L'URP comunica che nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 30
agosto 2011, è stato pubblicato il decreto 5 agosto 2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
recante:"Disposizioni attuative dell'articolo 95, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n.285 (Nuovo codice della strada) in materia di duplicato della carta di
circolazione".
Per opportuna conoscenza, si trascrive di seguito il testo
degli articoli 1 - 2 - 3 del decreto ministeriale in
parola.
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sp; "Art. 1
 
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Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intendono per:
a) UMC,
gli Uffici motorizzazione civile;
b) imprese di consulenza automobilistica, i soggetti esercenti l'attivita'
di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alIa legge 8 agosto 1991, n. 264 e successive
modificazioni ed integrazioni.
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;
Art.
2
Rilascio del duplicato della carta di
circolazione
1. Ferma restando la competenza degli dall'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto del
Repubblica 9 marzo 2000, n. 105, il duplicato della carta di circolazione per deterioramento dell'originale e'
rilasciato dalle imprese di consulenza automobilistica che abbiano ottenuto l'abilitazione di cui
all'articolo 3.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1 e 2, commi 1, 2 e 3, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 105 del 2000, gli UMC e le imprese di consulenza automobilistica, che abbiano ottenuto
l'abilitazione di cui all'articolo 3, nei casi di particolare necessita' ed urgenza, il duplicato della carta di
circolazione conseguente allo smarrimento ed alla distruzione dell'originale.
3. I duplicati di cui ai commi 1
e 2 sono rilasciati, contestualmente all'istanza presentata dall'intestatario del documento, previo versamento delle
imposte di bollo previste dalle vigenti norme in materia e dei diritti di cui alla legge 1° dicembre 1986, n. 870.
4. Con circolare della Direzione generale per la motorizzazione sono individuati i casi di particolare
necessita' ed urgenza, di cui al comma 2, per il rilascio del duplicato della carta di circolazione conseguente allo
smarrimento ed alla distruzione dell'originale. Con la medesima circolare sono altresi' stabilite le documentazioni da
allegare all'istanza di rilascio del duplicato della carta di circolazione di cui ai commi 1 e 2, nonche' le istruzioni
operative per la gestione informatizzata delle procedure amministrative da parte delle imprese di consulenza
automobilistica abilitate ai sensi dell'articolo
3.
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nbsp; &n
bsp; Art. 3
Abilitazione
dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n.264 e successive modificazioni e integrazioni
/>
1. Le imprese di consulenza automobilistica, che intendono le attivita' relative al rilascio
del duplicato della circolazione per deterioramento dell'originale ovvero a smarrimento o di distruzione
dell'originale stesso, apposita domanda all'UMC nel cui ambito territoriale hanno sede.
2. L'UMC accoglie la
domanda e consente il collegamento telematico con il Centro elaborazione dati della Direzione generale per la
motorizzazione per l'utilizzazione delle procedure informatiche allo scopo predisposte, dopo aver verificato che
l'impresa di consulenza automobilistica:
a) e' abilitata alla procedura di prenotazione telematica con stampa
presso la sede dell'impresa, denominata «prenota motorizzazione», da almeno tre mesi alla data della domanda
di cui al comma 1, con un collegamento telematico privo di concentratori intermedi;
b) e' dotata di idonea
stampante.
3. Le imprese di consulenza automobilistica, abilitate con il consenso al collegamento telematico di
cui al comma 2, non effettuano le operazioni di rilascio dei duplicati delle carte di circolazione relative ai veicoli la
cui circolazione, ai sensi delle vigenti norme in materia, presuppone il possesso di titolo autorizzativo.
4.
Con il consenso al collegamento e' assegnato un quantitativo di carte di circolazione sufficiente a coprire il
fabbisogno mensile dell'impresa di consulenza automobilistica. Quest'ultima adotta ogni misura necessaria ad assicurare
la conservazione e la custodia delle carte di circolazione e di ogni altro eventuale materiale assegnato per lo
svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, la cui presa in carico ed il cui utilizzo sono annotati secondo le
modalita' indicate con la circolare di cui all'articolo 2, comma 4.
