Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici
Articolo 24 del Decreto-legge 6.12.2001 n.201, convertito in legge 22.12.2011, n.124 ("Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici")
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Per opportuna conoscenza, si riporta di seguito il testo
dell'articolo 24 del Decreto-legge 6.12.2001 n.201, convertito in legge 22.12.2011, n.124 ("Disposizioni
urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"):
&n
bsp; &nb
sp; "Art. 24
/>
Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici
/>
1. Le disposizioni del presente articolo sono dirette a garantire il rispetto, degli impegni internazionali e
con l'Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilita' economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilita' di
lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo, in
conformita' dei seguenti principi e criteri:
a) equita' e convergenza intragenerazionale e
intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie piu' deboli;
/>
b) flessibilita' nell'accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della
vita lavorativa;
c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita;
semplificazione, armonizzazione ed economicita' dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali.
/>
2. A decorrere dal 1o gennaio 2012, con riferimento alle anzianita' contributive maturate a decorrere da tale
data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianita' e' calcolata secondo il sistema contributivo.
3.
Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di eta' e di anzianita' contributiva, previsti dalla
normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all'accesso e alla
decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianita', consegue il diritto alla prestazione
pensionistica secondo tale normativa e puo' chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. A
decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i
requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianita' sono
sostituite, dalle seguenti prestazioni: a) «pensione di vecchiaia», conseguita esclusivamente sulla base dei
requisiti di cui ai commi 6 e 7, (( salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18; )) b) «pensione
anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto stabilito ai
commi 14, 15-bis, 17 e 18.
4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e' liquidata a carico
dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (di seguito AGO) e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonche'
della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la pensione di vecchiaia si
puo' conseguire all'eta' in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi commi. Il proseguimento
dell'attivita' lavorativa e' incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di
appartenenza, dall'operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all'eta' di settant'anni, fatti salvi
gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. Nei
confronti dei lavoratori dipendenti, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970,
n. 300 e successive modificazioni opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilita'.
5.
Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il
pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 del presente articolo non trovano applicazione le disposizioni di cui
all'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, e le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 21, primo
periodo del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148.
6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine di conseguire una convergenza verso un
requisito uniforme per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e
tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere dal 1o gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accesso
alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di seguito indicati:
a. 62 anni per le lavoratrici
dipendenti la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive della medesima.
Tale
requisito anagrafico e' fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal
1° gennaio 2016 e 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento
dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
b. 63
anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria, nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Tale
requisito anagrafico e' fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1o gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a decorrere dal
1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di
adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi
dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122;
c. per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del
decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive
modificazioni e integrazioni, la cui pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle
forme sostitutive ed esclusive della medesima il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione
di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera
b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e' determinato in 66 anni;
d. per i
lavoratori autonomi la cui pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' della
gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di
sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di
sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni, e' determinato in 66 anni.
7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 e'
conseguito in presenza di un'anzianita' contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l'importo della pensione
risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre
successivamente al 1o gennaio 1996, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto importo soglia pari, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno
sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' annualmente rivalutato sulla base della
variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali
revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i
tassi di variazione da considerare sono quelli
relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per
gli anni successivi. Il predetto importo soglia non puo' in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte
l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di importo
minimo se in possesso (( di un'eta' anagrafica )) pari a settanta anni, ferma restando un'anzianita' contributiva
minima effettiva di cinque anni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2001, n.
355, (( convertito, con
modificazioni, dalla legge )) 27 novembre 2001, n. 417, all'articolo 1, comma 23 della
legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole «, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di
cui al comma 19,» sono soppresse.
8. A decorrere dal 1o gennaio 2018 il requisito anagrafico per il
conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui
all'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, (( e all'articolo 19 )) della legge 30 marzo 1971, n. 118, e'
incrementato di un anno.
