DPR 495/92m art.381, comma 3, modificato dal DPR 610/96-Contrassegno invalidi civili(contrassegno H)-approvazione linee guida per criteri valutativi-legali relativi al riconoscimento della "deambulazione
sensibilmente ridotta" ai fini del rilascio del contrassegno H - approvazione modulistica per richiesta e per relativo rilascio certificazione medica della ASL.Deliberazione della Giunta Regionale...
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L'URP rende noto che la Giunta Regionale ha adottato la deliberazione n.1682 del 26 luglio 2011, avente ad
oggetto:"DPR 495/92m art.381, comma 3, modificato dal DPR 610/96-Contrassegno invalidi civili(contrassegno
H)-approvazione linee guida per criteri valutativi-legali relativi al riconoscimento della "deambulazione
sensibilmente ridotta" ai fini del rilascio del contrassegno H - approvazione modulistica per richiesta e per
relativo rilascio certificazione medica della ASL."
Definizione del
“contrassegno invalidi” (contrassegno H)
Il “contrassegno
invalidi” rappresenta l’autorizzazione che il Sindaco rilascia appositamente, previo specifico accertamento
sanitario, per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide con capacità di
deambulazione sensibilmente ridotta; il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno
specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale (DPR 495/92 art.381 comma 2).
Il contrassegno
si definisce “permanente” quando ha durata di 5 anni; alla scadenza dei 5 anni il rinnovo avviene mediante
esibizione, presso i competenti uffici comunali, del certificato rilasciato dal medico curante che attesti la permanenza
delle patologie che hanno consentito il primo rilascio (DPR 495/92 art.381 comma 3).
Il contrassegno si
definisce “temporaneo” quando viene rilasciato a persone invalide a tempo determinato in conseguenza di
infortunio o per altre cause patologiche; le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono le stesse del
contrassegno permanente, ma la certificazione medica attestante la deambulazione sensibilmente ridotta deve specificare
il presumibile periodo della durata dell’invalidità. Tale certificazione, inoltre, deve essere rilasciata,
di norma, entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta. Alla scadenza, per il rinnovo eventualmente necessario, occorre
effettuare nuovamente la visita medico-legale attestante la deambulazione sensibilmente ridotta (DPR 495/92 art.381 comma
4).