Per opportuna conoscenza, si riporta qui di seguito il testo dell'art. 7 ("Disposizioni urgenti in materia di ISEE") del decreto legge 3 settembre 2019, n.101, convertito in legge 2 novembre 2019, n.128:
"Art. 7
Disposizioni urgenti in materia di ISEE
1. L'articolo 4-sexies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:
«Art. 4-sexies (Termini di validità della dichiarazione sostitutiva unica). - 1. All'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre. In ciascun anno, a decorrere dal 2020, all'inizió del periodo di validià, fissato al 10 gennaio, i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente. Resta ferma la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare, mediante modalità estensive dell'ISEE corrente da individuarsi (( , entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, )) con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. (( Nei casi in cui la DSU sia stata presentata a decorrere dal 1° settembre 2019 e prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, si applica la disciplina precedente."». ))"