L'URP segnala che la Giunta Regionale della Puglia ha
approvato in data 9 maggio 2012 il Disegno di legge n.8/2012, recante "Disciplina dell'attività
ricettiva di Bed and Breakfast (B&B)".
Il disegno di legge è stato assegnato
il 10 maggio 2012 alla IV Commissione Consiliare Regionale (Sviluppo Economico).
/>
Per opportuna consocenza, si trascrive di seguito il testo del succitato disegno di legge:
/>
DDL Disciplina dell'attività ricettiva di Bed and Breakfast (B&8)
/>
CAPO 1- GENERALITA’, DEFINIZIONI, REQUISITI
ARTICOLO - Generalità
/>
1. La Regione Puglia favorisce lo sviluppo e la presenza su tutto iI territorio regionale
dell' attività ricettiva denominata Bed and Breakfast, con la finalità strategica di promuovere un
turismo sostenibile e un'ospitalità autentica in ambito familiare, di favorire I'incontro tra le persone,
nonchè la conoscenza e la diffusione delle culture e delle tradizioni locali, valorizzando e migliorando
altresì I'utilizzazione del patrimonio immobiliare esistente.
2. La presente
legge individua e disciplina le seguenti tipologie di Bed and Breakfast:
3. L'esercizio
dell'attività di Bed and Breakfast non comporta cambio di destinazione d'’uso dell'immobile. I locali
adibiti a Bed and Breakfast devono possedere le caratteristiche strutturali e igienico-sanitarie previste per I'uso
abitativo dai regolamenti comunali vigenti, nel pieno rispetto delle prescrizioni normative in materia di edilizia, di
urbanistica, di pubblica sicurezza e di somministrazione di cibi e bevande.
4. Le
abitazioni destinate all'attività di Bed and Breakfast hanno I'obbligo di esporre il Marchio regionale
identificativo per la tipologia di appartenenza, così come definito dall'articolo 11 della presente legge.
/>
5. I requisiti minimi obbligatori richiesti per I'esercizio dell'attività di Bed
and Breakfast sana elencati nell'Allegato 1 della presente Legge.
/>
ARTICOLO 2 - Definizione, caratteristiche e servizi minimi dei Bed and Breakfast a conduzione familiare
/>
1. Si definisce Bed and Breakfast a conduzione familiare
l’attività ricettiva svolta in maniera non continuativa e non imprenditoriale da chi, nella casa in cui
abita, fornisce alloggio e prima colazione in non più di 4 camere e 9 posti letto, avvalendosi della normale
organizzazione familiare, ivi compresa l’eventuale presenza di collaboratori domestici al servizio della famiglia,
senza la fornitura di servizi aggiuntivi.
2. L'attività di Bed & Breakfast a
conduzione familiare è esercitata in un'unica unità immobiliare, da chi vi dimora stabilmente per
I'intero periodo in cui dichiara di svolgere attività di accoglienza.
3.
L'ospitalità può essere fornita per un minimo di 90 ed un massimo di 270 giorni I'anno.
/>
4. All'interno dei Borghi e dei Piccoli Comuni con popolazione residente non superiore a 5.000 abitanti
in base ai dati ufficiali disponibili, all'interno dei Centri Storici così come delimitati dagli strumenti
urbanistici, e all'interno dei borghi rurali di cui all'art. 1 del regolamento regionale del 22 marzo 2012 n. 6,
I'attività di Bed and Breakfast può essere esercitata anche in unità immobiliari fisicamente
distinte, lontane non oltre 500 metri misurati nel più breve percorso pedonale possibile, fermo restando
I'obbligo di dimora nell'unità abitativa principale e fatti salvi tutti gli altri limiti di cui ai precedenti
commi.
5. L'esercizio dell'attività di Bed and Breakfast a conduzione familiare
non necessita d'iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese e beneficia delle agevolazioni fiscali
previste dalla normativa vigente.
ARTICOLO 3 - Definizione,
caratteristiche e servizi minimi dei Bed and Breakfast in forma imprenditoriale
/>
1. Si definisce "Bed and Breakfast in forma imprenditoriale" I'attività
ricettiva a prevalente conduzione familiare svolta in maniera continuativa e professionale da chi, presso il proprio
domicilio, fornisce alloggio e prima colazione in non più di 8 camere e 20 posti letto, anche avvalendosi della
collaborazione di personale qualificato.
