Disposizioni in materia di scadenza dei documenti d'identita' e di riconoscimento
Articolo 7 del decreto - legge 9 febbraio 2012 n. 5 ("Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo")
Dettagli della notizia
Per opportuna conoscenza, si trascrive di seguito il testo
dell'articolo 7 del decreto - legge 9 febbraio 2012 n. 5 ("Disposizioni urgenti in materia di semplificazione
e di sviluppo"):
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sp; &nbs
p; "Art. 7
Disposizioni
in materia di scadenza dei documenti d'identita' e di riconoscimento
1. I documenti
di identita' e di riconoscimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono rilasciati o rinnovati con validita' fino alla data, corrispondente al giorno
e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento
medesimo.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai documenti rilasciati o rinnovati dopo l' entrata
in vigore del presente decreto.
3. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, hanno durata decennale. "
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