L'URP informa che nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2010, è stata pubblicata la elgge 25 febbraio
2010, n.36, recante:"Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue".
Per opportuna
conoscenza si trascrive il testo dell'articolo 1 della suddetta
legge.
"Art. 1
1. Il
primo periodo del comma 5 dell'articolo 137 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, è sostituito dal
seguente:
"Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla
parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite
fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente
decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a
norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila
euro."
La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella Racoclta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato."
Testo in vigore dal 27 marzo
2010.