Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue

Legge 25 febbraio 2010, n.36

Dettagli della notizia

L'URP   informa che nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2010, è stata pubblicata la elgge 25 febbraio

2010, n.36, recante:"Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue".


Per opportuna

conoscenza si trascrive il testo dell'articolo 1 della suddetta

legge.


  


                                                                                           "Art. 1


1. Il

primo periodo del comma 5 dell'articolo 137 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, è sostituito dal

seguente:


"Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla

parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite

fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente

decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità  competente a

norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila

euro."


La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà  inserita nella Racoclta ufficiale

degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare

come legge dello Stato."



Testo in vigore dal 27 marzo

2010.


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