Disposizioni in materia di appalti pubblici

Art. 44 del Decreto - Legge 6 dicembre 2011, n.201, recante:" Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici"

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Per opportuna conoscenza della Cittadinanza, si riporta di seguito il testo dell'articolo 44

del Decreto - Legge 6 dicembre 2011, n.201, recante:" Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il

consolidamento dei conti pubblici.

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bsp;       "Art. 44



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             Disposizioni in materia di appalti

pubblici




1. Al fine di garantire la piena salvaguardia dei diritti dei lavoratori,

nonche' la trasparenza nelle procedure di aggiudicazione delle gare d'appalto, l'incidenza del costo del lavoro nella

misura minima garantita dai contratti vigenti e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e

sicurezza nei luoghi di lavoro restano comunque disciplinati:

a) dall'articolo 86, commi 3-bis e 3-ter; 87,

commi 3 e 4; ed 89, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

b) dall'articolo 36 della legge 20

maggio 1970, n. 300;

c) dagli articoli 26, commi 5 e 6, e 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

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2. L'articolo 81, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' abrogato.

3.

L'articolo 4, comma 2, lettere n) e v), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla

legge 12 luglio 2011, n. 106, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai contratti

stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge; ai contratti gia' stipulati alla

predetta data continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 132, comma 3, e dell'articolo 169 del decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo vigente prima della medesima data; ai fini del calcolo dell'eventuale

superamento del limite previsto dal predetto articolo 4, comma 2, lettera v), del decreto-legge n. 70 del 2011, non sono

considerati gli importi relativi a varianti gia' approvate alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.



4. All'articolo 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12

luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10, le parole da: "ricevuti

dalle Regioni" fino a: "gestori di opere interferenti", sono sostituite dalle seguenti: "pervenuti al

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";

b) il comma 10-bis e' sostituito dal seguente:

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"10-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera r), numeri 2-bis) e 2-ter), lettera s), numeri 1) e 1-

bis), lettera t), numero 01), e lettera u), si applicano alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto. Alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti fino alla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto continuano ad

applicarsi le disposizioni degli articoli da 165 a 168 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo vigente

prima della medesima data.".

5. Alla legge 11 novembre 2011, n. 180, l'articolo 12 e' soppresso.

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6. All'articolo 140, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, dopo le

parole: "in caso di fallimento dell'appaltatore", sono aggiunte le seguenti: "o di liquidazione coatta e

concordato preventivo dello stesso" e, dopo le parole "ai sensi degli art. 135 e 136", sono aggiunte le

seguenti: "o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del decreto del Presidente della

Repubblica 3 giugno 1998, n. 252".

7. All'articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo

il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di

appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove

possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali.

1-ter. La realizzazione

delle grandi infrastrutture, ivi comprese quelle disciplinate dalla parte II, titolo III, capo IV, nonche' delle

connesse opere integrative o compensative, deve garantire modalita' di coinvolgimento delle piccole e medie

imprese.".

8. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 112 e' inserito il seguente:

"Art. 112-bis

/>
(Consultazione preliminare per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro)



1. Per i

lavori di importo a base di gara superiore a 20 milioni di euro, da affidarsi con la procedura ristretta di cui all'art.

55 comma 6, le stazioni appaltanti indicano nel bando che sul progetto a base di gara e' indetta una consultazione

preliminare, garantendo il contraddittorio tra le parti.

b) all'articolo 206, comma 1, dopo le parole

"87; 88; 95; 96;" sono inserite le seguenti: "112-bis;".

9. Le disposizioni di cui al comma

8 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi di gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore

del presente decreto."

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