Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del rischio e sicurezza delle costruzioni - Istituzione del fascicolo del fabbricato
Disegno di legge n.47/2011 del 29.12.2011 presentato dalla Giunta Regionale
Dettagli della notizia
L'URP comunica che la Giunta della Regione Puglia ha presentato, in data 29 dicembre 2011, il
disegno di legge n. 47/2011, relativo alle disposizioni in materia di prevenzione del rischio e sicurezza delle
costruzioni e alla istituzione del fascicolo del fabbricato, il cui testo si trascrive di seguito per opportuna
conoscenza.
"DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE DEL
RISCHIO E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI -
ISTITUZIONE DEL FASCICOLO DEL FABBRICATO
/>
/>
 
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Capo I
Principi ed azioni regionali in
materia di sicurezza del patrimonio edilizio
/>
&
nbsp; &n
bsp; Articolo 1
/>
&
nbsp; (Principi e
finalità)
1. La Regione Puglia, a tutela delia pubblica e privata
incolumici, persegue una politica mirata alla conoscenza dello stato conservativo del patrimonio edilizio a salvaguardia
della sicurezza e della qualità delle strutture, nonché del buon govemo del territorio.
/>
2. In ossequio ai principi di sussidiarietà e di leale collaborazione tra Regione e Comuni, la
presente legge con segue gli obiettivi di cui al precedente comma anche attraverso:
a) un sistema integrato ed
informatizzato per la conoscenza dello stato conservativo del patrimonio edilizio esistente, con particolare attenzione
agli edifici strategici, ai fini di protezione civile e del rischio rilevante in relazione alle azioni sismiche;
/>
b) una politica di prevenzione e protezione dai rischi di eventi calamitosi, mediante l'individuazione di
modalità di attuazione che sensibilizzino anche i soggetti privati interessati.
/>
/>
&
nbsp; &n
bsp; Articolo 2
/>
&
nbsp; &n
bsp; (Definizioni)
1. Per fabbricati esistenti si intendono
tutti i fabbricati pubblici e privati ultimati prima della entrata in vigore della presente legge.
/>
2. Per fabbricati di nuova costruzione si intendono tutti i fabbricati pubblici e privati ultimati
successivamente alla data di entrata in vigore delia presente legge.
3. Per proprietari si
intendono:
a) nel caso di costruzioni esistenti, il proprietario deli'intero fabbricato ovvero i titolari di
proprietà delle singole porzioni.
b) nel caso di nuove costruzioni, i soggetti per conto dei quali si
procede alia realizzazione deli'immobile.
/>
 
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Articolo 3
/>
&
nbsp; (Fascicolo del fabbricato)
1. Per
tutti i fabbricati di nuova costruzione, sia pubblici che privati, è istituito il "Fascicolo del
fabbricato" in formato cartaceo o in Formato elettronico, quale strumento operativo idoneo al perseguimento delle
finalità definite nel precedente art. 1.
2. Il fascicolo riferito ad un fabbricato
strutturahnente indipendente e alle sue pertinenze, deve contenere di norma tutte Ie informazioni riguardanti Ia
situazione progettuale, urbanistica, edilizia, catastaIe, strutturale, impiantistica, nonché i dati dei relativi
atti autonzzativi.
3. Il fascicolo deve essere aggiornato in occasione di ogni lavoro o di
modifica significativa dello stato di fatto e/o della destinazione d'uso dell'intero fabbricato o di parte di esso.
L'aggiomamento deve essere effettuato anche nel caso di lavori eseguiti da enti erogatori di pubblici servizi (luce,
acqua, gas, telefono, ecc.). In ogni caso compete al soggetto obbligato l'aggiomamento nel termine perentorio di dieci
anni dall'ultimo deposito della scheda di sintesi di cui al successivo comma 5°.
4. II
fascicolo, completo di tutti gli elaborati, deve essere depositato presso l'Amministrazione pubblica responsabile. In
caso di fabbricato privato, il fascicolo deve essere depositato presso l'amministratore del condominio ovvero, in sua
mancanza, presso il proprietario o uno dei proprietari all'uopo delegato, e deve essere a disposizione per ogni
controllo da parte delle Autorità competenti.
5. Una sintesi delle informazioni
contenute nel fascicolo è riportata in una scheda, denominata "Scheda di sintesi", suscettibile di
trattamento informatizzato, da aggiornare contestualmente al fascicolo del fabbricato. La scheda ed i suoi aggiornamenti
sono inviati al Comune di competenza, nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di formazione ..
/>
/>
 
