L'URP informa che nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.183 del 18
dicembre 2012, è stata pubblicata la legge regionale n.44 del 14 dicembre 2012, con la quale è stata
approvata la disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica.
Per
opportuna conoscenza, si trascrive di seguito il testo degli articoli 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20
-21-22 della succitata legge
regionale.
"Art. 1
Oggetto e finalità
1. La presente legge disciplina l’adeguamento
dell’ordinamento regionale alle disposizioni della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 (Norme in materia ambientale), con riferimento alle procedure di Valutazione ambientale
strategica (VAS) in
attuazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente.
2. In particolare, la presente
legge disciplina:
a) le competenze della Regione e quelle degli enti locali;
b) i criteri per la
individuazione degli enti territoriali interessati;
c) i criteri specifici per l’individuazione dei
soggetti competenti in materia ambientale;
d) fermo il rispetto della legislazione dell’Unione europea e
la compatibilità con il d.lgs. 152/2006, ulteriori modalità per
l’individuazione dei piani
e programmi da sottoporre a VAS e per lo svolgimento delle relative consultazioni;
e) le modalità di
partecipazione delle Regioni confinanti al processo di VAS, in coerenza con quanto stabilito dalle disposizioni nazionali
in materia;
f) le regole procedurali per il rilascio dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a
VAS e dei pareri motivati in sede di
VAS di propria competenza, fermo restando il rispetto dei limiti generali
di cui al d.lgs. 152/2006 e alla legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
3. La valutazione ambientale di piani e
programmi che possono avere un impatto significativo sull’ambiente ha la finalità di:
a) garantire
un elevato livello di protezione dell’ambiente;
b) contribuire all’integrazione di considerazioni
ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione di detti piani e programmi;
c) favorire le condizioni per uno sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli
ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un’equa distribuzione degli effetti
connessi all’attività economica;
d) assicurare che il soddisfacimento dei bisogni delle
generazioni attuali non comprometta la qualità della vita e le opportunità delle generazioni future.
4. La Regione può ulteriormente disciplinare con successivi atti della Giunta, nel rispetto della
legislazione UE e compatibilmente con i principi fondamentali dettati nel d.lgs. 152/2006, e tenendo
altresì conto delle ulteriori condizioni stabilite nella presente legge in merito a specifici aspetti, le
modalità attuative della valutazione ambientale di piani e programmi, con particolare riguardo alle materie in cui
la Regione esercita potestà legislativa.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intende
per:
a) impatto ambientale: l’alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta e indiretta, a
breve e a lungo termine, permanente e
temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa
dell’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici,
paesaggistici, geologici, architettonici, culturali, agricoli, sociali ed economici, in
conseguenza
dell’attuazione sul territorio di piani o programmi;
b) patrimonio culturale: l’insieme costituito
dai beni culturali e dai beni paesaggistici in conformità al disposto di cui al comma 1 dell’articolo 2 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
c) piani e programmi: gli atti e provvedimenti di pianificazione e
di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla UE, nonché le loro modifiche:
1) che sono elaborati e/o adottati da un’autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure
predisposti da un’autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa,
amministrativa o negoziale;
2) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative;
d) modifica: la variazione di un piano o programma che possa produrre effetti
sull’ambiente;
e) autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l’adozione
del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l’elaborazione del parere motivato;
f)
autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano o programma soggetto alle disposizioni della
presente legge, ovvero, nel caso in cui il soggetto che predispone il piano o programma sia un diverso soggetto pubblico
o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o programma;
g) proponente: il
soggetto pubblico o privato che elabora il piano o programma soggetto alle disposizioni della presente legge;
h) soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro
specifiche
competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti
sull’ambiente dovuti all’attuazione
dei piani o programmi;
i) verifica di
assoggettabilità: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi ovvero le
loro modifiche, possano avere effetti significativi sull’ambiente e debbano essere sottoposti alla fase di
valutazione secondo le
disposizioni della presente legge, considerato il diverso livello di sensibilità
ambientale delle aree interessate;
j) provvedimento di verifica: il provvedimento obbligatorio e vincolante
dell’autorità competente che conclude la verifica di assoggettabilità;
k) rapporto
ambientale: il documento del piano o del programma redatto in conformità alle previsioni di cui all’articolo
10;
l) consultazione: l’insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, delle
amministrazioni, del pubblico
e del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione di piani e
programmi;
m) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della
legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni
o i gruppi di tali persone;
n) pubblico
interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o
che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che
promuovono la protezione dell’ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa
statale
vigente, nonché le organizzazioni sindacali, economiche e sociali maggiormente rappresentative nel territorio
regionale, sono considerate come aventi interesse;
o) parere motivato: il provvedimento obbligatorio
con eventuali osservazioni e condizioni che conclude la fase di valutazione di VAS, espresso
dall’autorità competente sulla base dell’istruttoria svolta e degli esiti delle
consultazioni;
p) conservazione: un complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli
habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente,
così come disciplinate dalla direttiva 92/43/CEE del 21 maggio
1992 relativa alla conservazione
degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e dal decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonchè della flora e
della fauna selvatiche).