2. L'attività di Bed & Breakfast in
forma imprenditoriale è esercitata in un'unica unità immobiliare ovvero in unità immobiliari
fisicamente distinte, lontane non oltre 500 metri misurati nel più breve percorso pedonale possibile, fatti salvi
i limiti di cui al precedente comma.
3. Ai fini di cui al comma 1 possono eleggere
domicilio il titolare dell'impresa o suo familiare come definito dall'art. 230 bis del codice civile, ovvero il socio o
un collaboratore dell'impresa.
4. L'esercizio dell'attività di Bed &
Breakfast in forma imprenditoriale necessita d'iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese e beneficia
delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente
CAPO II
– AVVIO DELL’ATTIVITA’ E RELATIVI OBBLGHI
ARTICOLO 4 – Inizio
dell’attività
1. L'esercizio dell'attività di Bed and
Breakfast è consentito previa segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), da presentare al
Comune in cui è sito I'immobile adibito all'attività nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui
all'art. 19 della L. n. 241 del 7 agosto 1990.
2. La modulistica distribuita dai Comuni
per la segnalazione certificata di inizio attività deve essere conforme al modello approvato dalla Regione ai
sensi dell'art. 10 della presente legge.
3. La segnalazione certificata di inizio
attività deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o atto di notorietà per
quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del D.P.R. n,445
del 28 dicembre 2000 e comunque deve contenere:
a) generalità complete del
richiedente;
b) denominazione e ubicazione del Bed Breakfast;
/>
c) indicazione del titolo di disponibilità dell’immobile;
d) numero
delle camere, dei posti letto per ogni camera e dei servizi igienici, con I'indicazione di quelli destinati
all'attività di Bed and Breakfast;
e) periodi di attività per i quaIi si
dichiara e garantisce dimora stabile / domicilio e i prezzi minimi e massimi da applicare;
/>
f) possesso, da parte dell'immobile, dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza richiesti dalla normativa
vigente;
g) sussistenza dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del Testo
Unico di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n.773/1931.
h) Iscrizione sezione speciale
del Registro delle Imprese, limitatamente alla tipologia di cui all'art. 3
4.
L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data di presentazione della stessa al
Comune territorialmente competente.
5. II Comune procede alla verifica della sussistenza
dei requisiti e presupposti per I'esercizio dell'attività di cui alla segnalazione nel rispetto delle
disposizioni dell'art 19 della L. 241 del 7 agosto 1990 e, nel caso in cui ne verifichi la carenza, adotta motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove sia
possibile, I'interessato provveda a conformare I'attività e i suoi effetti alla normativa vigente entro un
termine fissato dall'amministrazione comunale, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.
6.
Non è consentito adottare la stessa denominazione all'interno del singolo territorio comunale.
/>
ARTICOLO 5 - Obblighi di chi esercita l'attività di Bed and Breakfast
/>
1. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti articoli, chi esercita
I'attività di Bed and Breakfast è tenuto all'osservanza dei seguenti adempimenti:
/>
a) esporre al pubblico i prezzi applicati, i periodi di attività, nonché la capacità ricettiva
massima e la copia della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA);
b)
comunicare al Comune competente e all'Agenzia Regionale Pugliapromozione, nel rispetto della normativa vigente, i prezzi
minimi e massimi applicati per quanto concerne I'anno successivo e i periodi di attività;
/>
d) rispettare l'obbligo di comunicare mensilmente all'Agenzia
Pugliapromozione il movimento degli
ospiti ai fini della rilevazione statistica;
f) rilasciare al cliente, al termine di ogni
soggiorno, un documento fiscalmente valido in relazione alla tipologia di attività esercitata, comprovante
I'avvenuto pagamento dei servizi resi;
g) sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa
di responsabilità civile per il verificarsi di eventuali danni agli ospiti paganti.
/>
h) esporre iscrizione alla Sezione Speciale del Registro delle Imprese, limitatamente all'attività di Bed
& Breakfast in forma imprenditoriale.