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Articolo 4
/>
&nb
sp; (Obbligatorietà del fascicolo del fabbricato)
1. La redazione del
fascicolo è obbligatoria per fabbricati pubblici e privati di nuova costruzione . Comporta il diniego del
certificato di agibilità la mancata allegazione alla relativa istanza.
2. II
fascicolo è redatto in forma unica per l'intero edificio. I proprietari avvalendosi di tecnici in possesso di
idoneo titolo professionale provvedono alla sua redazione e al suo aggiomamento, ai sensi del precedente art. 3 commi
2° e 3°.
3. Per i fabbricati esistenti pubblici o privati ad uso pubblico, la
redazione del fascicolo del fabbricato è obbligatoria dal 60° giomo successivo alla pubblicazione sul B.U.R.P.
della presente legge:
a) nel caso di fabbricato da sottoporre a verifica della vulnerabilità sismica;
b) nel caso di richiesta al Comune di competenza di varianti ai permessi di costruire che interessino
l'assetto strutturale.
4. E' fatta salva la facoltà per i Comuni di estendere
l'obbligatorietà della redazione del fascicolo anche per i fabbricati privati esistenti, ricadenti in aree
instabili o potenzialmente instabili, considerate a pericolosità geomorfologica e a rischio di dissesto
idrogeologico legato alia possibile subsistenza del suolo, così come individuate dagli atti di indirizzo
dell'Autorita di Bacino della Puglia e dal Piano di Assetto Idrogeologico. In tal caso, il fascicolo del fabbricato
dovrà essere integrato da analisi di stabilità.
5. Analogamente è
facoltà dei Comuni estendere l'obbligatorietà della redazione del fascicolo anche per i fabbricati privati
esistenti ricadenti nelle zone di alta sismicità classificate "1" e "2", ai sensi
dell'O.P.C.M. n° 3274 del 20 marzo 2003.
/>
 
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Articolo 5
/>
(Scheda informativa per i
fabbricati esistenti)
1. Per tutti i fabbricati esistenti per i quali non è
obbligatoria la redazione del fascicolo del fabbricato, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. della
presente legge, deve essere redatta, a cura dei proprietari, avvalendosi di tecnici in possesso di idoneo titolo
professionale la "Scheda informativa" del fabbricato nella quale sono riportati i seguenti dati:
a)
per fabbricato unifamiliare indipendente:
- anno di costruzione
titolo abilitativo
/>
- provvedimenti autorizzatori
- tipologia della struttura portante dell'edificio
-tipologia
degli orizzontamenti (solai, volte, di copertura ed interpiano) terreno di fondazione
- interventi di modifiche
strutturali eventualmente eseguiti e loro titoli autorizzativi
- estremi del collaudo statico
/>
- estremi del certificato di abitabilità
- referto tecnico di verifica della condizione statica
attuale
b) per fabbricati in condominio:
- anno di costruzione
- titolo
abilitativo
- provvedimenti autorizzatori
- tipologia della struttura portante
dell'edificio
- tipologia degli orizzontamenti (solai, volte di copertura ed interpiano)
-
terreno di fondazione
- interventi di modifiche strutturali eventualmente eseguiti e loro titoli autorizzativi
- deliberazione di assenso dei condomini per illterventi strutturali eseguiti da parte del singolo
condomino
- estremi collaudo statico dell'edificio
- estremi certificato di
abitabilità
- referto tecmco di verifica della condizibne statica attuale.
/>
2. La scheda informativa è custodita dal proprietario o dall'Amministratore del condominio, deve essere a
disposizione per ogni controllo da parte delle autorità competenti e deve essere allegata ai progetti di
manutenzione straordinaria, recupero,
restauro, ristrutturazione, ampliamento in orizzontale e verticale, da
sottoporre a Permesso di Costruire SCIA o DIA.
3. La scheda informativa deve essere
aggiomata ogni qualvolta mutano i dati in essa riportati. In ogni caso compete al soggetto obbligato I'aggiomamento nel
termine perentorio di dieci anni dall'ultimo deposito della scheda informativa.
4. I
singoli dati richiesti ai sensi delle lettere a) e b) del precedente comma 10, devono essere indicati solo ove richiesti
dalla legislazione vigente all'epoca della costruzione.
/>
 