Art. 3
Ambito di applicazione
1. La VAS riguarda i piani e i programmi che possono avere
impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale.
2. Sono sottoposti a VAS secondo le
disposizioni della presente legge i piani o programmi la cui approvazione compete alle pubbliche
amministrazioni del territorio della Regione Puglia.
3. Fatto salvo quanto disposto al comma 4,
viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:
a) che sono elaborati per la
valutazione e gestione della qualità dell’aria e dell’ambiente, per i settori agricolo,
forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle
acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli,
e che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di
localizzazione o comunque la realizzazione di interventi soggetti alla normativa statale e
regionale vigente in materia di Valutazione d’impatto ambientale (VIA);
b) per i quali, in
considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come Zone di
protezione
speciale (ZPS) per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come
Siti di importanza comunitaria (SIC) per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna
selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d’incidenza ai sensi dell’articolo 5 del dpr
357/1997.
4. Per i piani e i programmi di cui al comma 3 che determinano l’uso di piccole aree a
livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 3, la valutazione
ambientale è necessaria qualora l’autorità competente valuti che possano avere impatti
significativi sull’ambiente, secondo le disposizioni contenute all’articolo 8.
5.
L’autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all’articolo 8, se i piani e i
programmi, diversi da quelli di cui al comma 3, che definiscono il quadro di riferimento per
l’autorizzazione di progetti non soggetti alla normativa statale
e regionale vigente in materia di
VIA, possono avere effetti significativi sull’ambiente.
6. Per progetti di opere e interventi da
realizzarsi nell’ambito del Piano regolatore portuale, già sottoposti a VAS, e che rientrano tra
le categorie per le quali è prevista la VIA, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati
in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale.
Qualora il Piano regolatore portuale
ovvero le rispettive varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a VIA nella loro interezza secondo
le norme UE, tale valutazione è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla
normativa
statale e regionale vigente in materia di VIA, è integrata dalla VAS per gli eventuali
contenuti di pianificazione e si conclude con un unico provvedimento.
7. Per le modifiche dei piani e dei
programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a
provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l’effetto di variante ai suddetti
piani e programmi, ferma restando l’applicazione della disciplina in materia di VIA, la VAS non
è necessaria per la localizzazione delle singole opere.
8. Gli strumenti attuativi di piani
urbanistici già sottoposti a VAS non sono sottoposti a VAS né a verifica di
assoggettabilità qualora non comportino variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione
ambientale strategica definisca l’assetto
localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni
territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planovolumetrici, tipologici
e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle
trasformazioni previste.
9. I piani di qualità dell’aria ambiente, previsti dagli
articoli 9 e 13 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa
alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa), sono sottoposti alla
verifica di
assoggettabilità a VAS di cui all’articolo 8.
10. Sono comunque esclusi dal
campo di applicazione della presente legge:
a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a
scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal
segreto di Stato;
b) i
piani e i programmi finanziari o di bilancio;
c) i piani di protezione civile in caso di pericolo
per l’incolumità pubblica;
d) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti,
riferiti a un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione
forestale sostenibile e approvati dalle Regioni o dagli organismi dalle stesse individuati;
e) il
piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico, di cui al comma 1 dell’articolo 67 del d.lgs.
152/2006, e le relative
varianti;
f) le varianti urbanistiche determinate
dall’approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, laddove riguardino
piccole aree a livello locale, ovvero comportino modifiche minori a piani e programmi vigenti.
11.
La Giunta regionale disciplina, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
ulteriori modalità per l’individuazione dei piani e programmi da sottoporre a VAS o a verifica
di assoggettabilità a VAS, con particolare riguardo alle materie in cui la Regione esercita
potestà legislativa, nel rispetto della normativa UE e statale. Tali modalità possono includere la
verifica di assoggettabilità semplificata (come definito al comma 6 dell’articolo 12 del d.lgs.
152/2006) e la verifica di assoggettabilità per tipologie di piani e programmi prevista dal paragrafo
5 dell’articolo 3 della direttiva 2001/42/CE. La Regione disciplina altresì le modalità
per la registrazione dei casi di
esclusione previsti dalla normativa vigente.