ARTICOLO 6 –
Sospensione volontaria temporanea e cessazione del'attività
/>
1. Chi intende sospendere temporaneamente I'attività di Bed and Breakfast deve darne preventiva
comunicazione al Comune e all'Agenzia regionale Pugliapromozione indicando il periodo di sospensione.
/>
2. La sospensione temporanea dell'attività di Bed and Breakfast è consentita per
comprovate esigenze, per un periodo non superiore a sei mesi, prolungabile di ulteriori sei mesi.
/>
3. Decorso inutilmente il periodo massimo di sospensione, si presume la rinuncia dell'interessato a svolgere
I'attività di Bed and Breakfast e, pertanto, quest'ultima s'intende cessata.
4.
La chiusura per cessazione dell'attività deve essere comunicata tempestivamente al Comune e all'Agenzia
regionale Pugliapromozione.
5. Chi esercita I'attività di Bed and Breakfast in
forma imprenditoriale deve inoltre comunicare la cessazione alla competente Camera di Commercio per la cancellazione
dalla sezione speciale del relativo Registro delle Imprese.
/>
ARTICOLO 7 - Subingresso
1. Nel caso di trasferimento, per atto tra
vivi 0 per causa di morte, della titolarità e/o disponibilità dell'immobile adibito a Bed and Breakfast e
in caso di prosecuzione dell'attività, il subentrante, entro trenta giorni, deve presentare una nuova
segnalazione certificata di inizio attività resa nelle forme e nei modi di cui al precedente articolo 4.
/>
2. Chi subentra nell'attività di Bed and Breakfast organizzato in forma imprenditoriale
deve comunicare le modifiche intervenute alla competente Camera di Commercio per le necessarie modifiche dell'iscrizione
nella sezione speciale del relativo Registro delle Imprese.
/>
CAPO III – OBBLIGHI DEL COMUNE E PROCEDURE
ARTICOLO 8 – Obblighi
dei Comuni
1. II Comune forma un elenco di tutti colora che segnalano I'inizio
dell'attività di Bed and Breakfast, creando due distinte sezioni per le diverse tipologie, riservandosi di
eseguire sopralluoghi al fine di accertare i requisiti contenuti nelle segnalazioni, secondo le procedure previste al
successivo articolo 9.
2. II Comune aggiorna I'elenco dei Bed and Breakfast, comprensivo
dei prezzi da ciascuno praticati e dei periodi di apertura, e lo trasmette all'Agenzia regionale Pugliapromozione, ai
fini dell'attività di informazione turistica, entro il 31 ottobre di ogni anno, unitamente alla comunicazione
relativa alle attività cessate.
ARTICOLO 9 - Procedure
comunali di verifica, diffida, sospensione e divieto dell'attività ricettiva
/>
1. Ferme restando le competenze dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, il Comune territorialmente competente
effettua la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge.
2. Salvo
quanto previsto dal successive comma 3, nel caso di accertamento di violazioni della presente legge, il Comune diffida il
titolare dell'attività con atto scritto e motivato a rimuoverne le cause entro il termine perentorio di quindici
giorni, decorsi i quali, in caso di inadempienza, procede alla sospensione dell'attività per un periodo
necessario alla rimozione dell'irregolarità e comunque non superiore a sei mesi. AI termine del periodo di
sospensione, qualora persista I'irregolarità contestata, il Comune dispone, con atto scritto e motivato
notificato all'interessato, il divieto di prosecuzione dell'attività di Bed and Breakfast.
/>
3. II Comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività di Bed and Breakfast nei seguenti
altri casi:
a) perdita del possesso dei requisiti soggettivi di cui all' art. 11 e 92 del
Testo Unico di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931;
b) inosservanza
dell'obbligo di astensione dall'attività ricettiva per tutto il periodo di sospensione comminato ai sensi del
comma 2 del presente articolo;
c) inosservanza dell'obbligo di dimora / domicilio
dichiarato nella SCIA, di cui agli artt. 2 e 3 della presente legge;
d) applicazione di
almeno tre provvedimenti di sospensione negli ultimi ventiquattro mesi.
