Disposizioni in materia di carta di identita' e in materia di anagrafe (( degli italiani residenti all'estero e di attribuzione)) del codice fiscale ai cittadini iscritti
Articolo 40 del decreto - legge 24.1.2012 n.1, convertito nella legge 24.3.2012 n.27 ("Disposizioni urgenti per la concorrenza, losviluppo delle infrastrutture e la competitività ").
Dettagli della notizia
Si riporta qui di seguito, per opportuna conoscenza, il
testo dell'articolo 40 del decreto - legge 24.1.2012 n.1, convertito nella legge 24.3.2012 n.27
("Disposizioni urgenti per la concorrenza, losviluppo delle infrastrutture e la competitività").
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Disposizioni in materia di carta di identita' e in materia di
anagrafe (( degli italiani residenti
all'estero e di attribuzione
)) del codice fiscale ai cittadini iscritti.
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1. All'articolo 10, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, e definito un piano per
il graduale rilascio, a partire dai comuni identificati con il medesimo decreto, della carta d'identita' elettronica
sul territorio nazionale».
2. All'articolo 3 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo
modificato dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, (( convertito, con modificazioni, dalla
legge )) 12 luglio 2011, n. 106 sono apportate le seguenti modifiche:
a) Al comma 2, terzo periodo, le parole:
«rilasciate a partire dal 1° gennaio 2011 devono essere munite
della fotografia e» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 7-vicies ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito
con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, (( n. 43,)) e successive modifiche ed integrazioni, devono essere munite
anche»
b) Il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«La carta di identita' valida per
l'espatrio rilasciata ai minori di eta' inferiore agli anni quattordici puo' riportare, a richiesta, il nome dei
genitori o di chi ne fa le veci. L'uso della carta d'identita' ai fini dell'espatrio dei minori di anni quattordici
e' subordinato alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga
menzionato, in una dichiarazione rilasciata da chi puo' dare l'assenso o l'autorizzazione, il nome della persona,
dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.
Tale dichiarazione e'
convalidata dalla questura o dalle autorita' consolari in caso di rilascio all'estero.».
3.
All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, come modificato dall'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, ((convertito, con modificazioni, dalla)) legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 6 e' sostituito dal
seguente:
«6. L'Indice nazionale delle anagrafi (INA) promuove la circolarita' delle informazioni
anagrafiche essenziali al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la
disponibilita', in tempo reale, dei dati relativi alle generalita', alla cittadinanza, alla famiglia anagrafica,
all'indirizzo anagrafico delle persone residenti in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero iscritti
nell'Anagrafe ((degli italiani residenti)) all'estero (AIRE), certificati dai comuni e, limitatamente al codice
fiscale, dall'Agenzia delle Entrate.».
4. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, (( con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, sono
apportate le necessarie modifiche per armonizzare il decreto del Ministro
dell'interno)), del 13 ottobre 2005, n. 240, recante il «Regolamento di gestione dell'Indice Nazionale delle
Anagrafi (INA)», con la disposizione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.
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5. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al fine di soddisfare
eventuali prestazioni di elaborazioni aggiuntive riguardanti i dati contenuti nell'Indice nazionale delle anagrafi
(INA), di cui all'art. 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, ovvero nei casi in cui venga richiesta per pubbliche
finalita' ed ove possibile la certificazione dei dati contenuti nell'INA, il (( Ministero dell'interno -))
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali puo' stipulare convenzioni con enti, istituzioni ed altri soggetti
che svolgono pubbliche funzioni.
6. Ai fini dell'individuazione di un codice unico identificativo da
utilizzare nell'ambito dei processi di interoperabilita' e di cooperazione applicativa che definiscono il sistema
pubblico di connettivita', ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, l'amministrazione finanziaria attribuisce d'ufficio il codice fiscale ai cittadini iscritti
nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) ai quali non risulta attribuito, previo allineamento dei dati
anagrafici in possesso degli uffici consolari e delle AIRE comunali.
7. All'atto dell'iscrizione nell'AIRE e
ai fini dell'attribuzione del codice fiscale, i comuni competenti trasmettono all'anagrafe tributaria, per il tramite
del Ministero dell'interno, i dati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, con
l'aggiunta della residenza all'estero e con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale e' indicato il
comune di iscrizione nell'AIRE. Con le stesse modalita' i comuni trasmettono all'anagrafe tributaria ogni variazione
che si verifica nelle proprie anagrafi riguardanti i cittadini iscritti nell'AIRE.
8. La rappresentanza
diplomatico-consolare competente per territorio comunica ai cittadini residenti all'estero l'avvenuta attribuzione
d'ufficio del codice fiscale.
9. Alle attivita' previste dal presente articolo le amministrazioni interessate
provvedono nell'ambito delle risorse gia' disponibili a legislazione vigente. "
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