"Disposizioni per il passaggio alla diffusione televisiva digitale"
Legge regionale 15 maggio 2012, n. 10
Dettagli della notizia
L'URP informa che nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 73 del 21
maggio 2012, è stata pubblicata la legge regionale 15 maggio 2012, n.10, recante: “Disposizioni per il
passaggio alla diffusione televisiva digitale”.
Per opportuna conoscenza si
riporta di seguito il testo degli articoli 1-2-3 della succitata legge
regionale.
 
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nbsp; "Art. 1
1. Scopo della presente legge è evitare soluzioni
di continuità della diffusione televisiva terrestre durante il passaggio dal sistema analogico a
quello digitale, disposto con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2009 (Modifiche
al
calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con relativi
allegati 1 e 2) e successive modifiche e integrazioni, fatte salve le vigenti norme in materia di tutela
della salute, del territorio, dell’ambiente, del paesaggio e dei beni culturali.
2. La presente
norma è applicabile esclusivamente alle istanze di adeguamento tecnologico degli impianti televisivi
esistenti già provvisti di concessione all’uso della risorsa radio rilasciata dal Ministero
dello sviluppo economico - Dipartimento delle comunicazioni, presentate entro le scadenze previste dal
Ministero dello sviluppo economico con decreto del 14 dicembre 2011 (23 maggio 2012 per la provincia di
Foggia e 8 giugno 2012 per tutte le altre province).
3. Decorso il termine di cui al comma 2 e
in tutti gli altri casi, le domande devono essere presentate e istruite nei termini e secondo le disposizioni
previste dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e
successive modifiche e integrazioni, dalla legge regionale
8 marzo 2002, n. 5 (Norme transitorie per la
tutela
dall’inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e
radiotelevisivi operanti nell’intervello di frequenza fra Ohz e 300 GHz) e dal regolamento regionale 14
settembre 2006, n. 14 (Regolamento per l’applicazione della
legge regionale 8 marzo 2002, n. 5).
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Art. 2
1. I
titolari degli impianti autorizzati e in esercizio che necessitano di interventi tecnici per
l’adeguamento alla nuova modalità di trasmissione di cui all’articolo 1, qualora le
modifiche tecnologiche non comportino aumenti dei livelli emissivi di campo elettromagnetico, né
modifiche ai volumi
edilizi e/o alla sagoma dell’impianto, presentano al Comune e ai Dipartimenti
provinciali territorialmente competenti dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente
(ARPA) Puglia, entro le scadenze indicate all’articolo 1, istanza motivata e documentata contenente:
a) dichiarazione del legale rappresentante dell’impianto, resa ai sensi degli articoli 46
(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (Dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà) del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle
disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e
dell’articolo 26 (Sanzioni penali) della legge
4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione
amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), attestante le condizioni di cui
innanzi, l’autorizzazione all’uso delle frequenze, l’autorizzazione edilizia relativa alle
strutture
esistenti;
b) potenza in antenna dell’impianto esistente oggetto di adeguamento
tecnologico;
c) stralcio della carta tecnica regionale con l’ubicazione degli impianti, il foglio
mappale e la particella, l’indirizzo civico e
ogni ulteriore indicazione caratterizzante il
sito.
2. Successivamente a tale comunicazione il legale rappresentante, sotto la propria
responsabilità civile e penale, può dare immediata esecuzione all’intervento di
adeguamento tecnologico dell’impianto e può avviare lo stesso all’esercizio provvisorio.
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3. Ai fini della conclusione dell’istruttoria e del perfezionamento dell’autorizzazione, il
titolare deve, entro e non oltre il 31 dicembre 2012, presentare al Comune interessato e ad Arpa Puglia
la documentazione per il rilascio dell’autorizzazione prevista dal d.lgs. 259/2003 e successive
modifiche e integrazioni, dalla l.r. 5/2002 e dal regolamento regionale 14/2006. Entro il suddetto termine
deve, inoltre, essere presentata ad Arpa Puglia la perizia giurata ex punto 1.D (Istruttoria certificato
di conformità post-attivazione), comma 7, del regolamento regionale 14/2006.
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Art. 3
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1. Successivamente al perfezionamento del titolo autorizzativo , secondo modalità
e tempi all’uopo individuate da ARPAe rese note attraverso il portale di ARPA Puglia, i soggetti
titolari degli
impianti di che trattasi inseriscono i dati tecnici degli stessi nel Catasto regionale
delle sorgenti di campi elettromagnetici."