4. Nelle ipotesi di
cui ai precedenti commi 2 e 3, non è consentito presentare una nuova segnalazione certificata di inizio
attività per i trentasei mesi successivi alla data di notificazione del provvedimento di divieto di prosecuzione.
5. I provvedimenti di sospensione e di divieto di prosecuzione dell'attività, adottati dal
Comune ai sensi del presente articolo, sono comunicati contestualmente all'Agenzia regionale Pugliapromozione.
/>
CAPO IV - OBBLIGHI E IMPEGNI DELLA REGIONE - MARCHIO REGIONALE
/>
ARTICOLO 10 - Obblighi e impegni della Regione
/>
1. Per esigenze di uniformità la Regione Puglia can proprio atto approva la modulistica che deve
essere utilizzata nel territorio regionale ai fini della segnalazione certificata di inizio attività e, ove
necessaria, ne dispone I'aggiornamento.
a) curare la diffusione della modulistica e degli
eventuali aggiornamenti presso i Comuni;
b) realizzare, entro il 31 dicembre di ogni anno,
sulla base delle comunicazioni di cui al precedente art. 8 comma 2, un catalogo contenente i riferimenti dei Bed and
Breakfast, ordinati per Comune e per tipologia, che potrà essere pubblicato sui portale viaggiareinpuglia.it;
/>
c) realizzare, diffondere, mantenere e promuovere il marchio regionale di cui al successivo
articolo 11.
ARTICOLO 11 – Marchio regionale dei Bed and
Breakfast
1. La Giunta regionale, can apposito provvedimento e su proposta
dall'Assessorato al Turismo, adotta il Marchio identificativo dell'ospitalità in Bed and Breakfast: "Puglia
Ospitale".
2. II Marchio potrà essere efficacemente declinato per visualizzare
I'autenticità dell'offerta di ospitalità familiare pugliese, distinguendo con due diverse soluzioni
cromatiche la tipologia a conduzione familiare da quelle organizzata in forma imprenditoriale.
/>
3. II Marchio potrà altresì recare le seguenti diciture aggiuntive: - "ospitalità
accessibile", esposta dalle abitazioni fornite di caratteristiche e dotazioni adeguate a ospitare persone con
disabilità; - "ospitalità friendly", ad indicare una ospitalità aperta anche a coppie
delle stesso sesso e a ospiti di qualsiasi appartenenza nazionale e di qualsiasi connotazione etnica;
-
"ospitalità pet friendly" per indicare la disponibilità ad accogliere ospiti che portano con
sé un animale da compagnia.
4. II Marchio è offerto gratuitamente ai Bed and
Breakfast, che potranno farne uso nelle proprie comunicazioni. E’ vietato I'uso del marchio nonché
I'utilizzo della dicitura "Bed and Breakfast" alle strutture ricettive classificate diversamente.
/>
ARTICOLO 12 - Contributi
1. Per le
finalità di cui alla presente legge, I'accesso a fondi regionali, nazionali e comunitari destinati
all'adeguamento, alla ristrutturazione, all'ammodernamento e alla qualificazione dei Bed and Breakfast e alla
formazione di chi li gestisce è commisurato alle disponibilità finanziarie ed è regolato dalle
procedure previste dai corrispondenti fondi.
2. La Regione Puglia, tramite l'Agenzia
Pugliapromozione, sostiene la promozione nazionale e internazionale dei Bed and Breakfast e favorisce I'adesione a reti,
circuiti, protocolli e percorsi di Qualità.
CAPO V - SANZIONI
/>
ARTICOLO 13 - Sanzioni
1. Lo svolgimento dell'attività ricettiva di
Bed and Breakfast senza la previa segnalazione certificata di inizio attività, comporta una sanzione
amministrativa da 5.000 a 10.000 euro e I'immediata chiusura dell'attività.
2.
La mancata esposizione al pubblico della segnalazione certificata di inizio attività comporta I'applicazione
della sanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro.
3. La mancata esposizione e
pubblicità dei prezzi, nonché delle tabelle prezzi aggiornate, comporta I'applicazione della sanzione
amministrativa da 500 a 1.000 euro.