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Articolo 6
/>
&nb
sp; (Verifica condizione statica attuale)
1. I Comuni entro il tennine di sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, anche con riferimento alle disposizioni di cui all'O.P.C.M. 20 marzo 2003,
nO 3274, art. 2 commi 3, 4, provvedono a raggruppare i fabbricati esistenti per probabile livello di rischio attuale,
sulla base delle informazioni e delle conoscenze delle caratteristiche geotecniche e idrogeologiche del suolo. Entro lo
stesso termine i Comuni predispongono un cronoprogramma definito in base al livello del rischio, finalizzato alIa
sottoposizione dei fabbricati interessati alla verifica obbligatoria della loro condizione statica. L'atto di
raggruppamento ed il relativo cronoprogramma, devono essere trasmessi al servizio Lavori pubblici delia Regione.
/>
2. La verifica delle condizioni statiche dei fabbricati, effettuata da un professionista
provvisto di laurea magistrale esperto in sicurezza statica degli edifici, deve essere a disposizione per ogni controllo
da parte delle Autorità competenti ed è svolta nel termine perentorio di tre mesi dall'approvazione del
cronoprogramma comunale, al fine di accertare l'eventualità di probabili dissesti statici in corso e relativi
rischi.
3. A conclusione delle operazioni di verifica, il professionista in caricato redige
una relazione tecnica finale che, a cura del committente, è trasmessa al Comune di competenza.
/>
4. Nella relazione il tecnico incaricato, ove necessario, propone ulteriori fasi di approfondimento
conoscitivo e controlli specialistici, nonchè i conseguenti interventi idonei a ripristinare Ie condizioni di
sicurezza del fabbricato. Può altresi proporre un piano di corretta manutenzione del fabbricato per migliorarne il
livello qualitativo, i cui lavori debbono effettuarsi in un programma non superiore a tre anni.
5. La relazione
tecnica non sostituisce i certificati prescritti dalla legge in materia di edilizia ed ha valore di atto ricognitivo
sulla condizione statica attuale dell'edificio.
6. Scaduto il termine ill cui al primo
comma, la Giunta Regionale esercita i poteri sostitutivi per il compimento degli atti necessari a spese
dell'Amministrazione inadempiente, previa notifica ai Comuni interessati di comunicazione di avvio del relativo
procedimento, e valutate eventuali osservazioni prodotte.
/>
 
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Articolo 7
(Fabbricati esistenti pubblici e privati ad uso pubblico)
1. Per i
fabbricati pubblici e per i fabbricati privati adibiti ad uso pubblico sono valide le schede di rilevamento di livello
"0", se già redatte in attuazione delle verifiche di cui all'art. 2, comma 3 della O.P.C.M. 20 marzo
2003 n. 3274, trattandosi di edifici strategici ai fini della protezione civile o rilevanti ai fini dei fenomeni sismici.
2. Per tutti gli altri fabbricati pubblici e privati ad uso pubblico, la cui tipologia non
sia annoverata tra quelle previste nella Deliberazione di Giunta regionale n. 1214 del 31.05.2004, dovrà camunque
essere predisposta la medesima scheda di rilevamento.
3. I proprietari dei fabbricati
pubblici e privati ad uso pubblico, per gli edifici non considerati ai fini del rilevamento di cui al precedente comma
10, devono predisporre le schede richieste entro 180 giomi dalla data di pubblicazione sill B.U.R.P. della presente
legge,.
4. Gli interventi di qualsiasi natura sui fabbricati considerati dal presente
articolo, non dotati della scheda di rilevamento, non possono beneficiare di alcun contributo e/o beneficio finanziario
pubblico.
5. La scheda di rilevamento deve essere aggiomata ogni qualvolta mutano i dati in
essa riportati. In ogni caso compete al soggetto obbligato l'aggiomamento nel termine perentorio di dieci anni
dall'ultimo deposito della scheda di rilevamento.
5. Le schede di rilevamento suddette
sono trasmesse a cura dei proprietari al Servizio Regionale Lavori Pubblici - Ufficio Sismica e Geologico e all'Ufficio
Tecnico del Comune di pertinenza.
/>
 
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Articolo 8
/>
&
nbsp; (Aggregati e sopraelevazioni)
1. Nel
caso di interventi sulle strutture aventi funzione statica degli edifici esistenti, privati, pubblici o di uso pubblica
che riguardino in particolare le sopraelevazioni e gli aggregati, così come definiti dal Cap. 8 del D.M.
14.01.2008, è obbligatorio redigere il progetto di messa in sicurezza delle unità strutturali sottostanti
ed adiacenti, anche se attinenti a proprietà diverse.
2. Il progetto di messa in
sicurezza statica delle unità strutturali sottostanti e adiacenti fa parte del progetto strutturale dell'intero
fabbricato e trasmesso all'Ufficio tecnico del comune di pertinenza, per gli adempimenti previsti dal D.P.R. 380/2001.
/>
 
