L'URP segnala
che nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 27 ottobre 2009, è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 10 settembre 2009, avente ad oggetto:"Disciplina relativa all'attuazione e alla gestione del Fondo
di garanzia (Fondo di credito per i nuovi nati)".
Il Fondo di credito per i nuovi nati istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, è destinato per le
finalità indicate nell'art.2.
L'articolo 2 del suddetto decreto così
recita:
" Art. 2
Operazioni ammissibili alla garanzia del Fondo
1.Sono ammissibili alla garanzia
del Fondo le operazioni di finanziamento a favore dei soggetti esercenti la potestà genitoriale di bambini nati o
adottati negli 2009, 2010 e 2011. Nel caso di potestà o affido condiviso è ammesso un solo
prestito.
2. I finanziamenti ammissibili alla garanzia del Fondo hanno una durata non superiore a
cinque anni e sono di ammontare non superiore a cinquemila euro a tasso fisso".