12. Gli atti di cui al
comma 11 sono adottati, su proposta dell’Assessorato con compiti di tutela, protezione e valorizzazione
ambientale, d’intesa con gli Assessorati competenti per i settori di pianificazione e programmazione
pertinenti, previa consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale di cui all’articolo 6 e
sentito il pubblico interessato. Nell’individuazione di specifici tipi di piani o programmi che, di
norma, non sono soggetti a VAS, la Regione:
a) tiene conto dei pertinenti criteri di cui
all’Allegato I alla Parte Seconda del d.lgs 152/2006;
b) definisce il tipo di piani o programmi
in relazione al loro oggetto, alle dimensioni degli interventi previsti e/o all’estensione delle
aree interessate, nonché alle sensibilità
ambientali ivi riscontrate.
13. La VAS viene
effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell’esigenza di razionalizzare i procedimenti
ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.
14. La VAS costituisce, per i piani e programmi a cui si
applicano le disposizioni della presente legge, parte integrante del procedimento di adozione e approvazione.
I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa VAS, ove prescritta, sono annullabili
per violazione di
legge.
Art. 4
Attribuzione ed esercizio della competenza
per la VAS
1. L’autorità competente per la VAS è individuata nel
rispetto dei principi generali stabiliti dalla normativa statale. Essa deve possedere i seguenti requisiti:
a) separazione dall’autorità procedente, condizione che si intende soddisfatta anche
se l’autorità procedente e quella competente sono diversi organi o articolazioni della
stessa amministrazione;
b) adeguato grado di autonomia amministrativa;
c) opportuna competenza
tecnica e amministrativa in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale.
2. In sede
regionale, l’autorità competente per la VAS è individuata nella struttura cui sono
attribuite le funzioni in materia di valutazioni ambientali.
3. La Regione delega l’esercizio della
competenza per la VAS ai comuni, anche nelle forme associative disciplinate dal d.lgs 267/2000,
limitatamente ai piani e programmi che sono approvati in via definitiva dai comuni, a condizione che
soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:
a) non siano soggetti a verifiche di
compatibilità vincolanti in sede regionale, ivi incluse la valutazione d’incidenza ai
sensi del d.p.r. 357/1997 e la verifica di compatibilità alla vigente pianificazione paesaggistica;
b) siano strumenti attuativi di Piani urbanistici generali approvati ai sensi della legge regionale
27 luglio 2001, n. 20
(Norme generali di governo e uso del territorio), per i quali sia stata svolta la
VAS.
4. I requisiti di cui al comma 1 si intendono soddisfatti, ai fini dell’attivazione della
delega ai comuni, alle seguenti condizioni:
a) che i comuni siano dotati di una struttura
amministrativa autonoma da quella responsabile dell’elaborazione del piano o programma e preposta ai
compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, anche nelle forme associative
disciplinate dal d.lgs. 267/2000;
b) che sia garantita, nell’esercizio delle funzioni
delegate di cui al presente articolo, l’adeguata competenza tecnica in materia
di tutela,
protezione e valorizzazione ambientale, anche ricorrendo alle commissioni locali per il paesaggio, di cui
alla
legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica), laddove
istituite, opportunamente
integrate da soggetti con qualificata esperienza nella valutazione
dell’impatto ambientale di piani e programmi, come definito alla lettera a) del comma 1
dell’articolo 2.
5. L’attribuzione delle deleghe avviene, su istanza del Comune, con
atto formale della Giunta regionale su proposta dell’Assessorato con compiti di tutela, protezione e
valorizzazione ambientale.
La Regione favorisce l’attuazione di programmi di formazione e
assistenza ai comuni destinatari delle deleghe di cui alla presente legge.
6. In materia di VAS, fermo il
rispetto della legislazione UE e compatibilmente con i principî fondamentali dettati dal
d.lgs.152/2006, la Regione conserva le funzioni legislative e regolamentari, di indirizzo, attraverso
l’emanazione di specifiche
direttive, di coordinamento e di alta sorveglianza anche attraverso
l’esercizio dei poteri sostitutivi previsti dal d.lgs.152/2006, ove ne sussistano i presupposti.
7.
A tal fine la Giunta regionale, in caso di inadempienza da parte dei comuni nello svolgimento dei processi di
VAS di loro competenza ovvero a seguito di comunicazione, da parte del proponente, di inutile decorrenza dei
termini per la conclusione
dei procedimenti senza che siano stati assunti da parte del comune i previsti
provvedimenti finali, invita e diffida l’ente delegato ad adempiere entro un termine non superiore a
trenta giorni. Decorso inutilmente tale ulteriore termine, la Giunta regionale provvede in via sostitutiva,
entro sessanta giorni.