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Articolo 9
/>
&
nbsp; &n
bsp; (Demolizioni)
1. Non
è consentita alcuna demolizione di fabbricati o porzioni di essi in assenza del progetto di messa in sicurezza
statica di fabbricati che ricadano direttamente in zone di influenza diretta di tali opere di demolizione.
/>
2. Il progetto di messa in sicurezza statica è trasmesso all'Ufficio Tecmco comunale per gli
adempimenti previsti in relazione alle procedure vigenti di cui al D.P.R. n. 380/2001, unitamente at piano delia
sicurezza e al piano delle demolizioni che dovrà prevedere anche Ie relative modalità, i mezzi d'opera da
utilizzare e Ie maestranze da impegnare. La comunicazione dovrà riportare il nominativo del designato coordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione.
/>
 
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Articolo 10
/>
&
nbsp; (Compiti dei Comuni)
/>
1. In relazione alia facoltà cui è fatta riserva dal precedente art. 4, comma.
40, i Comuni provvedono alia identificazione degli irrrmobili realmente a rischio.
2. Ogni Comune organizza,
sulla base degli elementi conoscitivi rinvenibili dai fascicoli pervenuti, apposita banca dati relativa alla condizione e
conservazione dello state del patrimonio edilizio comunale censito e alla identificazione degli immobili a rischio,
trasmettendo con cadenza semestrale un documento di monitoraggio all'Ufficio Sismico e Geologico, istituito presso il
Servizio Regionale LL.PP.
/>
 
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Articolo 11
/>
&
nbsp; (Sorveglianza e sanzioni)
/>
1. I Comuni provvedono a comminare una sanzione pecuniaria da euro 5.000,00 a euro
50.000,00 ai soggetti inadempienti rispetto agli obblighi e relativi termini stabiliti agli artt. 3, 4,5,6, 7,8 della
presente legge.
2. Gli immobili ritenuti a rischio devono essere oggetto di messa in
sicurezza da parte dei proprietari, nelie more del successivo recupero strutturale e funzionale.
/>
3. Qualora venga accertato da parte dell'Amrninistrazione comunale interessata la mancata messa in sicurezza dei
fabbricati di cui al precedente comma 20 si procede alia revoca dei titoli edilizi eventualmente esistenti e allo
sgombero forzato degli edifici. Alla messa in sicurezza provvede l' Amrninistrazione comunale interessata con spese a
carico del proprietario inadempiente.
4. I Comuni, accertato l'inadempimento agli obblighi
e relativi termini stabiliti agli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, provvedono a sospendere l'efficacia del certificato di
agibilità e ad emanare gli ulteriori atti consequenziali. La sospensione ha effetto fino ali'assolvimento degli
obblighi medesirni.
5. Per il patrimonio edilizio realizzato abusivamente, non oggetto di
condono, per il quale sia accertata una situazione di rischio, deve essere disposta la immediata demolizione da parte
deli'Amrninistrazione comunale interessata da eseguirsi a cura e spese del soggetto titolare del diritto di
proprietà.
/>
 
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Articolo 12
/>
&
nbsp; (Aggiornamento)
/>
1. La Regione, sulla base della elaborazione dei dati pervenuti dai Comuni e degli
indicatori desumibili, adegua Ie azioni di indirizzo e di coordinamento ascritte alla propria competenza in materia.
/>
2. Per Ie finalità di cui al precedente comma la Regione può avvalersi del supporto tecnico
di soggetti pubblici e privati che abbiano maturato specifica e documentata competenza specialistica in materia di
gestione del patrimonio edilizio e di prevenzione dal rischio.
/>
 
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Articolo 13
/>
&
nbsp; &n
bsp; (Incentivi)
1. I Comuni,
previa specifica regolamentazione, possono incentivare la formazione del fascicolo del fabbricato, ove non obbligatorio,
anche mediante la proporzionale riduzione delle imposte comunali gravanti sugli immobili, in rapporto alla condizione
economica dei soggetti privati interessati, di una aliquota cornmisurata all'onorario e alle spese professionali da
liquidarsin in favore dei tecnici incaricati di procedere alla compilazione del fascicolo, ripartiti proporzionaImente ai
valori delle unità immobiliari sottoposte ad esame.
2. Per i fabbricati da
sottoporre a verifica obbligatoria della condizione statica attuale, i Comuni possono prevedere altresi la concessione di
contributi in favore dei proprietari dei fabbricati privati, a fronte di spese sostenute dagli stessi per onorari
professionali, controlli specialistici e interventi idonei a ripristinare Ie condizioni di sicurezza del fabbricato. I
Comuni disciplinano con appositi bandi l'ammontare dei contributi e Ie modalità di relativa erogazione.
/>
/>
 