9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO
e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del
presente articolo devono essere tali da garantire un'eta' minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore
a 67 anni per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del
pensionamento dall'anno 2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti dei predetti requisiti agli incrementi
/>
della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta eta' minima di accesso non
fosse assicurata, sono ulteriormente incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto direttoriale di cui al
citato articolo 12, comma 12-bis, da emanare entro il 31 dicembre 2019, al fine di garantire, per i soggetti, in possesso
dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021, un'eta'
minima di accesso al trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni. Resta
ferma la disciplina di
adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi
dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, per gli adeguamenti successivi a quanto previsto (( dal secondo periodo )) del presente comma. L'articolo 5 della
legge 12 novembre 2011 n. 183 e' (( abrogato )).
10. A decorrere dal 1o gennaio 2012 e con riferimento ai
soggetti la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonche'
della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i
requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla pensione anticipata ad eta' inferiori ai requisiti anagrafici di
cui al comma 6 e' consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianita' contributiva di 42 anni e 1 mese per gli
uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali
requisiti contributivi
sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere
dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianita' contributive maturate antecedentemente il 1o
gennaio 2012, (( e' applicata una riduzione percentuale pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo
nell'accesso al pensionamento rispetto all'eta' di 62 anni; tale percentuale annua e' elevata a 2 punti percentuali
per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due
anni )). Nel caso in cui l'eta' al pensionamento non sia
intera la riduzione percentuale e' proporzionale al numero di mesi.
11. Fermo restando quanto previsto dal
comma 10, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1°
gennaio 1996 il diritto alla pensione
anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, puo' essere
conseguito, altresi', al compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni, a condizione che risultino versati e
accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e che l'ammontare mensile della
prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutato sulla base della
variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 2,8 volte
l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e
successive modificazioni e integrazioni. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate
dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in
cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia
mensile non puo' in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale
stabilito per il medesimo anno.
12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decreto per l'accesso
attraverso le diverse modalita' ivi stabilite al pensionamento, nonche' al requisito contributivo di cui al comma 10,
trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni; al
citato articolo sono
conseguentemente apportate le seguenti modifiche:
a. al comma 12-bis dopo le
parole «e all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni,»
aggiungere le seguenti: «e il requisito contributivo ai fini del conseguimento del diritto all'accesso al
pensionamento indipendentemente dall'eta' anagrafica»;
b. al comma 12-ter alla lettera a) le parole
«i requisiti di eta'» sono sostituite dalle seguenti: «i requisiti di eta' e di anzianita'
contributiva»;
c. al comma 12-quater, al primo periodo, e' soppressa, alla fine, la parola
«anagrafici».
13. Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello
effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale secondo le modalita' previste
dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122 e successive modificazioni e integrazioni. A partire dalla medesima data i riferimenti al triennio, di cui al comma
12-ter dell'articolo 12 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, devono riferirsi al biennio.
14. Le disposizioni
in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del
presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di
cui all'articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, (( nonche'
nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata )), ancorche'
maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
a) ai lavoratori
collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni,
sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al (( 4 dicembre 2011 )) e che maturano i requisiti per il
pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della
legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6
e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi
stipulati entro il (( 4 dicembre 2011 ));
c) ai lavoratori che, alla data del (( 4 dicembre 2011 )), sono
titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, (( nonche' ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi
stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti Fondi di solidarieta'; in tale secondo caso gli
interessati restano tuttavia a carico dei Fondi medesimi fino al compimento di almeno 59 anni di eta', ancorche'
maturino prima del compimento della predetta eta' i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data
di entrata in vigore del presente decreto ));
(( d) ai lavoratori )) che, antecedentemente alla data del
(( 4 dicembre 2011 )), siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;
e) ai
lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo
72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni con legge 6 agosto 2008, n.
133; (( ai fini della presente lettera l'istituto dell'esonero si considera, comunque, in corso qualora il
provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a
trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera e). Sono altresi' disapplicate le disposizioni
contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio)).
