei
trattamenti appropriati, dipendenti dal numero degli abitanti equivalenti serviti:
a) fino a 50 A.E.
/>
b) tra 51 e 500 A.E.
c) tra 501 e 2.000 A.E.
4. La conformità ai valori limite
di emissione non è richiesta per gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate provenienti da insediamenti
aventi dimensione inferiore o uguale a 50 A.E. per i quali deve, comunque, essere garantita l’efficienza del
trattamento appropriato adottato.
5. L’individuazione del trattamento depurativo necessario a
garantire il rispetto dei limiti allo scarico deve essere fatta in base al carico organico da trattare e alla tipologia
del recettore dello scarico. A tal fine, negli allegati del presente regolamento sono state individuate, in funzione
della consistenza dell’insediamento e del recapito finale, le più diffuse tipologie di trattamento
appropriato applicabili (tabella C - Allegato 3) nonché le relative specifiche tecniche comprensive dei principali
interventi manutentivi (Allegato 4).
6. Fermo restando il rispetto dei valori limite di emissione di
cui alla tabella B - Allegato 2, la scelta della soluzione impiantistica più idonea va operata tenendo conto delle
seguenti ulteriori indicazioni:
• Per insediamenti isolati che registrano un numero superiore a 1.000
presenze al giorno devono essere utilizzati, esclusivamente, trattamenti di tipo tecnologico.
• Per
insediamenti isolati recapitanti in aree sensibili e in corpi idrici superficiali, il cui stato ambientale è
classificato “elevato” ai sensi del D.Lgs. 152/2006, è necessario favorire i processi di abbattimento
dell’azoto. A tal fine si ritengono adeguate:
- le configurazioni costituite da vasche Imhoff seguite da
vasche di fitodepurazione combinate, per insediamenti di consistenza compresa fra 51 e 500 A.E.;
- le
configurazioni costituite da impianti tecnologici tradizionali implementati da sistemi naturali di finissaggio, quali
stagni aerobici o bacini di fitodepurazione, per insediamenti di consistenza compresa fra 501 e 2.000 A.E.
/>
7. I titolari degli scarichi possono proporre l’installazione di sistemi alternativi a quelli individuati
nella suddetta tabella B che garantiscono prestazioni almeno equivalenti, fermo restando l’obbligo del rispetto dei
valori limite di emissione prescritti dal presente regolamento.
CAPO III
REGIME
AUTORIZZATORIO
DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE
DOMESTICHE E ASSIMILATE
/>
Art. 7
(Disposizioni generali)
1. Tutti gli scarichi oggetto del presente regolamento
devono essere preventivamente autorizzati.
2. La domanda di autorizzazione agli scarichi è
presentata all’autorità competente secondo quanto disposto dalla L.R. 24/1983 come modificata dalla L.R.
31/1995, nonché dal Titolo VIII della L.R. 17/2000. Al riguardo, con riferimento a quanto previsto dall’art.
42, comma 12, della L.R. 24/1983 “Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia” e
s.m.i. circa i compiti dei Comuni, ai fini dell’applicazione del presente regolamento:
- si assume che
gli “insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5000 metri cubi” corrispondono in termini di
carico inquinante ad “insediamenti di consistenza fino a 50 A.E.”, di cui al presente regolamento;
/>
- per la definizione dei “campeggi e villaggi turistici” si rinvia alle descrizioni riportate al Titolo
II della L.R. 11/1999 inerente la disciplina delle strutture ricettive.
______
2 (art. 42, comma 1, della L.R. 24/1983 s.m.i.)
I Comuni esercitano le funzioni inerenti le
autorizzazioni per gli Scarichi sul suolo, nelle aree potenzialmente idonee così come individuate dal piano
regionale di risanamento delle acque, dei reflui provenienti da insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o
5000 metri cubi, da campeggi e villaggi turistici in aree non servite da pubblica fognatura.
3. Gli scarichi in
atto e/o esistenti di acque reflue domestiche o assimilate provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati
inferiori o uguali ai 2.000 A.E. devono essere adeguati alle disposizioni di cui al presente regolamento entro due anni
dalla data di entrata in vigore dello stesso.
4. In deroga a quanto previsto al comma precedente,
l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione, per prevenire possibili inconvenienti igienico
-sanitari, può richiedere adeguamenti delle modalità di scarico o del sistema di trattamento alle
disposizioni di cui al presente regolamento, fissando un tempo inferiore e comunque compatibile con gli interventi
necessari.
