L'URP del Comune di Tricase segnala che nella Gazzetta Ufficiale n.235 del 7 ottobre 2008, è stato pubblicato il decreto - legge 7.10.2008, n.154, avente ad oggetto:"Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali".
Gli articoli riguardanti i comuni sono i seguenti:
Art. 2
Disposizioni di salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali
1. Per l'anno 2008 conservano validità i dati certificati dai singoli comuni in base al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 17 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.80 del 4 aprile 2008, adottato ai sensi dei commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto - legge 3 ottobre 2006, n.262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come modificato dall'articolo 3 del decreto - legge 2 luglio 2007, n.81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n.127.
2. Per l'anno 2008, in deroga all'articolo 179 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni sono autorizzati ad accertare convenzionalmente, a titolo di trasferimenti erariali, l'importo pari alla differenza tra i minori contributi ordinari comunicaqti ed attribuiti dal Ministero dell'interno e derivanti dalla riduzione operata sul fondo ordinario in base al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 28 dicembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.302 del 31 dicembre 2007, e l'importo attestato dal singolo ente con la certificazione di cui al comma 1.
3. Il Ministero dell'interno determina il minore contributo di cui al comma 2, utilizzando prioritariamente i dati contenuti nei certificati di cui al comma 1 e, per la parte residua, operando una riduzione proporzionale dei contributi ordinari spettanti per l'esercizio.
4. Gli importi residui convenzionalmente accertati rilevano ai fini della determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'articolo 186 del citato testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
5. Per l'anno 2008, ai soli fini del patto di stabilità interno, per i comuni tenuti al rispetto delle disposizioni in materia gli importi comunicati di cui al comma 2 sono considerati convenionalmente accertati e riscossi nell'esercizio di competenza.
6. La certificazione da trasmettere al Ministero dell'Interno entro il 30 aprile 2009, prevista a carico dei comuni dall'articolo 77 - bis, comma 32, del decreto - legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, deve essere sottoscritta dal responsabile dell'ufficio tributi, dal segretario comunale e dall'rogano di revisione.
7. la certificazione di cui al comma 6 è trasmessa, per la verifica della veridicità, alla Corte dei conti, che a tale fine può avvalersi anche della competente Agenzia del territorio.
8. In sede di Conferenza Stato - città ed autonomie locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, criteri e modalità per il riparto tra i comuni dell'importo di 260 milioni di euro a titolo di regolazione contabile pregressa. All'erogazione si provvede con decreto del Ministro dell'interno, che recepisce i suddetti criteri e modalità di riparto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 3
Definizione dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche rientranti nelle competenze delle regioni e delle autonomie locali
1. All'articolo 64 del decreto - legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
"6-bis. I piani di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche, rientranti nelle competenze delle regioni e degli enti locali, devono essere in ogni caso ultimati in tempo utile per assicurare il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della rete scolastica previsti dal presente comma, già a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010 e comunque non oltre il 30 novembre di ogni anno. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n.131, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, diffida le regioni e gli enti locali inadempienti ad adottare, entro quindici giorni, tutti gli attti amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi di ridimensionamento della rete scolastica. Ove le regioni e gli enti locali competenti non adempiano alla predetta diffida, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, nomina un commissario ad acta. Gli eventuali oneri derivanti da tale nomina sono a carico delle regioni e degli enti locali.".
Art.4
Proroga dei termini per gli enti locali
1. All'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n.244, le parole:"A partire dal 30 settembre 2008" sono sostituite dalle seguenti:"A partire dal 1° gennaio 2009".