/>
(( 15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
sono definite le modalita' di attuazione del comma 14 ivi compresa la determinazione del limite massimo numerico dei
soggetti interessati ai fini della concessione del benefici di cui al comma 14 nel limite delle risorse predeterminate in
240 milioni di euro per l'anno 2013, 630 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040 milioni di euro per l'anno 2015, 1.220
milioni di euro per l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno 2017, 610 milioni di euro per l'anno 2018 e 300
milioni di euro per l'anno 2019. Gli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria provvedono al montaggio, sulla
base della data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del periodo di esonero di cui alla lettera e) del
comma 14, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 14 che intendono avvalersi dei
requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai
sensi del primo periodo del presente comma, i predetti Enti non prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento
finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 14. Nell'ambito del predetto limite
numerico vanno computati anche i lavoratori che intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e
requisiti, congiuntamente del beneficio di cui al comma 14 e di quello relativo al regime delle decorrenze disciplinato
dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, per il quale risultano comunque computati nel relativo limite numerico di cui al predetto articolo 12,
comma 5, afferente al beneficio concernente il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti di cui
al presente comma che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012 trovano comunque applicazione le disposizioni di cui
al comma 12 del presente articolo. ))
(( 15-bis. In via eccezionale per i lavoratori dipendenti del settore
privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive
della medesima: ))
(( a) i lavoratori che abbiano maturato un'anzianita' contributiva di almeno 35 anni entro
il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, i requisiti per il
trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243,
e successive modificazioni, possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un' eta'
anagrafica non inferiore a 64 anni; ))
(( b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia
oltre che, se piu' favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a), con un' eta' anagrafica non inferiore a 64 anni
qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un'anzianita' contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano
un'eta' anagrafica di almeno 60 anni di eta'. ))
16. Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi
dell'articolo 1, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge 24
dicembre 2007, n. 247, ai fini dell'aggiornamento triennale del coefficiente di trasformazione di cui
all'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 335 del 1995, in via derogatoria a quanto previsto all'articolo 12,
comma 12-quinquies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n.
122, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1o gennaio 2013 lo stesso coefficiente di trasformazione
e' esteso anche per le eta' corrispondenti a valori fino a 70. Il predetto valore di 70 anni e' adeguato agli
incrementi della speranza di vita nell'ambito del procedimento gia' previsto per i requisiti del sistema pensionistico
dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, e successive modificazioni e integrazioni, e, conseguentemente, ogniqualvolta il predetto adeguamento triennale
comporta, con riferimento al valore originariamente indicato in 70 anni per l'anno 2012, l'incremento dello stesso tale
da superare di una o piu' unita' il predetto valore di 70, il coefficiente di trasformazione di cui al comma 6
dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' esteso, con effetto dalla decorrenza di tale determinazione,
anche per le eta' corrispondenti a tali valori superiori a 70 nell'ambito della medesima procedura di cui all'articolo
1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata del coefficiente di
trasformazione esteso ai sensi del presente comma anche per eta' corrispondenti a valori superiori a 70 anni e'
effettuata con la predetta procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995. Al fine di
uniformare la periodicita' temporale della procedura di cui all'articolo 1, comma 11 della citata legge 8 agosto 1995,
n. 335 e successive modificazioni e integrazioni, all'adeguamento dei requisiti di cui al comma 12-ter dell'articolo 12
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive
modificazioni e integrazioni, gli aggiornamenti dei coefficienti di trasformazione in rendita, successivi a quello ((
decorrente dal 1° gennaio 2019 )) sono effettuati con periodicita' biennale.