5. Qualora risulti manifesta l’impossibilità tecnica di provvedere
all’adeguamento di cui al precedente comma 3 o, in caso di nuovo scarico, di realizzare l’impianto di
trattamento appropriato conformemente al presente regolamento, il titolare dell’impianto di trattamento e/o
raccolta deve avanzare istanza di deroga all’autorità competente. La suddetta istanza deve essere corredata
da relazione redatta da tecnico abilitato comprovante le circostanze tecniche che rendono impossibile l’adeguamento
e/o la realizzazione dell’impianto secondo le disposizioni del presente regolamento. L’autorità
competente provvede ad esprimersi in merito all’istanza di deroga entro 90 giorni dalla ricezione della medesima.
Art. 8
(Autorizzazione allo scarico)
1.
L’autorizzazione è rilasciata in forma definitiva per tutti gli scarichi che rispettano i valori limite di
emissione e le prescrizioni di cui al presente regolamento regionale.
2. L’autorizzazione
può prevedere un periodo provvisorio di esercizio, a decorrere dalla data di attivazione dello scarico, per la
messa a punto dei processi depurativi. La fase di autorizzazione provvisoria deve avere la durata minima tecnicamente
necessaria in relazione alle dimensioni ed alla tecnologia adottata dall’impianto e comunque non superare il limite
di 120 giorni, prorogabili, in via eccezionale, su valutazione dell’autorità competente conseguente a
motivata richiesta. L’autorità competente potrà altresì stabilire, nell’atto
autorizzativo, una specifica disciplina dello scarico nel periodo provvisorio.
3.
L’autorizzazione allo scarico viene concessa al titolare dello scarico a seguito di presentazione di istanza (nei
modi di legge) corredata della documentazione di cui all’Allegato 5. Per scarichi esistenti provenienti da
insediamenti di consistenza superiore a 50 A.E., detta documentazione deve essere integrata dai certificati di analisi
chimico fisiche e batteriologiche delle acque di scarico, non antecedenti a tre mesi dalla data di presentazione della
domanda di autorizzazione. Tali analisi, qualora l’attività sia a carattere stagionale, dovranno essere
riferite al periodo d’attività dell’impianto.
4. L’autorità
competente definisce eventuali documenti integrativi, oltre che termini e modalità con le quali gli stessi
dovranno essere predisposti, anche in funzione di quanto previsto dal precedente art. 6.
5.
L’autorità competente provvede al rilascio dell’autorizzazione allo scarico entro 90 giorni dalla
ricezione della domanda completa di tutti i documenti necessari. La medesima autorità trasmette alla Regione
Puglia il provvedimento autorizzatorio rilasciato.
6. I titolari di nuovi scarichi provenienti da
insediamenti di consistenza superiore a 50 A.E., sono tenuti a presentare l’istanza di cui al comma 3 prima
dell’acquisizione del titolo abilitativo alla costruzione e comunque preventivamente all’inizio dei lavori di
realizzazione degli stessi. L’autorità competente attiverà la procedura per il rilascio
dell’autorizzazione preliminare, propedeutica all’autorizzazione definitiva, in cui sono definiti:
/>
- i tempi di attivazione dello scarico;
- i limiti allo scarico, in conformità al dettato del
presente regolamento;
- la durata dell’autorizzazione preliminare, connessa alla durata del titolo
abilitativo alla costruzione;
- il numero di eventuali autocontrolli.
Ad avvenuta realizzazione dei
lavori, il titolare dovrà darne comunicazione all’autorità competente che attiverà la
procedura per il rilascio dell’autorizzazione definitiva, di cui ai commi precedenti. Qualora le caratteristiche
dello scarico realizzato si discostino da quanto previsto in fase preliminare, deve essere prodotta la documentazione
integrativa attestante tali variazioni.
7. Per i nuovi scarichi di acque reflue assimilabili alle
domestiche, l’autorità competente, acquisita la documentazione prevista all’Allegato 5, accerta le
condizioni di assimilabilità di cui al precedente art. 3. A tale scopo, in fase di rilascio
dell’autorizzazione preliminare potrà fare riferimento a dati e documentazioni relativi a scarichi
provenienti da attività similari o alla più aggiornata letteratura tecnica di settore; all’atto del
rilascio dell’autorizzazione definitiva dovrà accertare il reale rispetto delle condizioni di
assimilabilità.
8. L’autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del
rilascio. Un anno prima della scadenza il titolare dello scarico deve chiederne il rinnovo all’autorità
competente.
9. L’autorità competente stabilisce la documentazione da allegare
all’istanza di rinnovo, in funzione dei documenti presentati nella precedente autorizzazione allo scarico. Se la
domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata, lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in
funzione, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all’adozione di un nuovo
provvedimento.
Limitatamente agli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate derivanti da insediamenti,
installazioni o edifici isolati di consistenza fino a 500 A.E., le autorizzazioni definitive rilasciate successivamente
alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono tacitamente rinnovate ogni quattro anni decorrenti
dalla data del rilascio, conformemente a quanto disposto dall’art. 124, comma 8, del D. Lgs. 152/2006 s.m.i.
