DIVIETO DI VENDITA AI MINORI DI SIGARETTE ELETTRONICHE CON PRESENZA DI NICOTINA E DIVIETO DI UTILIZZO NEI LOCALI CHIUSI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

ORFINANZA 26.7.2013 DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Dettagli della notizia


L'URP  informa che nella Gazzetta Ufficiale n.176 del 29.7.2013, è stata pubblicata l'ordinanza 26 giugno 2013 del Ministero della Salute relativa al divieto di vendita ai minori di sigarette elettroniche con presenza di nicotina e divieto di utilizzo nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche.



 



Ecco il testo degli articoli 1 - 2 - 3 della succitata ordinanza ministeriale:



 



                                                      "Art. 1



1. E' vietata la vendita ai minori di anni diciotto di sigarette elettroniche con presenza di nicotina.



2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie e dei centri di formazione professionale.



 



                                                        Art. 2



1. Le autorità  sanitarie e di controllo e gli organi di polizia giudiziaria sono preposti alla vigilanza sull'esatta osservana del presente provvedimento, con aspplicazione delle sanzioni indicate all'art.25 del regio decreto 24 dicembre 1934, n.2316, come modificato dall'art.7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n.159, convertito, con modificazioni, dalla legge dell'8 novembre 2012, n.189.



 



                                                          Art. 3



1. La presente ordinanza ha efficacia per mesi dodici dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



2. Dalla data indicata al comma 1 cessa l'efficacia dell'ordinanza del Ministro della salute del 2 aprile 2013, recante «Divieto di vendita ai minori di anni diciotto di sigarette elettroniche con presenza  di nicotina», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 aprile 2013, n.100.



3. Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio oppure, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica."


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