Distribuzione diretta di farmaci, ai sensi dell'art. 12 "Interventi in materia di assistenza farmaceutica" punto 1 lett. e) della legge regionale 28 dicembre 2006 n. 39. (Testo coordinato, già approvato con D.G.R. 176/07 e modifica...

Regolamento Regionale 2 ottobre 2009, n. 22

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L'URP  comunica che nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 154 del 5 ottobre 2009, recante:

Distribuzione diretta di farmaci, ai sensi dell'art. 12 "Interventi in materia di assistenza farmaceutica" punto

1 lett. e) della legge regionale 28 dicembre 2006 n. 39. (Testo coordinato, già approvato con D.G.R. 176/07 e modificato

con D.G.R. nn. 828/07, 2020/07 e 2117/08.).



Ai sensi

dell'articolo 1 del Regolamento Regionale 2.10.2009, n.22:

"La distribuzione diretta dei

medicinali (farmaci rimborsabili dal SSN e compresi nel prontuario ospedaliero), al fine di garantire la continuità del

trattamento farmacologico , deve essere effettuata, limitatamente al primo ciclo di terapia, per il periodo

immediatamente successivo alla dimissione dal ricovero ospedaliero o alla visita specialistica presso gli ambulatori

ospedalieri. Per il primo ciclo di terapia deve intendersi una terapia per un massimo di trenta giorni. "

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