5. Alla ricezione di ciascuna istanza
relativa alle operazioni di cui al comma 1, l'impresa di consulenza automobilistica abilitata accerta l' identita'
dell'istante, verifica l' idoneita', la completezza e la conformita' dell'istanza e della relativa documentazione
alle vigenti disposizioni, ivi compreso l'avvenuto pagamento delle imposte e degli importi dovuti, e trasmette
telematicamente le informazioni necessarie al Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione. Le
istanze non corredate dall'attestazione dell'avvenuto pagamento delle imposte e degli importi dovuti non sono prese in
considerazione.
6. Il Centro elaborazione dati, verificata la congruenza dei dati ricevuti con quelli
presenti in archivio, consente la stampa del documento richiesto.
7. Entro le ore venti di ogni giornata
lavorativa, l'impresa di consulenza automobilistica abilitata chiede al Centro elaborazione dati, utilizzando le
apposite procedure informatiche, di stampare l'elenco dei documenti rilasciati dalla stessa impresa nella
giornata. Il Centro elaborazione dati provvede ad inviare copia del suddetto elenco all'UMC competente per
territorio.
8. Entro la fine dell'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, l'impresa
di consulenza abilitata consegna al competente UMC l'elenco dei documenti rilasciati corredato dalle istanze presentate
dagli utenti e dalla relativa documentazione, ivi compresa la fotocopia del documento di identita' del richiedente e le
attestazioni di pagamento delle imposte e degli importi dovuti. L'UMC controlla che l'elenco corrisponda alla propria
copia e, verificata la regolarita' delle istanze e della documentazione, provvede a protocollarle e ad archiviarle.
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9. Il documento si considera regolarmente rilasciato quando l'elenco in cui esso compare, unitamente
all'istanza dell'utente e alla relativa documentazione, siano stati consegnati al competente UMC nel termine di cui al
comma 8 e risultino conformi alle vigenti norme di legge e regolamentari nonche' alle disposizioni ed alle istruzioni
applicative impartite dalla Direzione Generale per la Motorizzazione.
10. In caso di accertata irregolarita' ,
l' UMC cancella
dall'archivio elettronico il documento irregolarmente rilasciato e respinge l'istanza,
unitamente alla relativa documentazione, annotando sulla stessa le motivazioni del rigetto, la data e la firma leggibile
e per esteso dell'incaricato che ha effettuato il controllo. Entro l'orario di apertura al pubblico del giorno
lavorativo successivo, il documento irregolarmente rilasciato deve essere restituito all'UMC, il quale provvede a
distruggerlo.
11. All'infruttuoso spirare del termine di cui al comma 10, l'UMC sospende l'operativita' del
collegamento telematico con il Centro elaborazione dati fino alla restituzione del documento irregolarmente rilasciato.
Ove la restituzione non avvenga nei tre giorni lavorativi successivi all'accertata irregolarita' , l'UMC segnala
l'accaduto alle competenti autorita' pubbliche per i conseguenti provvedimenti di competenza ed agli organi di polizia
per il ritiro del documento. Il collegamento telematico e' sospeso, per la prima volta, per un periodo pari a 30
giorni naturali e consecutivi e, per la seconda volta, per un periodo pari a novanta giorni naturali e
consecutivi.
Al verificasi, per la terza volta nell'arco di un triennio, delle condizioni di
sospensione dell'operativita' del collegamento telematico con il Centro elaborazione dati, l'abilitazione al
collegamento stesso decade.
12. L'UMC che ha provveduto ad abilitare l'impresa di consulenza automobilistica
allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, si accerta del corretto svolgimento delle attivita' stesse e
dell'osservanza delle prescrizioni previste. In caso di accertate irregolarita', si applicano i periodi di sospensione
del collegamento telematico con il Centro elaborazione dati, di cui al comma 11, secondo i criteri e le modalita'
stabilite con la circolare di cui all'articolo 2, comma 4."