Art. 5
Criteri per l’individuazione degli enti
territoriali interessati
1. Gli enti locali, definiti ai sensi del d.lgs.267/2000, partecipano alle
procedure di VAS nei termini previsti per i soggetti competenti in materia ambientale, nei seguenti casi:
a) piani o programmi che interessano, anche parzialmente, il proprio territorio;
b) piani o programmi che
interessano l’intero territorio di enti locali contermini;
c) piani o programmi che interessano anche
parzialmente il territorio di enti locali
contermini e che definiscono il quadro di riferimento per la
realizzazione di progetti di interesse sovralocale, ivi inclusi quelli soggetti alla normativa statale e regionale
vigente in materia di VIA.
2. L’autorità competente, in collaborazione con l’autorità
procedente, può motivatamente provvedere a individuare ulteriori enti territoriali interessati.
Art. 6
Criteri per l’individuazione dei soggetti
competenti in materia ambientale
1. I soggetti competenti in materia ambientale sono consultati,
nell’ambito delle procedure disciplinate dalla presente legge, in ragione delle specifiche competenze o
responsabilità in campo
ambientale a essi attribuite dalla normativa statale e regionale vigente e al
fine di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente, di contribuire all’integrazione di
considerazioni ambientali nei piani e programmi e di assicurare che gli stessi siano coerenti e contribuiscano alle
condizioni per uno sviluppo sostenibile.
2. Il contributo richiesto ai soggetti competenti in materia
ambientale è finalizzato a evidenziare le eventuali criticità ambientali nell’ambito
territoriale interessato, nonché i potenziali impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale
che potrebbero derivare dall’attuazione di piani e programmi, e le relative misure di prevenzione, mitigazione e
compensazione.
3. Ai fini della semplificazione e della maggiore efficacia dei procedimenti,
l’autorità competente, d’intesa con l’autorità procedente, può concordare
con i soggetti competenti in materia ambientale forme di coordinamento fra i procedimenti disciplinati dalla presente
legge e le procedure finalizzate al rilascio delle eventuali autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla
osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, dei quali i soggetti stessi dovessero essere titolari in
riferimento ai piani e programmi e/o agli interventi attuativi ivi previsti.
4. L’autorità
competente, in collaborazione con l’autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia
ambientale tenendo conto delle specifiche caratteristiche del piano o programma e delle peculiarità del territorio
interessato.
5. I seguenti enti sono sempre individuati come soggetti competenti in materia ambientale:
a) Servizi regionali con compiti di tutela ambientale e paesaggistica, ovvero con compiti di pianificazione e
programmazione di rilevanza ambientale;
b) Servizi provinciali con compiti di tutela ambientale e
paesaggistica, ovvero con compiti di pianificazione e programmazione di rilevanza ambientale;
c)
Autorità idrica pugliese;
d) Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell’ambiente
della Puglia (ARPA);
e) Autorità di bacino competente per il territorio interessato;
f)
Azienda sanitaria locale competente per il territorio interessato;
g) Ministero per i beni e le attività
culturali, strutture competenti per il territorio interessato.
6. Laddove il territorio su cui esercitano le
rispettive competenze risulti interessato, anche parzialmente, dalle previsioni di un piano o programma, i seguenti enti
sono sempre individuati
come soggetti competenti in materia ambientale:
a) Consorzi di bonifica;
b) Autorità portuali o marittime;
c) Enti Parco;
d) Enti di Gestione dei siti della Rete
Natura 2000.
7. La struttura regionale cui sono attribuite le funzioni in materia di valutazioni ambientali
è sempre individuata come soggetto competente in materia ambientale in tutti i casi in cui non è
autorità competente.
Art. 7
Modalità di
svolgimento
1. La VAS è avviata dall’autorità procedente contestualmente al
processo di formazione del piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 8 a 15:
a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, limitatamente ai casi definiti
dall’articolo 3, con la predisposizione di un rapporto preliminare di verifica;
b) l’impostazione
della VAS, attraverso la collaborazione fra autorità competente, autorità procedente e proponente, e la
consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati, sulla base di un
rapporto preliminare di orientamento;
c) l’elaborazione del rapporto ambientale;
d) lo
svolgimento di consultazioni;
e) la valutazione del piano o programma, tenuto conto del rapporto ambientale e
degli esiti delle consultazioni, che si conclude con espressione del parere motivato;
f) la decisione, ovvero
l’atto di approvazione del piano o programma;
g) l’informazione sulla decisione;
h) il
monitoraggio.
2. La procedura di VAS è effettuata anteriormente all’approvazione del piano o
programma, ovvero all’avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione
dello stesso. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull’ambiente derivanti
dall’attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della
loro approvazione.
3. La verifica di assoggettabilità e l’impostazione della VAS di cui alle
lettere a) e b) del comma 1 vengono svolte precedentemente all’adozione del piano o programma, laddove prevista, e
comunque nelle fasi preliminari della procedura di formazione del piano o programma.