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Capo II
/>
Disposizioni diverse in materia di protezione dai rischi
/>
/>
&
nbsp; &n
bsp; Articolo 14
(Mappatura
georeferenziata delle reti di sottoservizi)
1. Al fine di costituire la necessaria
base informativa a disposizione della utenza pubblica e privata ed assicurare il massimo grado di efficienza e protezione
delle strutture e delle infrastrutture, al servizio della pubblica e privata incolumità, Ie Amministrazioni
comunali si dotano di specifico data base relativo a tutte Ie reti di sottoservizi omogenee, a copertura territoriale, da
integrare nel SIT regionale.
2. La suddetta mappatura con tecnica georeferenziata delle
reti tecnologiche e delle reti dei servizi presenti nel sottosuolo deve essere oggetto di sistematica attività di
revisione e affinamento tale da consentire l'individuazione del contenuto minimo obbligatorio per la costituzione di un
data base delle reti di sottoservizi.
3. Le Anuninistrazioni Comunali, anche avvalendosi
degli opera tori/ gestori di servizi, per Ie attività di irnplementazione e aggiomamento della mappatura, sono
obbligate a dotarsi della infrastruttura informatizzata di cui ai precedenti cornmi 1 ° e 2°, entro e non oltre
tre anni dall'approvazione della presente legge.
/>
 
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Articolo 15
/>
(Interventi in materia
di difesa delle opere idrauliche)
La Regione, fatte salve Ie funzioni
amministrative trasferite in materia, ai sensi della L.R. 19 dicembre 2008, n. 36 al fine di razionalizzare ed
ottimizzare l'esecuzione di interventi straordinari a salvaguardia delle opere idrauliche e dei corsi di acqua pubblica,
individua neli'ambito delia propria organizzazione un unico C.R.A. (Centro di responsabilita amministrativa) deputato
alla programmazione, al finanziamento e alla realizzazione delle opere urgenti di protezione e sicurezza.
/>
/>
 
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Articolo 16
(Rilascio diretto di autorizzazioni e concessioni in materia di
estrazione di acque sotterranee)
1. La Regione, al fine di perseguire urgenti
obiettivi di programma correlati anche al superamento di situazioni emergenziali, in deroga alle disposizioni della L.R.
19 dicembre 2008, n. 36 e a quanto definito con D.P.G.R. 23 febbraio 2010, n. 178 e ss.mm. ii., provvede direttamente ad
autorizzare la ricerca delle acque sotterranee ed il rilascio delle concessioni di estrazione per nuovi pozzi cia
realizzare direttamente, ovvero da parte dei propri enti strumentali o delle proprie società partecipate.
/>
2. Nei soli casi di cui al precedente comma 10 non sono dovuti gli oneri istruttori previsti e
disciplinati dalla L. R. 5 maggio 1999 n. 18.
3. La Regione, ad avvenuta definizione dei
procedimenti di cui al precedente comma 1°, trasmette i relativi fascicoli e copia delle autorizzazioni e/o
concessioni rilasciate ali'Anuninistrazione Provinciale competente per territorio che provvede all'aggiomamento del
catasto delle utenze idriche e alle attività di vigilanza e controllo sulle stesse, così come disciplinato
dall'art. 31 della Legge Regionale 19/2010, così come modificato dalla L. R. 6 luglio 2011 n. 14.
/>
/>
 
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Articolo 17
/>
&
nbsp; (Semplificazione in materia di edilizia)
1. L'ANCI e l'UPI Puglia, a
seguito di specifica intesa, individuano i Comuni della Regione ricadenti nelle sole zone a bassa sismicità
"3" e "4" che, in deroga a quanto disposto dalla L. R. 19 dicembre 2008 n. 36, e a quanto
disciplinato dal D.P.G.R. 29 giugno 2010 n. 769, sono autorizzati al rilascio diretto delle attestazioni di avvenuto
deposito della progettazione strutturale delle opere da realizzare, di cui all'art. 93 del D.P.R. n. 380/2001, previa
verifica della completezza della documentazione prescritta, e successiva trasmissione degli atti all' Amministrazione
Provinciale competente per territorio.
2. A seguito della avvenuta intesa di cui al
precedente comma 1°, il Presidente delia Giunta Regionale con proprio Decreto provvede conseguentemente a modificare
l'attuale disciplina regionale in materia di trasferirnenti di funzioni inerenti l'edilizia sismica, ai sensi delia L.
R. n. 36/2008.
/>
 
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Articolo 18
/>
&
nbsp; &n
bsp; (Norma finanziaria)
1. Dalla presente legge non deriva alcun onere a carico del
bilancio regionale."