/>
10. Qualora gli scarichi autorizzati subiscano modifiche tali da determinare variazioni rilevanti delle
caratteristiche quali-quantitative e/o del recapito finale dello scarico, i titolari degli stessi sono tenuti a darne
immediata comunicazione all’autorità competente, con contestuale inoltro di apposita istanza di
autorizzazione. L’autorità competente, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo
recettore secondo le disposizioni del presente regolamento, adotta i provvedimenti conseguenti. A tale scopo, per
variazioni rilevanti si intendono:
- la variazione della destinazione d’uso dell’insediamento o
l’incremento dell’attività (sia essa residenziale, che turistico-ricettiva od economica) che comporta
un aumento del carico organico espresso in abitanti equivalenti tale da richiedere un diverso trattamento appropriato ai
sensi di quanto previsto al Capo II e alla tabella 2 - Allegato 3 del presente regolamento.
- la variazione del
recapito finale tale da richiedere un diverso trattamento appropriato e/o diversi limiti allo scarico ai sensi di quanto
previsto al Capo II, alla tabella 2 - Allegato 3 e alla tabella 3 - Allegato 4 del presente regolamento.
/>
Art. 9
(Prescrizioni dell’autorizzazione)
1. L’autorizzazione
contiene i seguenti obblighi minimi per il titolare dello scarico:
a) obbligo per il titolare dello scarico di
garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti;
b) obbligo
per il titolare dello scarico di garantire nel tempo il corretto dimensionamento degli impianti, soprattutto in relazione
alle variazioni del numero di A.E. da servire;
c) obbligo di notificare all’Ente autorizzante ogni
variazione rilevante delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico di cui al comma 9 del precedente art.
8, eventuali adeguamenti dimensionali degli impianti nonché il trasferimento della proprietà e/o della
gestione dell’impianto di depurazione;
d) per gli scarichi di dimensione oltre i 50 A.E., obbligo di
rendere lo scarico accessibile per il campionamento da parte dell’autorità competente per il controllo,
segnalando i punti di campionamento;
e) per gli scarichi di dimensione oltre i 500 A.E., obbligo di verificare
tramite autocontrolli la qualità delle acque scaricate inviando annualmente all’autorità competente
al rilascio dell’autorizzazione allo scarico copia delle analisi in ingresso e in uscita dall’impianto,
riferite al periodo di attività dello stesso;
f) per gli scarichi oltre i 1.000 AE, obbligo di prevedere
un “Quaderno di impianto” nel quale devono essere indicate entro le 24 ore successive le operazioni svolte
nel processo depurativo e tutte le eventuali anomalie riscontrate sulla qualità e quantità dei reflui in
ingresso e in uscita, nonché le interruzioni del ciclo depurativo;
g) per gli scarichi di dimensione
oltre i 1.000 A.E., obbligo di installazione di uno strumento di misurazione delle portate o, laddove ritenuto opportuno
dall’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione allo scarico, dei volumi scaricati e di
registrazione giornaliera nel Quaderno di impianto dei volumi scaricati.
2. L’autorità
competente al rilascio dell’autorizzazione, laddove ritenuto necessario, definisce ulteriori obblighi e
prescrizioni tecniche, finalizzati ad evitare l’aumento dell’inquinamento del corpo recettore.
/>
3. In sede di autorizzazione allo scarico l’autorità competente, stabilisce:
- le
modalità di realizzazione degli autocontrolli di verifica della qualità delle acque;
- gli
specifici parametri sui quali dovrà essere esercitata l’attività di autocontrollo e di controllo, in
funzione della natura del refluo e del recapito finale, fermo restando il rispetto dei valori limite di emissione di cui
alla tabella B - Allegato 2 - del presente regolamento;
- il limite opportuno relativo al parametro
“Escherichia coli” espresso come UFC/100 ml. Si consiglia un limite non superiore a 5.000 UFC/100 ml.
/>
Art. 10
(Revoca dell’autorizzazione)
1. Le autorizzazioni allo scarico devono
essere revocate in caso di mancato adeguamento alle disposizioni del presente regolamento.
2. Prima
di revocare l’autorizzazione, l’autorità competente al controllo, ferma restando l’applicazione
delle sanzioni di cui al successivo art. 12, procede alla diffida ed assegna un termine perentorio per la
regolarizzazione dello scarico. Decorso tale termine senza che l’interessato vi abbia provveduto,
l’autorità competente contestualmente alla revoca dell’autorizzazione, ingiunge l’immediata
cessazione dello scarico.
3. Qualora si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e
per l’ambiente, l’autorità competente dispone, contestualmente alla diffida di cui al comma
precedente, la sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato.