4. Ai fini della
semplificazione e della maggiore efficacia dei procedimenti, l’autorità procedente può,
d’intesa con il proponente, presentare direttamente un’istanza di VAS relativa a piani e programmi per
i quali è prevista la verifica di assoggettabilità, laddove disponga di elementi sufficienti a ritenere che
i predetti piani o programmi possano comportare impatti significativi sull’ambiente.
5. Qualora il
proponente sia un soggetto pubblico differente dall’autorità procedente, l’autorità
competente, d’intesa con l’autorità procedente, può attribuire al proponente l’esercizio,
anche parziale, delle funzioni dell’autorità procedente di cui agli articoli da 8 a 15.
6.
L’autorità competente, ove ritenuto utile e anche su richiesta dell’autorità procedente,
indice una o più conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990, al fine
di acquisire elementi informativi e i contributi delle altre amministrazioni pubbliche interessate.
Art. 8
Verifica di
assoggettabilità
1. Nel caso di piani e programmi di cui ai commi 4, 5 e 9 dell’articolo
3, l’autorità procedente formalizza con atto amministrativo, monocratico o collegiale, la proposta di
piano o programma comprendente il rapporto preliminare di verifica e presenta all’autorità competente
un’istanza corredata della seguente documentazione, su supporto informatico, ovvero, nei casi di particolare
difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo:
a) il rapporto preliminare di verifica,
comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti
significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del piano o programma, secondo i criteri
dell’allegato I alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006;
b) copia dell’atto amministrativo di
formalizzazione della proposta di piano o programma comprensiva del rapporto preliminare di verifica di cui alla lettera
a);
c) elaborati del piano o programma utili alla valutazione dei possibili impatti significativi
sull’ambiente;
d) proposta di elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti
territoriali interessati da consultare;
e) i contributi, i pareri e le osservazioni pertinenti al piano o
programma, eventualmente già espressi dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali
interessati, nonché gli esiti di qualsiasi altra forma di consultazione e partecipazione pubblica già
effettuata.
2. L’autorità competente individua i soggetti competenti in materia ambientale e gli
enti territoriali interessati, tenendo conto dell’elenco proposto dall’autorità procedente,
verifica la completezza della documentazione e, entro quindici giorni dalla data di presentazione dell’istanza di
cui al comma 1, avvia la consultazione, pubblica la documentazione relativa al piano o programma sul proprio sito web e
comunica agli stessi soggetti, nonché all’autorità procedente, l’avvenuta pubblicazione e le
modalità di trasmissione dei contributi richiesti. Il contributo dei soggetti competenti in materia ambientale e
degli enti territoriali interessati è inviato entro trenta giorni all’autorità competente e
all’autorità procedente.
Qualora gli enti consultati non si siano espressi nei termini previsti,
l’autorità competente procede comunque a norma del comma 4.
3. L’autorità procedente
può trasmettere all’autorità competente, entro i trenta giorni successivi al termine di cui al
comma 2, le proprie osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai soggetti competenti in
materia ambientale e dagli enti territoriali interessati nell’ambito della consultazione, in modo da fornire
ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
4. Salvo quanto diversamente concordato con
l’autorità procedente, l’autorità competente, sulla base degli elementi di cui
all’allegato I alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006 e tenuto conto dei contributi pervenuti dai soggetti
competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati, verifica se il piano o programma possa avere
impatti significativi sull’ambiente e, entro novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza di cui
al comma 1, sentita l’autorità procedente, adotta il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il
piano o programma dalla VAS di cui agli articoli da 9 a 15 e, nel caso, definendo le necessarie prescrizioni. La tutela
avverso il silenzio dell’Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo
amministrativo.
5. Il provvedimento di verifica è pubblicato, in estratto, sul Bollettino ufficiale
della Regione Puglia, a cura dell’autorità competente, e integralmente sui siti web istituzionali
dell’autorità procedente e dell’autorità competente.
6. Il rapporto preliminare
di verifica costituisce parte integrante del piano o programma e i relativi provvedimenti di adozione e
approvazione danno evidenza dell’iter procedurale e del risultato della verifica, comprese le motivazioni
dell’eventuale esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza da parte dell’autorità
procedente, anche in collaborazione con il proponente, alle prescrizioni impartite dall’autorità competente
con il provvedimento di verifica.
7. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero le VAS relative a
modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla
verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 o alla VAS di cui agli articoli da 9 a 15, si limita ai
soli effetti significativi sull’ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti
sovraordinati e si svolge secondo modalità semplificate disciplinate con successivi atti della Giunta regionale,
su proposta dell’Assessorato con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale.