(( 17. Ai fini del
riconoscimento della pensione anticipata, ferma restando la possibilita' di conseguire la stessa ai sensi dei commi 10 e
11 del presente articolo, per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1
della legge 4 novembre 2010, n. 183, all'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le
seguenti modificazioni: ))
- al comma 5, le parole «2008-2012» sono sostituite dalle seguenti:
«2008-2011» e alla lettera d) del medesimo comma 5 le parole «per gli anni 2011 e 2012» sono
sostituite dalle seguenti:
«per l'anno 2011»;
- al comma 4, la parola «2013»
e' sostituita dalla seguente:
«2012» e le parole: «con un'eta' anagrafica ridotta di tre
anni ed una somma di eta' anagrafica e anzianita' contributiva ridotta di tre unita' rispetto ai requisiti previsti
dalla Tabella B» sono sostituite dalle seguenti: «con i requisiti previsti dalla Tabella B»;
/>
- al comma 6 le parole «dal 1o luglio 2009» e «ai commi 4 e 5» sono sostituite
rispettivamente dalle seguenti: «dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2011» e «al comma 5»;
/>
- dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma:
«6.bis Per i lavoratori che prestano le
attivita' di cui al comma 1, lettera b), numero 1), per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che
maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore somma di cui
alla Tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007:
a) sono incrementati rispettivamente di due
anni e di due unita' per coloro che svolgono le predette attivita' per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a
71;
b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di una unita' per coloro che svolgono le predette
attivita' lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77.»
- al comma 7 le parole
«comma 6» sono sostituite dalle seguenti:
«commi 6 e 6-bis».
17-bis.Per i
lavoratori di cui al comma 17 non si applicano le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e continuano a
trovare applicazione, per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento dal 1o gennaio 2012 ai sensi del
citato decreto legislativo n. 67 del 2011, come modificato (( dal comma 17 del presente articolo )), le disposizioni di
cui all'articolo 12, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni.
18. Allo scopo di assicurare un processo di
incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche
per cui siano previsti,
alla data di entrata in vigore (( del presente decreto )), requisiti diversi da quelli
vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, (( ivi compresi quelli relativi ai lavoratori )) di cui all'articolo
78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, (( e al personale )) di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195, di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, (( nonche' ai rispettivi dirigenti )), con regolamento da emanare
entro il 30 giugno 2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico,
tenendo conto delle obiettive peculiarita' ed esigenze dei settori di attivita' nonche' dei rispettivi ordinamenti.
Fermo restando quanto indicato al comma
3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge
23 dicembre 1999, n. 488.
19. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e
successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2012 le parole «, di durata non inferiore a
tre anni,» sono soppresse.
20. Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 72
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni e integrazioni, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal
1° gennaio 2012, tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dal
presente articolo. Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche
amministrazioni, restano, inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiungimento del limite di eta'
gia' adottati, prima della data di entrata in vigore del (( presente decreto )), nei confronti dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche se aventi
effetto successivamente al 1° gennaio 2012.
21. A decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017
e' istituito un contributo di solidarieta' a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali
confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da
aziende di navigazione aerea, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio dei
predetti fondi. L'ammontare della misura del contributo e' definita dalla Tabella A di cui all'Allegato n. 1 del
presente decreto-legge ed e' determinata in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l'armonizzazione conseguente
alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri piu' favorevoli rispetto al
regime dell'assicurazione generale obbligatoria. Sono escluse dall'assoggettamento al contributo le pensioni di importo
pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e gli assegni di invalidita' e le pensioni di
inabilita'. Per le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di
navigazione aerea l'imponibile di riferimento e' al lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del
pensionamento. A seguito dell'applicazione del predetto contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento
pensionistico medesimo, al netto del contributo di solidarieta' complessivo non puo' essere comunque inferiore a 5
volte il trattamento minimo.
22. Con effetto dal 1o gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di
finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni
autonome dell'INPS sono incrementate di (( 1,3 punti percentuali dall'anno 2012 e successivamente di 0,45 punti
percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento
)).
23. Con effetto dal 1o
gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo dei lavoratori coltivatori diretti,
mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestione autonoma dell'INPS sono rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui
all'Allegato n. 1 del presente decreto.
24. In considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio
finanziario delle rispettive gestioni in conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti
adottano, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il (( 30 giugno 2012 )), misure volte ad
assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti
ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti
secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti; (( essi si esprimono )) in modo definitivo entro trenta giorni dalla
ricezione di tali delibere.