CAPO IV
/>
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 11
(Vigilanza e Controllo)
1.
Prima del rilascio del titolo abilitativo a costruire, per insediamenti che produrranno scarichi di acque reflue
domestiche o assimilabili alle domestiche, l’ente concedente accerta il possesso dell’autorizzazione
preliminare allo scarico da parte del richiedente.
2. L’autorità preposta al rilascio
delle autorizzazioni attua ed organizza la vigilanza e il controllo degli scarichi di cui al presente regolamento.
/>
3. I controlli devono essere effettuati con cadenza periodica semestrale (o secondo quanto diversamente
definito dall’autorità competente) oltre ad essere integrati dagli eventuali autocontrolli; gli stessi
devono essere tesi a verificare il regolare funzionamento delle attrezzature tecniche nonché l’osservanza
delle presenti norme e delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione.
4. I
controlli devono, comunque, accertare che le operazioni di smaltimento non provochino danno alla salute pubblica e
all’ambiente.
5. In sede di controllo deve essere redatto apposito verbale degli accertamenti,
delle verifiche effettuate e dell’eventuale prelevamento di campioni. In caso di svolgimento di operazioni di
campionamento, le stesse saranno effettuate secondo le modalità tecniche e procedurali descritte nel Regolamento
Regionale n. 1 del 3/11/1989 (Disciplina del prelevamento campioni acque reflue). I risultati delle analisi e il giudizio
complessivo devono essere notificati al titolare dello scarico. In caso di violazione delle disposizioni vigenti,
l’autorità che ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione allo scarico ne dà comunicazione ai
competenti organi regionali, entro quindici giorni dal ricevimento.
Art. 12
(Sanzioni)
1. In caso di violazione alle disposizioni del presente regolamento si applicano le
sanzioni previste nel Titolo V della Parte Terza del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
2.
All’accertamento delle violazioni provvedono i funzionari ed agenti degli organi di controllo di cui al precedente
art. 11. I soggetti cui compete effettuare l’accertamento possono accedere alle proprietà private e
pubbliche e procedere ai controlli, alle rilevazioni ed alle operazioni necessarie allo svolgimento.
/>
Art. 13
(Norme finali e di rinvio)
1. Le disposizioni contenute nel
presente regolamento entrano in vigore decorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione della stessa nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.
2. Dalla stessa data sono abrogati il Regolamento Regionale n. 1 del 20/02/1988
recante “Disciplina degli impianti di smaltimento sul suolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50
vani o 5.000 mc. e degli insediamenti turistici non allacciati alla pubblica fognatura” e il Regolamento regionale
n. 4 del 3/11/1989 recante “Disciplina degli impianti provvisori di smaltimento sul suolo di nuovi insediamenti
civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 mc. nei Comuni o nelle aree urbane non ancora serviti da pubbliche
fognature”.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si fa
riferimento alle norme vigenti che regolano tale materia, con particolare riguardo al D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., alla
L.R. 24/1983 s.m.i. e alla L.R. 17/2000.
Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1della L.R.12/05/2004,n.7 “ Statuto della
Regione Puglia”.E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della
Regione Puglia.
Dato a Bari, addì 12 dicembre 2011
VENDOLA
/>
REGOLAMENTO REGIONALE
Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche
di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I.
[D.Lgs.n.152/2006, art.100 - comma 3]
_________________
INDICE
/>
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 (Campo di applicazione e finalità)
/>
Art. 2 (De?nizioni)
Art. 3 (Acque reflue domestiche e acque reflue assimilate alle domestiche)
/>
CAPO II - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE
Art. 4 (Principi
generali)
Art. 5 (Calcolo degli abitanti equivalenti)
Art. 6 (Tipologie di trattamenti e limiti allo
scarico)
CAPO III -REGIME AUTORIZZATORIO DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE
/>
Art. 7 (Criteri generali)
Art. 8 (Autorizzazione allo scarico)
Art. 9 (Prescrizioni
dell’autorizzazione)
Art. 10 (Revoca dell’autorizzazione)
CAPO IV -
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 11 (Vigilanza e Controllo)
Art. 12 (Sanzioni)
Art. 13 (Norme
finali e di rinvio)
ALLEGATI
ALLEGATO 1. Tab. A - Scarichi Assimilabili
alle Acque Reflue Domestiche
ALLEGATO 2. Tab. B - Limiti allo Scarico per Insediamenti fino a 2.000
A.E.
ALLEGATO 3. Tab. C - Trattamenti Appropriati per Insediamenti fino a 2.000 A.E.
/>
ALLEGATO 4. Tipologie Impiantistiche adottabili come Trattamenti Appropriati
ALLEGATO 5.
Documentazione da allegare alla Domanda di Autorizzazione "