Art. 9
Impostazione della
VAS
1. Nel caso di piani e programmi per i quali, ai sensi dell’articolo 3 oppure in seguito a
un provvedimento di assoggettamento di cui all’articolo 8, è necessario effettuare la VAS, il
proponente o l’autorità procedente predispongono un rapporto preliminare di orientamento, volto alla
definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale e
comprendente:
a) i principali contenuti (obiettivi, articolazione, misure e interventi), l’ambito
territoriale di influenza del piano o programma e un quadro sintetico della pianificazione e programmazione
ambientale, territoriale e socio-economica vigente nel predetto ambito;
b) l’esplicitazione di come
la VAS si integra con lo schema logico-procedurale di formazione e approvazione del piano o programma, tenendo conto
delle forme di coordinamento delle procedure, con particolare riferimento alle attività di deposito, pubblicazione
e consultazione;
c) una descrizione preliminare dei principali fattori ambientali nel contesto territoriale
interessato dall’attuazione del piano o programma;
d) l’impostazione del rapporto ambientale e
della metodologia di valutazione;
e) una preliminare individuazione dei possibili impatti ambientali
significativi derivanti dall’attuazione del piano o programma;
f) l’elenco dei soggetti competenti
in materia ambientale e degli enti territoriali interessati da consultare e le modalità di consultazione e di
partecipazione pubblica previste.
2. L’autorità procedente avvia la procedura di VAS presentando
all’autorità competente un’istanza corredata della seguente documentazione su supporto
informatico:
a) il rapporto preliminare di orientamento di cui al comma 1;
b) copia dell’atto
amministrativo di formalizzazione della proposta di piano o programma, comprensiva del rapporto preliminare di
orientamento;
c) elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati da
consultare;
d) eventuali elaborati del piano o programma utili alla valutazione;
e) i contributi, i
pareri e le osservazioni pertinenti al piano o programma, eventualmente già espressi dai soggetti competenti in
materia ambientale e dagli enti territoriali interessati, nonché gli esiti di qualsiasi altra forma di
consultazione e partecipazione pubblica già effettuata.
3. Contestualmente alla presentazione
dell’istanza di cui al comma 2, l’autorità procedente avvia la fase di consultazione preliminare con i
soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territoriali interessati, pubblicando la documentazione relativa al
piano o programma sul proprio sito web e comunicando agli stessi soggetti, nonché all’autorità
competente, l’avvenuta pubblicazione e le modalità di trasmissione dei contributi.
4.
L’autorità competente, se necessario, può richiedere all’autorità procedente di
integrare l’elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e/o degli enti territoriali interessati.
5. La consultazione, salvo quanto diversamente concordato tra autorità competente e procedente, si conclude
entro novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza di cui al comma 2.
6. Al fine di evitare
duplicazioni, l’autorità competente può stabilire che, subordinatamente al rispetto di specifiche
condizioni, la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 conclusa con
l’assoggettamento a VAS sostituisca la fase di consultazione preliminare.
Art. 10
Redazione del rapporto ambientale
1. Sulla base degli esiti della fase di impostazione della VAS, il
proponente o l’autorità procedente redigono il rapporto ambientale, che costituisce parte integrante
del piano o programma e ne accompagna l’intero processo di elaborazione e approvazione.
2. Nel rapporto
ambientale sono individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l’attuazione del piano o programma
proposto potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che
possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma stesso.
L’allegato VI alla Parte Seconda del d.lgs. 152/02006 riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a
tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei
metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma.
3. Il
rapporto ambientale dà atto degli esiti della consultazione preliminare ed evidenzia come sono stati presi
in considerazione i contributi pervenuti.
Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere
utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati e informazioni ottenute nell’ambito di altri
livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.
4. Per
facilitare l’informazione e la partecipazione del pubblico, il rapporto ambientale è accompagnato da una
sintesi non tecnica che illustra con linguaggio non specialistico i contenuti del piano o programma e del rapporto
ambientale.
Art. 11
Consultazione
1. La fase di consultazione è finalizzata a
garantire la partecipazione del pubblico, dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali
interessati. Essa ha una durata minima di sessanta giorni.
2. L’autorità procedente sottopone a
consultazione una proposta di piano o programma adottata secondo le modalità previste dalla normativa
vigente per specifici piani e programmi, o comunque formalizzata con atto amministrativo monocratico o collegiale.
3. Ai fini della consultazione, l’autorità procedente:
a) deposita per sessanta giorni una
copia cartacea della documentazione relativa al piano o programma, compresi il rapporto ambientale e la sintesi non
tecnica, presso i propri uffici e quelli delle province interessate e pubblica la stessa sul proprio sito web;
b) trasmette una copia cartacea e una digitale della documentazione relativa al piano o programma, compresi
il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica, all’autorità competente, che a sua volta cura la
pubblicazione sul proprio sito web;
c) comunica l’avvenuta pubblicazione della documentazione e le
modalità di trasmissione dei contributi ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territoriali
interessati, affinché questi abbiano l’opportunità di esprimersi;
d) cura la pubblicazione
di un avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia contenente:
1) il titolo della proposta di piano o
programma;
2) l’indicazione del proponente e dell’autorità procedente;
3)
l’indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma, del rapporto ambientale e della
sintesi non tecnica;
4) i termini e le modalità di presentazione delle osservazioni.
