"Disciplina dell'Agriturismo".

Proposta di legge presentata da 7 Consiglieri Regionali della Puglia

Dettagli della notizia

L'URP informa che 7 Consiglieri Regionali hanno presentato, in data 5 novembre 2009, una

proposta di legge dal titolo "Disciplina dell'Agriturismo".



Tale proposta

di legge è stata assegnata nella stessa giornata, in sede referente, alla IV Commissione Consiliare Regionale (Sviluppo

Economico).







L'articolo 2 (che di seguito si trascrive) della sopraindicata

proposta di legge definisce cosa si intende per attività agrituristiche.







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" Art. 2 - Definizione di attività agrituristiche







1. Per attività

agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui

all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di persone, oppure associati fra loro - di seguito

denominati imprenditori agricoli - attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le

attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.



2. Allo svolgimento

dell'attività agrituristica devono essere addetti prevalentemente l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi

dell'articolo 230 bis del codice civile. Gli addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica sono considerati

lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale.



3.

Rientrano fra le attività afrituristiche:



a) dare ospitalità in alloggi;



b)

somministrare pasti e bevande presso la sede aziendale, nei ristori di campagna, lungo la rete ciclabile ai sensi della

normativa vigente oppure in forma di banchetti;



c) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari

nella disponbilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di

ippoturismo, e organizzare presso l'azienda degustazioni di prodotti agricoli propri e della zona nonchè attività di

assistenza a persone, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio

e del patrimonio rurale.



4. le attività di cui al comma 3 possono essere esercitate congiuntamente e

disgiuntamente. Le attività di somministrazione di pasti e bevande presso l'azienda e nei ristori di campagna sono

incompatibili tra di loro.



5. Per aziende agricole della zona si intendono quelle collocate in ambito

comunale o di comune limitrofo, ivi incluse cooperative di trasformazione e di commericalizzazione di prodotti agricoli.





6. Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 20 febbraio 2006, n.96, ai fini del riconoscimento

delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo nonchè della priorità nell'erogazione dei contributi e, comunque, ad

ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attività agrituristica è considerato

reddito agricolo."

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