Divieto di bivacco e di danneggiamento del patrimonio pubblico
Ordinanza n.105 del 26.11.2008 del Sindaco del Comune di Tricase
Dettagli della notizia
CITTA' DI TRICASE
PROVINCIA DI LECCE
COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE
O R D I N A N Z A N. 105 del 26 NOV. 2008
OGGETTO: Divieto di bivacco e di danneggiamento del patrimonio pubblico.
IL SINDACO
CONSTATATO che frequentemente su aree pubbliche comunali sono posti in essere da parte di individui comportamenti che generano condizioni di disagio e di offesa al decoro urbano, quali bivacchi con consumo di pasti e conseguente abbandono di avanzi e contenitori sporchi, tali da impedire una civile fruizione delle zone interessate;
CONSIDERATO che l'uso, come giaciglio, di strade, piazze, giardini pubblici e spazi in prossimità di esercizi commerciali, turba il decoro del luogo e arreca molestie ai cittadini che vi abitano o vi transitano e che tali fenomeni determinano una situazione di degrado delle aree urbane, tali da offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, con possibili conseguenze anche sulla sicurezza della comunità cittadina;
TENUTO PRESENTE altresì che i beni comunali, beni dell'intera cittadinanza, sono spesso bersaglio di danneggiamenti, in particolare di imbrattamenti murali con vernici, di atti di gratuito vandalismo e che appare, pertanto, indispensabile dissuadere tali comportamenti;
CONSTATATO ancora che tali fenomeni, frequenti durante il corso dell'anno, si aggravano soprattutto nel periodo estivo, attesa la vocazione turistica della città, e sono tali da giustificare interventi dissuasori, al fine di tutelare il decoro urbano e la sicurezza della città;
RILEVATO che le anzidette situazioni possono incidere sul demanio comunale, patrimonio di tutti i cittadini e sulla serena frequentazione delle aree urbane, determinando possibili pericoli oltre che per il decoro urbano, anche per la sicurezza dei cittadini, per cui si rendono necessari interventi anche a tutela delle fasce più deboli;
RITENUTO necessario e doveroso adottare idonei provvedimenti contro atti vandalici perpetrati in danno del
demanio comunale e del patrimonio privato, al fine di tutelare l'immagine ed il decoro della Città;
VISTO l'art. 54 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, come novellato dal DL 23/05/2008, n. 92 convertito con legge 24/07/2008, n. 125;
VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 5.8.2008;
VISTO l'art. 7 bis del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;
VISTO l'art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689 come modificato dall'art. 6 bis della legge 24/07/2008, n. 125 di
conversione del DL 23/05/2008, n. 92;
VISTO l'art. 190 del D.Lgs 30/04/1992, n. 285;
ORDINA
a) è vietato nelle piazze, strade, luoghi aperti al pubblico passaggio, parchi cittadini ed in prossimità di
monumenti, chiese e degli esercizi commerciali:
- bivaccare o disporre giacigli
- disseminare avanzi di cibi e bevande o altro materiale di rifiuto
b) è vietato occupare i monumenti ed i luoghi destinati al culto come luogo di intrattenimento e/o bivacco
o fare qualunque altra attività incompatibile con la loro conservazione;
c) è vietato affiggere volantini sui monumenti, sui luoghi destinati al culto, sugli alberi e sui cartelli
stradali;
d) è vietato imbrattare e/o danneggiare con scritte, disegni e quant'altro possa recare danno, i monumenti e gli immobili pubblici e/o provati, con particolare riferimento a quelli di interesse storico/artistico;
Le violazioni ai divieti di cui alla presente ordinanza, ove non costituiscano diversa fattispecie di reato, sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, con l'applicazione del pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 L. 689/81. All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente il comportamento tenuto in violazione dei divieti contenuti nella presente Ordinanza e, ove possibile, sono tenuti a rimuovere immediatamente le cause del fatto dannoso ed a ripristinare i luoghi oggetto dell'illecito;
Gli Uffici comunali competenti sono tenuti ad intraprendere le azioni necessarie per ottenere il risarcimento del danno e delle spese sostenute per rimettere in pristino i luoghi e, se ritenuto necessario, a proporre querela, nei confronti dei soggetti che abbiano provocato danneggiamenti al patrimonio comunale;
La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto con nota prot.19386 del 12.11.2008, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione, è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale ed è immediatamente esecutiva ed inviata a:
Comando della locale Stazione CC.;
Comando della locale Tenenza della Guardia di Finanza per quanto di loro competenza.
Il Comando di Polizia Municipale è incaricato dell'attuazione della presente Ordinanza individuando e generalizzando, ai fini delle successive azioni, eventualmente anche penali, le persone che con i loro comportamenti abbiano provocato danni al patrimonio comunale.
Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio, ricorso al TAR Puglia Sezione di Lecce o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione al Presidente della Repubblica.
Tricase, 26.NOV. 2008
IL SINDACO
Dott. Antonio MUSARO'