4. Entro
il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui al comma 3, chiunque può
prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni
in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Qualora gli enti consultati non si
siano espressi nei termini previsti, l’autorità competente procede comunque a norma dell’articolo 12.
5. L’autorità procedente garantisce che le procedure di deposito, pubblicità e
partecipazione previste dalle vigenti normative per specifici piani e programmi siano coordinate al fine di evitare
duplicazioni con le disposizioni della presente legge.
Art. 12
Espressione del parere motivato
1. Al termine della fase di
consultazione, l’autorità procedente trasmette all’autorità competente osservazioni,
obiezioni e suggerimenti pervenuti, unitamente ai pareri dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti
territoriali interessati, nonché le proprie controdeduzioni ed eventuali modifiche apportate al piano o programma
e/o al rapporto ambientale. L’autorità competente, anche su richiesta del pubblico interessato o del
proponente, può disporre lo svolgimento di un dibattito pubblico per l’esame del piano o programma, del
rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, che si svolge secondo le modalità descritte al comma 8
dell’articolo 19 e comunque non determina interruzioni o sospensioni dei termini procedimentali.
2.
L’autorità competente acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, inclusa quella prodotta
ai sensi del comma 1, svolge le attività tecnico- istruttorie ed esprime il proprio parere motivato entro i
novanta giorni successivi ai termini di cui al comma 1. La tutela avverso il silenzio dell’Amministrazione è
disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo.
3. Il parere motivato contiene condizioni
e osservazioni, al fine di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente, di contribuire
all’integrazione di considerazioni ambientali nei piani e programmi e di assicurare che gli stessi siano
coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.
4. L’autorità procedente e
il proponente, anche in collaborazione con l’autorità competente, provvedono, prima della presentazione del
piano o programma per l’approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato, alle opportune revisioni
del piano o programma.
Art. 13
Decisione
1. L’autorità procedente e
il proponente provvedono alla redazione della dichiarazione di sintesi, che costituisce parte integrante del piano
o programma,tenendo conto di tutti gli elementi emersi durante la valutazione e descrivendo le modalità con
cui l’intero processo ha influenzato i contenuti del piano o programma. In particolare, la dichiarazione di
sintesi illustra, alla luce delle condizioni e osservazioni contenute nel parere motivato:
a) in che modo
le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma;
b) come si è tenuto conto del
rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni;
c) le ragioni per le quali è stato scelto il
piano o programma adottato, in considerazione delle alternative possibili che erano state individuate.
2.
L’autorità procedente approva il piano o programma completo del rapporto ambientale, della
dichiarazione di sintesi e delle misure previste in merito al monitoraggio o, qualora non sia preposta
all’approvazione del piano o programma, li trasmette, unitamente alla documentazione acquisita durante la
consultazione e al parere motivato, all’organo competente all’approvazione.
Art. 14
Informazione sulla decisione
1. L’autorità procedente (o l’organo competente all’approvazione) pubblica un
avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia relativo all’approvazione del piano o programma con
l’indicazione della sede ove è possibile prendere visione dello stesso e di tutta la documentazione oggetto
dell’istruttoria.
2. L’autorità procedente e quella competente rendono pubblici sul proprio
sito web l’atto di approvazione finale comprensivo di:
a) parere motivato espresso
dall’autorità competente;
b) dichiarazione di sintesi;
c) misure adottate in merito al
monitoraggio.
3. La documentazione di cui alle lettere b) e c), unitamente agli elaborati di piano o
programma approvati, è trasmessa dall’autorità procedente, solo su supporto informatico,
all’autorità competente, che ne cura la pubblicazione sul proprio sito web.
Art. 15
Monitoraggio
1. Il monitoraggio assicura il controllo degli impatti
significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del
raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti
negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive.
2. Il monitoraggio è effettuato
dall’autorità procedente, in collaborazione con l’autorità competente e con il
proponente.
3. Le misure adottate in merito al monitoraggio, che costituiscono parte integrante del
rapporto ambientale, comprendono:
a) le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli
indicatori necessari alla valutazione degli impatti, coerentemente con quelli utilizzati nella descrizione dello stato
dell’ambiente e nella valutazione delle alternative;
b) la periodicità della produzione di un
rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti;
c) le misure correttive da adottare;
d) le indicazioni circa responsabilità, tempi di attuazione, ruoli e risorse necessarie per la
realizzazione e la gestione del monitoraggio.