Decorso il termine del (( 30 giugno 2012 )) senza l'adozione dei previsti
provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1o gennaio
2012: a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti
alle relative gestioni;
b) un contributo di solidarieta', per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati
nella misura dell'1 per cento.
(( 25. In considerazione della contingente situazione finanziaria, la
rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 e' riconosciuta per gli anni 2012 e 2013 esclusivamente ai trattamenti pensionistici di
importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100 per cento. Per le pensioni di
importo superiore a tre volte il trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite, incrementato della quota di
rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente comma, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino
a concorrenza del predetto limite maggiorato. L'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni e integrazioni, e'
abrogato. ))
26. A decorrere dal 1o gennaio 2012, ai professionisti iscritti alla gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme
previdenziali obbligatorie sono estese le tutele di cui all'articolo 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
27. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito un Fondo per il finanziamento di
interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne. Il
Fondo e' finanziato per l'anno 2012 con 200 milioni di euro, (( con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
2013 e 2014 e con 240 milioni per il 2015 )).
Con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalita' istitutive del predetto
Fondo.
(( 27-bis. L'autorizzazione d spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di 500.000 euro per l'anno
2013. ))
28. Il (( Ministro del lavoro e delle politiche sociali )), di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, costituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una Commissione composta da esperti e da
rappresentanti di enti gestori di previdenza obbligatoria nonche' di Autorita' di vigilanza operanti nel settore
previdenziale, al fine di valutare, entro il 31 dicembre 2012, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza
pubblica e delle compatibilita' finanziarie del sistema pensionistico nel medio/lungo periodo, possibili ed ulteriori
forme di gradualita' nell'accesso al trattamento pensionistico determinato secondo il metodo contributivo rispetto a
quelle previste dal presente decreto. Tali forme devono essere funzionali a scelte di vita individuali, anche correlate
alle dinamiche del mercato del lavoro, fermo restando il rispetto del principio dell'adeguatezza della prestazione
pensionistica.
Analogamente, e sempre nel rispetto degli equilibri e compatibilita' succitati, saranno
analizzate, entro il 31 dicembre 2012, eventuali forme di decontribuzione parziale dell'aliquota contributiva
obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi in particolare a favore delle giovani generazioni, di concerto con
gli enti gestori di previdenza obbligatoria e con le Autorita' di vigilanza operanti nel settore della previdenza.
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29. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali elabora annualmente, unitamente agli enti gestori di forme di
previdenza obbligatoria, un programma coordinato di iniziative di informazione e di educazione previdenziale. A cio'
concorrono la comunicazione da parte degli enti gestori di previdenza obbligatoria circa la posizione previdenziale di
ciascun iscritto e le attivita' di comunicazione e promozione istruite da altre Autorita' operanti nel settore della
previdenza. I programmi dovranno essere tesi a diffondere la consapevolezza, in particolare tra le giovani generazioni,
della necessita' dell'accantonamento di risorse a fini previdenziali, in funzione dell'assolvimento del disposto
dell'art. 38 della Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso le risorse umane e strumentali previste a
legislazione vigente.
30. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre 2011, l'istituzione di un tavolo di
confronto con le parti sociali al fine di riordinare il sistema degli ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno
al reddito e della formazione continua.
31. Alla quota delle indennita' di fine rapporto di cui all'articolo
17, comma 1, lettere a) e c), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, erogate in denaro e in natura, di importo complessivamente eccedente euro
1.000.000 non si applica il regime di tassazione separata di cui all'articolo 19 del medesimo TUIR. Tale importo
concorre alla formazione del reddito complessivo. Le disposizioni del presente comma si applicano in ogni caso a tutti i
compensi e indennita' a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle societa' di capitali. In deroga
all'articolo 3 della legge 23 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento
alle indennita' ed ai compensi il cui diritto alla percezione e' sorto a decorrere dal 1o gennaio 2011.
((
31-bis. Al comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: "eccedente 150.000 euro" sono inserite le seguenti: "e
al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro". ))"