4. La mancata esposizione e pubblicità dei
periodi di apertura e chiusura dell'attività comporta I'applicazione della sanzione amministrativa da 1.000 a
2.000 Euro.
5. L'attribuzione alla propria struttura ricettiva con scritti, stampati
ovvero pubblicamente con ogni altro mezzo, di un'attrezzatura non corrispondente a quella segnalata o di una
denominazione diversa da quella approvata è soggetta alla sanzione amministrativa da 1.000 a 2.000 euro.
/>
6. La mancata presentazione dei moduli di comunicazione dei prezzi comporta I'applicazione
della sanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro.
7. L'applicazione di prezzi difformi da
quelli comunicati è soggetta alla sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro.
8. La
dotazione di un numero di posti letto superiore a quello segnalato è soggetta alla sanzione amministrativa da 500
a 1.000 euro per ogni posto letto in più.
9. L'accoglienza di un numero di persone
superiore alla capacità ricettiva massima segnalata è soggetta ad una sanzione amministrativa di 500 euro
per ogni persona e per ogni giorno in più.
10. L'apertura e/o chiusura in
violazione di quanto previsto e prescritto dalla presente legge e comunicato ai Comuni comporta I'applicazione della
sanzione da € 500 a € 1.000;
11. II mancato rispetto dell'obbligo di
dimora/domicilio comporta una sanzione da € 1.000 a € 5.000.
12. La contraffazione e I'uso
improprio del Marchio regionale comportano I'applicazione della sanzione da € 1.000 a € 5.000.
/>
13. In caso di reiterazione, le predette sanzioni sono raddoppiate.
14. Le sanzioni
amministrative di cui ai commi precedenti sono comminate dal Comune competente. I proventi delle sanzioni sono devolute
al 40% al Comune e per il rimanente 60% all'Agenzia Pugliapromozione al fine di rafforzare il posizionamento nazionale e
internazionale del Marchio di cui al precedente art. 11.
15. La mancata comunicazione del
movimento degli ospiti ai fini statistici da parte delle strutture ricettive comporta I'applicazione delle sanzioni
amministrative di cui agli articoli 7 e 11 del d.lgs 6 settembre 1989 n. 322, nei limiti e secondo il procedimento ivi
previsto.
CAPO VI – NORME TRANSITORIE – ABROGAZIONE
ARTICOLO 14 – Norme transitoria
1. Le istanze
e la relativa documentazione, per le quali non sia stato esaurito I'iter procedimentale previsto dalla legge regionale
n. 17/2001, sono ritrasmesse dal Comune territorialmente competente all'interessato affinché si conformi a quanto
previsto dall'art. 4 della presente legge.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, è fatto obbligo ai Bed and Breakfast già operanti di uniformarsi alle prescrizioni della
presente Legge, e di comunicare I'avvenuto adeguamento mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di
notorietà ai sensi del d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000.
3. II Comune
territorialmente competente verifica il rispetto della disposizione di cui al comma precedente secondo quanto disposto
dall'art. 9 della presente Legge.
ARTICOLO 15 - Abrogazione
/>
1. La Legge regionale n. 17 del 2001 "Istituzione e disposizioni normative dell'attività ricettiva di
Bed and Breakfast (affittacamere)"è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
__________________________________________________
/>
ALLEGATO 1
Servizi minimi obbligatori richiesti per svolgere l’attività di
Bed and Breakfast:
a) II "servizio bagno” deve essere autonomo rispetto alle esigenze della famiglia
ospitante e comunque deve essere garantita la disponibilità di almeno un bagno ogni due camere;
b)
pulizia quotidiana dei locali negli orari comunicati al cliente dal titolare o da persona da lui incaricata;
c)
fornitura e cambio della biancheria, compresa quella da bagno, due volte a settimana e a cambio dell'ospite;
/>
d) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;
e) somministrazione,
esclusivamente in uno degli spazi familiari condivisi, della prima colazione, preferendo prodotti tipici e tradizionali,
meglio se biologici o contraddistinti da marchi di tutela e/o di qualità, nel rispetto della normativa vigente in
materia di somministrazione di cibi e bevande;
f) reperibilità di un familiare o in alternativa,
nell'ipotesi di Bed and Breakfast in forma imprenditoriale, di un collaboratore dell'impresa o di un socio.
/>