4. Al fine di evitare duplicazioni, nelle attività di
monitoraggio di cui al presente articolo sono utilizzati, ove possibile, le informazioni utili raccolte nell’ambito
del monitoraggio di altri piani e programmi, nonché le informazioni, le modalità e le procedure di
controllo eventualmente esistenti e già predisposte per il piano stesso.
5. Dei risultati e delle
eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 è data adeguata informazione attraverso i siti web
dell’autorità competente e dell’autorità procedente.
6. Le informazioni raccolte
attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque
sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi
piani o programmi che interessano il medesimo territorio.
7. La Regione può disciplinare, con successivi atti della Giunta, su proposta dell’Assessorato
con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, le modalità di collaborazione tra
autorità competente, autorità procedente e proponente ai fini dello svolgimento del monitoraggio,
nonché il ruolo dell’ARPA nell’ambito dei compiti istituzionali alla stessa attribuiti dalla
normativa vigente.
Art.16
Norme per il coordinamento
e la semplificazione dei procedimenti
1. Nel caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati o
funzionalmente collegati, le modalità di svolgimento della VAS prevedono il necessario coordinamento
interistituzionale o intersettoriale, al fine di razionalizzare e semplificare i procedimenti, evitando al contempo
duplicazioni delle valutazioni.
2. Le autorità preposte all’approvazione dei piani o
programmi tengono conto delle valutazioni eventualmente già effettuate con riferimento ai piani e programmi
sovraordinati, individuando
quelle che possono più adeguatamente essere svolte in piani e programmi di
maggior dettaglio. Sono fatte salve diverse valutazioni dipendenti da sopravvenuti motivi di pubblico interesse o da
mutamento della situazione di fatto o da nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.
3. Al fine
di evitare duplicazioni delle attività amministrative, le procedure di deposito, pubblicità,
consultazione e partecipazione pubblica di cui agli articoli 8, 9 e 11 sono coordinate con quelle
previste per
specifici piani e programmi dalla pertinente normativa di settore.
4. Per i piani e programmi di cui alla
vigente normativa statale e regionale in materia di urbanistica e governo del territorio, il rapporto ambientale e
la sintesi non tecnica vengono adottati contestualmente alla proposta di piano o programma e le consultazioni di cui
all’articolo 11 vengono effettuate contemporaneamente alle fasi di deposito, pubblicazione e consultazione previste
dalla predetta normativa.
5. Nelle attività disciplinate dal presente articolo sono utilizzate le
infrastrutture informatiche previste nella normativa e nei programmi regionali inerenti alla promozione
dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema
regionale, al fine di instaurare relazioni efficaci ed efficienti tra le pubbliche amministrazioni destinatarie della
legge regionale e gli altri soggetti coinvolti e interessati.
Art. 17
Integrazione tra
valutazioni ambientali
1. La valutazione di incidenza è effettuata nell’ambito del
procedimento di VAS del piano o programma.
2. Nei casi di cui al comma 1 il rapporto preliminare di verifica
e/o il rapporto ambientale devono recare i contenuti previsti dall’allegato G del d.p.r. 357/1997.
3. Il provvedimento di verifica e/o il parere motivato sono espressi dall’autorità competente anche
con riferimento alle finalità di conservazione proprie della valutazione d’incidenza.
4. La
verifica di assoggettabilità a VIA di progetti di cui all’articolo 20 del d.lgs. 152/2006 può essere
condotta nell’ambito della VAS, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge, nei seguenti casi:
a) coincidenza tra autorità procedente e proponente;
b) per procedimenti di approvazione di
varianti urbanistiche ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica
7 settembre
2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo Sportello unico per le
attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazione, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);
c) altri procedimenti autorizzativi
complessi, ivi compresi gli Accordi di Programma di cui all’articolo 34 del d.lgs. 267/2000;
d) in casi
differenti dai precedenti su esplicita richiesta del proponente all’autorità procedente.
5. Le
procedure di VIA di progetti e i processi di VAS relativi a piani e programmi direttamente ed esclusivamente
funzionali a determinare l’approvazione dei predetti progetti possono essere svolti secondo modalità
coordinate o comuni, a condizione che ricorra almeno uno dei casi di cui al comma 4.
6. Nei casi previsti
ai commi 4 e 5 il comune, laddove risulti titolare della delega per entrambe le procedure, esercita la competenza
per la VIA e la VAS. In tutti gli altri casi di procedure coordinate o comuni relative a piani, programmi e progetti la
cui approvazione compete alla Regione o agli enti locali, la Regione esercita la competenza per la VIA e la VAS e non
operano, in caso di contrasto, le deleghe nei confronti di province e comuni